HAI L’ESTINTORE GIUSTO ?

Il D.M. 10/03/1998 ed il D. Lgs. 81/2008 sanciscono l’obbligo di installare gli estintori nei luoghi di lavoro.

Ma quale estintore deve essere scelto? Quanti ce ne vogliono nella tua attività lavorativa?

Nello sfortunato caso in cui si verifichi un incendio questo dipenderà da cosa brucia. Possono bruciare materiali solidi (carta, cartone, legno…), liquidi (gasolio, benzina, alcol…), gas (metano, etc…) oppure materiale elettrico.
Così come le tipologie di incendio variano a seconda di cosa brucia, in commercio sono presenti più estintori con diverse caratteristiche..  Esistono quelli a schiuma, quelli a polvere, quelli ad anidride carbonica, quelli idrici ed altri ancora.

Ma dove deve essere installato? Non nascondetelo, deve essere ben visibile e con cartello!

E poi quanti ce ne vogliono per la tua azienda? Mi raccomando metticene un numero adeguato!

Hai bisogno di un supporto per scegliere quello migliore per la tua azienda? Noi ci siamo!

Nota tecnica a cura dell’Ing. Morandi Erica

Coronavirus COVID 19 – Prendiamo le dovute precauzioni

La sempre crescente attenzione che il tema del “CoronavirusCOVID 19 sta creando, ed i recenti casi di contagio che hanno interessato anche la Toscana, porta la doverosa necessità di far a Voi pervenire indicazioni per le “applicazioni aziendali” in termini di Sicurezza sul Lavoro relative a questo tema.

Partiamo dal presupposto che, non trattandosi di un rischio proprio dell’attività lavorativa, l’inserimento di una specifica Valutazione nell’ambito di un processo di Valutazione dei Rischi, così come l’aggiornamento del relativo DVR, risulta di fatto, seppur giustificabile concettualmente, una misura non dovuta per la stragrande maggioranza delle attività.

Nonostante ciò, sebbene il rischio di contagio sia riscontrabile nella vita quotidiana e privata di ogni individuo,  l’ambiente di lavoro è un luogo dove generalmente Vi è concentrazione di persone che possono pertanto agevolare l’eventuale contagio e pertanto alcune precauzioni possono dover essere messe in campo al fine di salvaguardare la tutela dei collaboratori.

In base agli obblighi generali e specifici di cui all’art. 2087 c.c., infatti il datore di lavoro è, sempre e comunque, garante dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Inoltre, ci sono gli obblighi di informazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. i) che si concretizzano nell’adozione delle cautele previste, se non imposte, dalla pubblica autorità e dal Ministero della salute (per esempio queste) ed il dovere di mantenersi aggiornati sulla loro evoluzione.

Al fine di agevolare l’imprenditore, contribuendo alla corretta diffusione di informazioni, abbiamo predisposto una breve nota con indicazioni e precauzioni da mettere in atto internamente all’azienda:

  • COSA È IL CORONA VIRUS:

E’ un nuovo ceppo influenzale di natura virale per il quale ancora non sono stati sviluppati da parte della popolazione i dovuti anticorpi tali da evitare con facilità il contagio. Questo genera conseguentemente una alta “viralità” ed una conseguente alta possibilità di contagio.

  • IL RISCHIO DI CONTAGIO:

Il rischio di contagio riguarda le persone che vengano a contatto stretto e diretto con soggetti già malati.

La trasmissione può avvenire anche per “via aerea”, per le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo. Il contatto può avvenire ad esempio anche tramite le mani toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi ed, in rari casi attraverso contaminazione fecale (ad esempio l’utilizzo promiscuo di servizi igienici). In linea generale è difficile che la contaminazione possa avvenire in “area aperta” se non direttamente a stretto contatto con la persona malata. Trattandosi di malattia respiratoria non è ipotizzabile la trasmissione tramite gli alimenti, che comunque sia, devono essere manipolati rispettando le buone pratiche .

Il virus ha un periodo di incubazione che supera i 7 giorni pertanto la persona infetta potrebbe non manifestare ancora i sintomi ed essere in grado di trasmettere il virus ad altri.

Ci sono studi ancora in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

  • QUALI FORME DI TUTELA APPLICARE:

Le forme di tutela generali da applicare nell’ambito lavorativo non differiscono da quelle di generale tutela che sono previste nella quotidianità e pertanto basate sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

  1. Lavarsi frequentemente le mani
  2. Porre attenzione all’igiene delle superfici
  3. Evitare contatti stretti e protratti con persone che manifestano sintomi influenzali
  4. Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce
  5. Mantenere una buona aerazione dei locali chiusi
  6. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal Datore di Lavoro

In caso di sospetto contagio, ovvero qualora nell’ambito lavorativo si venga a contatto con  che manifesti sintomi o sospetto caso (provenienza da “zone rosse” della Lombardia e del Veneto, provenienza da trasferte recenti all’estero (entro i 14 gg), ecc.):

  • contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di “nCoV” (il numero verde di riferimento è il 1500)

Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario:

