SEMINARIO con Ispettorato del Lavoro 9/6/2026 | Formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria

Seminario sicurezza sul lavoro a Pistoia, con Ispettorato del lavoro, a Confcommercio.

Le recenti evoluzioni normative in materia di sicurezza sul lavoro stanno introducendo cambiamenti rilevanti per le imprese, in particolare sul fronte della formazione obbligatoria e della sorveglianza sanitaria.

Per offrire un quadro chiaro, aggiornato e autorevole, Confcommercio Pistoia e Prato e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pistoia organizzano un seminario informativo dedicato alle principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni e agli obblighi previsti per i datori di lavoro.

Gli Ispettori ci illustreranno orientamenti interpretativi, adempimenti e criticità applicative, aiutandoci a prevenire rischi e sanzioni e a rendere più sicure le nostre imprese. Sarà un prezioso momento di aggiornamento e confronto diretto con chi, ogni giorno, effettua verifiche e controlli nelle imprese.

Quando e dove
Martedì 9 giugno 2026
Ore 14:30 – 17:00
Sede Confcommercio di Pistoia – Sala Nesti, Viale Adua 128

Perché partecipare

  • Per comprendere cosa cambia realmente per la tua impresa;
  • Per prevenire errori e sanzioni;
  • Per aggiornarsi direttamente con l’Ente di controllo;
  • Per chiarire dubbi operativi concreti.

 

Un’opportunità da cogliere al volo per rendere più sicure le nostre aziende.

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

È richiesta la prenotazione.

Iscriviti al seminario compilando il modulo (clicca qui).

 

 

LIVE WEBINAR | ISO 45001 e Bando INAIL: un’opportunità strategica per migliorare salute e sicurezza in azienda

Gli esperti Isaq Consulting organizzano un webinar dedicato alla norma UNI EN ISO 45001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Un appuntamento pensato per imprese, consulenti, RSPP, HSE Manager e professionisti che desiderano migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza e cogliere le opportunità economiche oggi disponibili.

UNI EN ISO 45001 e Bando INAIL: un’opportunità strategica per la tua impresa

Data: 19 marzo 2026
Orario: 14:30 – 16:00
Modalità: Online su piattaforma Zoom
Partecipazione: Gratuita
Iscrizione obbligatoria – posti limitati: iscriviti qui

Perché partecipare al webinar

Durante l’incontro verranno illustrati in modo pratico e concreto:

  • Che cos’è la UNI EN ISO 45001 e come si integra con gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
  • I vantaggi operativi per le imprese: riduzione degli infortuni, maggiore controllo dei processi, meno fermi produttivi.
  • I benefici di immagine e competitività, fondamentali nei rapporti con clienti, enti, committenti e nelle gare pubbliche.
  • I ritorni economici, inclusa la possibile riduzione del premio INAIL tramite il modello OT23.

Nella parte finale del webinar verrà presentata l’importante opportunità del Bando ISI INAIL 2024/2025, che prevede contributi a fondo perduto fino all’80% per l’implementazione e la certificazione di sistemi di gestione UNI EN ISO 45001 e modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 (Asse 1.2).

Si tratta di un supporto economico significativo, con contributi indicativamente compresi tra 5.000 e 130.000 euro, destinato a progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.

Riserva ora il tuo posto al webinar compilando il modulo di iscrizione: clicca qui

Medicina del lavoro: le novità normative per le imprese

Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024 (nota come “Collegato Lavoro” alla Legge di Bilancio 2025), sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008, che disciplina la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità, operative dal 12 gennaio 2025, interessano in particolare la medicina del lavoro e i relativi obblighi per le imprese.

Riepiloghiamo in sintesi le principali novità introdotte nel 2025.

 

Visite mediche preassuntive

Una delle modifiche più rilevanti riguarda un chiarimento relativo alle visite mediche preassuntive, che possono essere effettuate prima della firma del contratto di lavoro, per verificare l’idoneità del candidato alla mansione specifica.

È stato inoltre precisato come le visite mediche debbano essere eseguite dal Medico competente incaricato dall’impresa, escludendo la possibilità di servirsi delle ASL.

