SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ne parleremo al corso di formazione organizzato da Isaq Consulting Srl e Omnia Scrl, agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, venerdi’ 11 Dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 in modalità videoconferenza.

L’incontro è rivolto a datori di lavoro, dirigenti, responsabili aziendali, liberi professionisti e consulenti aziendali e ha l’obiettivo di far conoscere i requisiti della norma ISO 45001 e comprenderne i principali cambiamenti rispetto alla OHSAS 18001, illustrare le modalità per l’adeguamento di un sistema OHSAS 18001 ai requisiti della ISO 45001 e i vantaggi di un’azienda dotata di un sistema di salute e sicurezza certificato.

Nel dettaglio, Angela Giannoccaro – docente Isaq Consulting Srl con esperienza pluriennale in materia di sistemi di gestione – ci parlerà di:

    • Pubblicazione della UNI EN ISO 45001
    • Nuovi obiettivi dello standard internazionale
    • Le principali novità nei requisiti
    • La struttura di alto livello
    • Requisiti  della ISO 45001: novità e modifiche
    • Indicazioni per la transizione
    • Ottenere e mantenere la certificazione
    • Il vero significato della certificazione
    • I vantaggi dell’impresa certificata ISO 45001

La partecipazione è gratuita.

E’ inoltre possibile richiedere l’attestazione di frequenza del corso valida come aggiornamento normativo Rspp/Aspp, Rls, Dirigenti, Preposti (per 4 ore/crediti) al costo di €90 oltre iva.

 

Info & Iscrizioni:
tel. 0573 308142, mail: irene.lauria@isaqconsulting.itpistoiaformazione@confcommercio.ptpo.it

Come è possibile accedere alla riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE)?

Come ormai noto l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020,  la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.

Tra gli interventi che permettono di acquisire punti per accedere allo sgravio (nello specifico 40 punti) assume grande rilevanza l’adozione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) con la conseguente formazione del personale addetto all’eventuale utilizzo.

Riportiamo integralmente la voce relativa richiamata nelle linee guida Inail:

C-8 40 punti : L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)

 

Tra gli interventi integrativi che permettono il raggiungimento della soglia dei 100 punti necessari per accedere potenzialmente allo sgravio segnaliamo, inoltre, a titolo non esaustivo i seguenti:

C-4   60/50/40/20 punti a seconda del gruppo tariffario.  L’azienda ha raccolto ed analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.

C-3 20 punti  Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST

C-7 50 Punti  L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente

C-15 40 punti: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno

C-9 20 punti: Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro

C13 30 punti USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi, tenuti da personale sanitario, volti all’educazione di migliori stili di vita

C-16 50 punti: RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive

E-2 20 punti L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi effettuando per ogni scenario una prova di emergenza

E-4 20 punti: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare

E-8 50/40/30/20 punti a seconda del gruppo tariffario, LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

E-17 40 punti: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

 

La riduzione è confermata, per le PAT(Posizione Assicurativa Territoriale) attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza specifica in merito agli interventi adottabili per l’ottenimento della riduzione.

Chiamate i nostri uffici al numero 0573/308142 per maggiori informazioni!

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003

 

Partiamo dal Gruppo A:

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.

 

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

 

Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  con il seguente contenuto minimo :

 

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione  con il seguente contenuto:

 

 

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.

Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:

  • mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
  • integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.

 

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Ricordiamo infine che i  farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.

Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di  prescrizione sanitaria

 

 

 

Privacy – Violazione dei dati personali (Data Breach)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio scorso, pubblicato sul sito dell’Autorità, ha stabilito che i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali (Data Breach), nell’adempiere l’obbligo di cui all’art. 33 del Regolamento 679/2016, devono fornire tutte le informazioni contenute nel modello di notifica predisposto e allegato al provvedimento

L’Autorità precisa che l’obbligo di notificare sussiste per tutte le violazioni dei dati personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, anche nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. La notifica non può, però, includere i dati personali oggetto di violazione; non devono, ad esempio, essere fornite informazioni sui nomi dei soggetti interessati dalla violazione.

Il modello predisposto è particolarmente dettagliato e richiede, in più punti, la descrizione della violazione. Nella Sez. C vengono, infatti, richieste informazioni di sintesi sulla violazione, quali ad esempio la natura, la causa e le categorie dei dati oggetto di violazione; mentre nella Sez. D sono richieste informazioni di dettaglio sull’incidente di sicurezza alla base della violazione, sulla descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione, nonché sui sistemi e sull’infrastruttura IT coinvolta nell’incidente etc.