  1. evitare il contatto con personale malato
  2. se disponibile dotare la persona di mascherina protettiva
  3. Lavarsi accuratamente le mani (prestare particolare attenzione a superfici che possono essere venute a contatto con la persona quali ad esempio bagni condivisi, indumenti del malato, ecc.)
  4. Smaltire eventuale materiale utilizzato dal paziente (fazzoletti di carta usati, sciarpe, mascherina eventualmente utilizzata, ecc.) in un sacchetto impermeabile.
  • RACCOMANDAZIONI:
  1. OBBLIGO per chiunque manifesti sintomi influenzali di qualsivoglia natura di NON recarsi a lavoro
  2. Limitare le trasferte al minimo necessario
  3. Sospensione di visite da parte di clienti, consulenti, collaboratori, ecc. provenienti dalle aree a rischio limitando, in generale, il più possibile situazioni quali riunioni ed altre situazioni per le quali si permanga in luogo chiuso e ristretto per molto tempo con altre persone
  4. In caso di accesso di corrieri e trasportatori, non essendo possibile definire a priori la loro provenienza ed i precedenti spostamenti, agevolare le operazioni di carico/scarico delle merci in area esterna.
    A titolo informativo si ricorda che le merci, anche provenienti dalla Cina, non costituiscono rischio di contagio diretto.
  • APPLICAZIONE AZIENDALE:

Indipendentemente dalla tipologia di attività svolta è “raccomandato” procedere con la trasmissione della presente informativa a tutti i lavoratori/collaboratori dell’azienda indicando un riscontro di “avvenuta” informazione.

Per info ed approfondimenti: ISAQ Consulting S.r.l. – segreteria@isaqconsulting.it – 0573 308142

 

Nota tecnica a cura di Briganti Michele
esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE

La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo derivante dal D.Lgs 81/2008 ed è applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.

L’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.

Effettuando sopralluoghi all’interno delle aziende è sempre più frequente una totale mancanza di conoscenza da parte del datore di lavoro in merito alla valutazione del rischio connessa a scariche atmosferiche. Accade spesso di chiedere di visionare la documentazione relativa all’impianto elettrico e il datore di lavoro – trattandosi di una tematica, per la maggior parte dei casi, da lui non conosciuta – fornisce un serie di documentazione, spesso non completa o comunque carente su alcuni aspetti quali ad esempio la chiara identificazione dell’ autoprotezione o meno dell’impianto.

Quale procedura deve essere seguita per verificare se un impianto è autoprotetto?

L’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).

Diversamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Chi può effettuare tale valutazione?

In questo caso la risposta è molto semplice in quanto chiunque può effettuare la valutazione purché si tratti di persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.

Chi è in possesso di una valutazione effettuata secondo la normativa precedente è esonerato dalla nuova normativa?

NO.

Secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere rifatta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4. Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti, inviando copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dell’esecuzione del parafulmine. Egli dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Si fa presente, infine che, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.

Sono necessarie manutenzioni dell’impianto?

All’articolo 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che il datore di lavoro “richieda ai soggetti individuati nell’ambito di applicazione del decreto una serie di verifiche periodiche che servono ad assicurare allo Stato che il datore di lavoro stia effettuando quanto è necessario perché la protezione dai fulmini conservi nel tempo i suoi requisiti di sicurezza.

Art. 4 (Verifiche periodiche – Soggetti abilitati) Chi può effettuare i controlli?

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Tuttavia si indica che la periodicità di tali verifiche “potrebbe non essere sufficiente, poiché l’uso e l’usura dell’impianto potrebbero far venir meno i requisiti di sicurezza nell’intervallo di tempo tra due di tali verifiche”. E, in questo senso, l’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 ricorda al datore di lavoro che è opportuno “seguire le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti”.

Ad esempio è bene eseguire ulteriori controlli nei seguenti casi:

– dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;

– ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza e assistenza specifica in merito agli adempimenti da mettere in atto relativamente agli impianti di Protezione contro Scariche Atmosferiche. 

 

Nota a cura dell’ Ing. Petrucci Debora

SEI SICURO DI AVERE LA SCARPA GIUSTA?

L’art. 74 del D.Lgs 81/08 sancisce l’obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche quando ricorrono le condizioni riscontrabili nell’allegato VIII del D.Lgs 81/08, oltre ogni qual volta risulti prevedibile un rischio di lesione al piede.

In commercio si trovano tantissimi modelli e tipologie di scarpe antinfortunistiche e Tu, sei sicuro di avere quelle giuste? Che lavoro svolgi?

Sei nel campo della ristorazione o gastronomia? Allora dovranno esser comode, impermeabili e resistenti a certe temperature.
Sei un autista o un magazziniere? Allora dovranno esser ergonomiche, che permettono di lavorare sul muletto o alla guida di un mezzo di trasporto.
Lavori in un’azienda edile? Allora dovranno resistere a grossi pesi
Lavori a stretto contatto con il fango? O con l’acqua? Allora dovranno essere impermeabili, parzialmente o completamente
O ancora.. lavori con impianti elettrici? Oppure in cantieri stradali?

Dicci il lavoro che fai e scegliamo insieme la scarpa giusta per Te.

Nota tecnica a cura dell’ Ing. Erica Morandi