 

Sorveglianza sanitaria più mirata

La sorveglianza sanitaria è stata ridefinita per essere più aderente ai rischi effettivi. Le visite obbligatorie includono:

  • Visite preventive (anche preassuntive);
  • Visite periodiche, con cadenza stabilita dal medico competente;
  • Visite su richiesta del lavoratore, in caso di condizioni di salute particolari;
  • Visite al cambio mansione;
  • Visite al rientro da assenze superiori a 60 giorni, se ritenute necessarie.

 

Aggiornamento dell’elenco dei medici competenti

Il Ministero della Salute aggiornerà periodicamente l’elenco dei medici competenti, sulla base dei crediti ECM acquisiti, per garantire standard professionali elevati.

 

Accertamenti su tossicodipendenza e alcol-dipendenza

La Conferenza Stato-Regioni, inizialmente prevista entro il 31 dicembre 2024 e successivamente rimandata, dovrà stabilire nuove modalità di accertamento su tossicodipendenza e alcol-dipendenza, per una maggiore aderenza alle esigenze operative delle imprese.

 

Nuove responsabilità per le ASL

Le ASL diventano l’autorità competente per i ricorsi contro i giudizi di idoneità espressi dal medico competente.

 

Formazione obbligatoria aggiornata

È, infine, utile ricordare che è stato aggiornato e pubblicato l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione, con nuovi contenuti minimi e durata dei corsi per lavoratori, preposti e datori di lavoro.

 

Cosa devono fare le imprese?

Relativamente alla Medicina del lavoro, ricordiamo i principali adempimenti cui sono tenute le imprese con almeno un lavoratore:

  • Nominare il Medico Competente;
  • Valutare i rischi per la salute dei lavoratori;
  • Attivare la sorveglianza sanitaria e programmare le visite mediche;
  • Gestire e aggiornare le cartelle sanitarie dei dipendenti;
  • Formare e informare i lavoratori coerentemente ai rischi delle proprie mansioni.

 

Come possiamo aiutarti

ISAQ Consulting supporta le imprese nell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, inclusa la Medicina del Lavoro, offrendo consulenza personalizzata, e assistenza continuativa e formazione certificata.

Chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia oppure contattaci per una consulenza gratuita allo 0573 308142 o scrivendo a info@isaqconsulting.it

Rivalsa INAIL: che cosa rischia il datore di lavoro?

Nell’ambito delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, c’è un rischio spesso sottovalutato ma di estrema rilevanza per le imprese: la rivalsa INAIL. Quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l’INAIL può chiedere al datore di lavoro il rimborso delle somme erogate al lavoratore, se viene accertata una violazione delle norme di sicurezza.

 

Cosa prevede la normativa?

Secondo il D. Lgs. 81/2008 e l’art. 10 del DPR 1124/1965, l’INAIL può esercitare un’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Questo significa che, oltre alle sanzioni amministrative e penali, l’imprenditore può essere chiamato a rimborsare direttamente all’INAIL importi anche molto elevati.

 

Quanto può costare un infortunio?

I rimborsi richiesti dall’INAIL possono variare sensibilmente in base alla gravità dell’infortunio o della malattia professionale. Ecco alcuni esempi indicativi:

  • Inabilità temporanea: oltre 10.000 € per casi prolungati.
  • Postumi permanenti: da 20.000 € a oltre 100.000 €, in base alla percentuale di invalidità.
  • Spese sanitarie: migliaia di euro per visite, ricoveri, interventi e riabilitazione in caso di necessità di cure prolungate e complesse.

 

La responsabilità del datore di lavoro

Anche in presenza di comportamenti imprudenti da parte del lavoratore, la responsabilità del datore non viene automaticamente esclusa. Solo condotte abnormi e imprevedibili possono interrompere il nesso causale.

 

Essere in regola non basta

In un contesto normativo in continua evoluzione – basti pensare alle recenti novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria – non è sufficiente avere documenti aggiornati. Serve un impegno concreto, continuo e documentato nella prevenzione.

 

Come proteggersi?

ISAQ Consulting offre un audit gratuito per verificare il livello di conformità della tua azienda alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un piccolo passo che può fare una grande differenza.

Contatta oggi stesso i nostri esperti e richiedi il tuo audit gratuito

☎️ 0573 3081142
info@isaqconsulting.it

Protezione dei lavoratori da calore e radiazione solare: le nuove Linee di indirizzo della Regione Toscana

Con la Delibera n. 806 del 16 giugno 2025, la Giunta Regionale della Toscana ha approvato le nuove Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Questo importante documento, frutto della collaborazione tra Regione Toscana, INAIL, CNR-IBE e le Aziende USL toscane, rappresenta un riferimento tecnico-operativo fondamentale per tutte le aziende che devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Perché è importante proteggere i lavoratori dal calore e dalla radiazione solare?

Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature estive rendono sempre più urgente la protezione dei lavoratori esposti a condizioni microclimatiche critiche, sia all’aperto che in ambienti indoor non climatizzati. Le nuove linee guida regionali forniscono strumenti concreti per valutare e gestire il rischio da calore e radiazione solare, con particolare riferimento agli articoli 28 e 181 del Testo Unico sulla Sicurezza.

 

Quali obblighi per il Datore di Lavoro?

Le aziende sono tenute a:

  • Valutare il rischio specifico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), utilizzando indici climatici internazionali come WBGT e PHS, e strumenti tecnici disponibili sul Portale Agenti Fisici e su Worklimate.
  • Adottare misure preventive di tipo organizzativo, tecnico e procedurale, tra cui:
    • Limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata;
    • Garantire pause in aree ombreggiate e ventilate;
    • Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come copricapo, indumenti anti-UV e occhiali protettivi;
    • Assicurare una corretta idratazione e una formazione adeguata sul rischio da stress termico.

Queste indicazioni si applicano anche agli ambienti chiusi non climatizzati, dove le condizioni termiche possono essere influenzate dal clima esterno.

 

Come adeguarsi alle nuove Linee di indirizzo?

È raccomandato aggiornare il DVR aziendale alla luce delle nuove linee guida, per garantire la conformità normativa ed evitare sanzioni.

Gli esperti ISAQ Consulting sono al fianco delle imprese per:

  • Valutare il rischio da microclima e radiazione solare;
  • Definire e implementare le misure preventive più efficaci;
  • Fornire formazione e consulenza personalizzata.

Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza, contatta il tuo consulente di fiducia oppure scrivici a info@isaqconsulting.it o chiamaci allo 0573 308142.

SEMINARIO con Ispettorato del Lavoro 15/07/2025 | Le figure della sicurezza in azienda

Conosci i compiti e le responsabilità delle varie figure della sicurezza in azienda?

Sai che cosa è cambiato, in conseguenza ai più recenti aggiornamenti normativi?

Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Medico Competente, Addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

Per ognuna di queste figure ci sono precise mansioni e responsabilità che è importante conoscere per garantire la conformità in azienda e tutelare la sicurezza dei propri collaboratori.

 

?️ Martedì 15 luglio 2025

⏰ dalle 14:30 alle17:00

? a Pistoia, presso la sede di Confcommercio

risponderemo a queste e altre domande grazie al contributo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia.

 

Gli Ispettori ci aggiorneranno in merito alle responsabilità delle varie figure deputate alla sicurezza sul lavoro e approfondiranno le questioni più rilevanti per le imprese, con particolare riferimento ai processi di vigilanza e controllo.

Un’opportunità da cogliere al volo per rendere più sicure le nostre aziende.

 

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

È richiesta la prenotazione.

 

Iscriviti al seminario compilando il modulo (clicca qui).

 

Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n° 119, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Accordo 59/CSR), approvato il 17 aprile scorso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il nuovo testo normativo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, entra in vigore alla stessa data della pubblicazione, quindi il 24 maggio 2025.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione.

 

Come interviene il nuovo Accordo?

  1. Accorpa tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016);
  2. Ridefinisce durata, contenuti e periodicità della formazione obbligatoria;
  3. Introduce nuovi obblighi formativi e rinorma le modalità di erogazione della formazione.

 

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Tra le principali novità, il nuovo Accordo stabilisce che tutti i datori di lavoro, anche senza ruolo di RSPP, dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza.

  • Tempo per svolgere questo corso: entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
  • Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 5 anni dalla prima formazione.

 

L’Accordo introduce aggiornamenti anche per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP.

 

La nuova formazione per i preposti

Il nuovo Accordo:

  • Aumenta la durata del corso di formazione: dalle attuali 8 ore a 12 ore.
  • Aumenta la frequenza dell’aggiornamento obbligatorio: ogni 2 anni(non più entro 5 come nel precedente assetto normativo).
  • Cambia la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning.

 

La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri

Per i Dirigenti, di qualsiasi tipologia di impresa, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso può essere sempre svolto anche in e-learning.

Il nuovo Accordo introduce il modulo “Cantieri”: un modulo formativo obbligatorio di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito da:

  • Dirigenti
  • Datori di Lavoro,

di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

 

La nuova formazione dei lavoratori

L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta per lo più invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.

 

Un nuovo sistema della formazione della sicurezza

L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.

In breve:

  • Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
  • Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
  • Viene normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
  • Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
  • Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.

 

Per maggiori informazioni, contatta gli esperti ISAQ Consulting allo 0573 308142 o scrivendo a info@isaqconsulting.it

 

WEBINAR 21/05/2025 | Il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

La  Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Accordo sostituisce integralmente gli accordi precedenti e apporta importanti cambiamenti alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

In particolare:

  1. È stato introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro, anche qualora non svolga direttamente il ruolo di RSPP;
  2. Sono stati rivisiti durata, contenuti minimi e modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo;
  3. Sono state definite le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria.

 

Per approfondire e valutare l’impatto di queste novità sulle nostre imprese, abbiamo organizzato per mercoledì 21 maggio dalle 14:30 alle 17:00, un seminario online gratuito con i nostri esperti.

Sarà un’importante occasione per fare chiarezza insieme e apprendere informazioni utili per la conformità di lavoratori e datori di lavoro relativamente ai più recenti obblighi formativi.

 

Iscriviti al seminario compilando il modulo al link seguente:

https://forms.office.com/e/1udELgGsPv  

 

Webinar Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Piscine a uso pubblico: come preparale alla nuova stagione

In vista della prossima apertura della stagione estiva, è utile ricordare come gestire correttamente le piscine a uso pubblico e/o collettivo, elencando che cosa è necessario e che cosa è vietato fare.

 

Normativa di riferimento

La normativa che disciplina i requisiti delle piscine a uso natatorio è di ambito regionale. Nel caso della Toscana, il testo di riferimento è il Regolamento 54/R/2015, che non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica

 

Riempimento e svuotamento delle piscine

  • È vietato utilizzare l’acquedotto per il riempimento delle piscine, salvo possibile deroga del gestore per le strutture pubbliche o aperte al pubblico o per uso collettivo;
  • Lo svuotamento completo della vasca può non avvenire con periodicità annuale, ma triennale, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti;
  • Questa modifica è stata introdotta per favorire il risparmio idrico, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dei progressi tecnologici nel monitoraggio della qualità dell’acqua.

 

Requisiti per lo svuotamento triennale delle piscine

Per poter usufruire dello svuotamento triennale, è necessario garantire:

  • L’utilizzo di sistemi di copertura adeguati durante il periodo di chiusura.
  • La pulizia regolare del fondo e delle pareti della vasca.
  • La sanificazione periodica dell’area di battente.
  • La limitazione dell’uso di disinfettanti contenenti acido isocianurico.

 

Controlli obbligatori sull’acqua

I controlli sull’acqua devono seguire le frequenze minime stabilite dall’allegato B del regolamento, in conformità con le procedure di valutazione dei rischi e il piano di autocontrollo.

Per gli impianti ad apertura stagionale, è obbligatorio un controllo di tutti i parametri igienici almeno 15 giorni prima dell’apertura.

 

Se ho una piscina privata cosa devo fare?

È vietato riempire la piscina privata non aperta al pubblico  con acqua dell’acquedotto pubblico.

Gli utenti interessati possono utilizzare acqua proveniente da pozzi/sorgenti (rivolgendosi alla Regione) o rifornirsi con autobotti (di cui si deve mantenere fattura di acquisito e/o documento di trasporto).

 

Contatta i nostri esperti

Per maggiori informazioni e assistenza, contatta gli esperti ISAQ Consulting allo 0573 099925 oppure scrivendo a info@isaqconsulting.it

Il Piano nazionale d’azione per il radon

Il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con il Dpcm 11 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n° 43, come previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2010 n° 101 in recepimento della cosiddetta Direttiva Euratom.

L’obiettivo del Piano è prevenire i rischi per la salute umana derivanti dall’esposizione al radon, attraverso strategie volte alla misurazione, alla prevenzione e alla limitazione dell’esposizione della popolazione.

 

Che cos’è il radon e dove si trova

Il radon è un gas radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio che proviene dal suolo, dai materiali da costruzione e dall’acqua e può trovarsi nell’aria in quantità variabile. Essendo molto diffuso nella crosta terrestre, rappresenta la maggior fonte di rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti di origine naturale.

Eccessive concentrazioni in ambienti chiusi aumentano il rischio di tumore polmonare; il rischio varia in base sia al livello di concentrazione in aria sia al tempo trascorso in ambienti con presenza di questo gas.

 

Il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 in sintesi

Il Piano individua, in particolare:

  1. a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
  2. b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
  3. c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra;
  4. d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

 

Le azioni di previste dal Piano nazionale per il radon 2023-2032

Di rilievo è la parte terza del Piano che delinea le azioni e gli assi per prevenire, limitare o rimuovere i rischi dovuti all’esposizione al radon.

Tra essi sono ricompresi:

  • Esecuzione di indagini sulle concentrazioni di radon in ambienti chiusi o concentrazioni di gas radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio della roccia o del suolo).
  • Classificazione delle aree prioritarie e determinazione di altri parametri che possano essere utilizzati come indicatori specifici di situazioni caratterizzate da un’esposizione al radon potenzialmente elevata.
  • Identificazione delle tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici, ad esempio scuole, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro o edifici pubblici ubicati in determinate zone in cui sono necessarie misurazioni della concentrazione di radon sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, ad esempio, delle ore di occupazione.
  • Identificazione delle tipologie di attività lavorative per le quali i lavoratori effettuano prestazioni in uno o più luoghi di lavoro, gestiti anche da terzi, la cui esposizione cumulativa al radon può comportare un rischio che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione;
  • Determinazione di livelli di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro. Se del caso, determinazione di diversi livelli di riferimento per i diversi usi degli edifici (abitazioni, edifici pubblici, luoghi di lavoro) e per gli edifici esistenti e nuovi.
  • Assegnazione di responsabilità (governative e non governative), meccanismi di coordinamento e risorse disponibili per la messa in atto del Piano d’azione nazionale radon.
  • Strategie per la riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni.
  • Strategie volte a facilitare interventi di risanamento dopo la costruzione.
  • Strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per prevenire l’ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa l’identificazione di materiali da costruzione con esalazione di radon significativa.
  • Strategia per la comunicazione finalizzata a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e a informare i responsabili delle decisioni a livello locale, i datori di lavoro e i dipendenti in merito ai rischi del radon, anche associati al consumo di tabacco.
  • Orientamenti riguardanti i metodi e gli strumenti per le misurazioni e gli interventi correttivi.
  • Orientamenti per la qualificazione dei servizi di dosimetria e degli esperti in interventi di risanamento da radon.
  • Sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del radon e agli interventi di risanamento, soprattutto per quanto concerne le abitazioni private con concentrazioni di radon estremamente elevate.

Il Piano nazionale d’azione per il radon sarà aggiornato con cadenza almeno decennale.

 

Il rischio radon negli ambienti di lavoro

Per concludere, è utile ricordare che il radon è un gas impercettibile dai sensi umani, in quanto inodore e incolore; dunque sono necessari appositi strumenti e personale qualificato per il rilevamento.  È importante misurarne la presenza affidandosi a professionisti, soprattutto qualora si vive o si operi in una zona a rischio.

L’attuale normativa di riferimento sul radon è il D.Lgs. 101/2020 che stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e contiene le disposizioni relative all’esposizione del radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.

La soglia di riferimento di concentrazione di radon (LdR) è stabilita dall’art. 12 del D.Lgs. 101/2020 e consiste in:

  • 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro;
  • 300 Bq/m3 per le abitazioni costruite antecedentemente al 31 dicembre 2024;
  • 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

L’art. 244 del D.Lgs. 101/2020 ha modificato il c. 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08, rendendo obbligatorio per il datore di lavoro includere nel DVR la valutazione del rischio di esposizione al radon.

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.