Vengono, inoltre, richiesti i dati del soggetto che effettua la notifica, i dati del titolare del trattamento, la data della violazione o di quando il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione, i dati di contatto per le informazioni relative alla violazione, se vi sono ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento, le possibili conseguenze e gravità della violazione, nonché le misure adottate a seguito della violazione e l’eventuale comunicazione agli interessati etc.

L’Autorità, lo scorso 5 agosto, per agevolare la comprensione della violazione dei dati personali, ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa, in cui vengono forniti esempi di casi che possono ricadere nella violazione dei dati (Data Breach)

L’accesso, l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali, la deliberata alterazione di dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus etc, la perdita la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, la divulgazione non autorizzata dei dati personali, sono tutti casi riportati dal Garante come esempio di violazione dei dati.

In caso di violazione dei dati il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante a meno che non sia improbabile che la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il regolamento, tuttavia, contempla la possibilità di procedere alla notifica oltre il suddetto termine, purchè vi sia un motivo che giustifichi il ritardo. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica, deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo ad esempio un apposito registro.

Nel chiarire la tipologia di violazione dei dati che devono essere notificate, il Garante precisa che vanno notificate unicamente le violazioni dei dati personali che possono avere effetti negativi sugli individui causando danni fisici, materiali e immateriali. Tra gli esempi forniti il Garante richiama la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

La notifica deve essere, poi, inviata al Garante tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa, presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario. L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

Infine, nel caso in cui sia stata rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, l’Autorità può prescrivere misure correttive (art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679). Nel documento informativo il Garante ricorda che il Regolamento comunitario contempla sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo.

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NEI LUOGHI DI LAVORO…..FACCIAMO CHIAREZZA!!

Tra gli innumerevoli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per le imprese pubbliche e private spicca una mancanza che appare quasi paradossale, e fa pensare quanta enfasi si dia, a volte, agli aspetti burocratici, tralasciando, per motivi onestamente incomprensibili aspetti pratici, come se una vita umana potesse essere salvata da un foglio di carta in più e non invece dalla presenza di supporti tecnologici adeguati, funzionali ed efficaci nonché, peraltro, di facile utilizzo come ad esempio, appunto…i DAE , defibrillatori semiautomatici esterni

L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa che ha previsto la diffusione dei DAE in ambito extraospedaliero, (ad esempio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche) non prevede la dotazione obbligatoria dei DAE da parte delle aziende;

Ma perché invece sarebbe estremamente  importante la presenza dei DAE sui luoghi di lavoro per proteggere i propri dipendenti, nonché i collaboratori familiari e i clienti?

Vediamo qualche dato:

Ogni anno muoiono per arresto cardiaco 400mila persone in Europa e circa 70mila nel nostro Paese; E molti muoiono per non aver ricevuto tempestivamente i soccorsi

Un arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque – uomo, donna, giovane o anziano, ovunque, in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro

Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il -10% le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo dieci minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili, ecco perché la presenza ed il pronto utilizzo di un DAE sul luogo di lavoro può essere provvidenziale e sarebbe auspicabile che questi strumenti fossero percepiti all’interno di una azienda come “indispensabili” e disponibili all’uso in caso di necessità quanto i sistemi antincendio, ossia estintori ed idranti.

In questo articolo vogliamo quindi dare qualche indicazione, a chi fosse interessato, su cosa è il Dae, come organizzarne il posizionamento nella propria azienda e quali procedure sia necessario  attuare per un suo corretto utilizzo

 

Che cosa è il DAE? A cosa serve?

Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive applicate sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore.

Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia.

 

Dove posizionarlo

Per rendere accessibile il DAE questo deve essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire l’intervento entro 5 minuti.

Non esistono per contro zone dove la collocazione dello stesso non sia attuabile; occorre solo porre particolare attenzione al tipo di microclima, che se avesse caratteristiche “di umidità estrema” farebbe propendere per modelli di DAE con grado IP 54 o superiore (grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e liquida).

Avvertenza importante, le zone classificate a rischio secondo le direttive ATEX vanno interdette dall’utilizzo del DAE all’interno dell’area a rischio; all’erogazione della scarica elettrica sul paziente, è possibile possa formarsi infatti una scintilla di innesco.

 

Procedure per un un uso corretto

I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.

 

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.

 

Formazione

Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

I corsi di formazione che dovranno essere svolti da Centri di formazione accreditati, metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

 

Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere infine collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.

 

Quali sono i costi di un DAE?

Sul mercato sono presenti diversi defibrillatori prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano dai 700 ai 2.000 euro. Ma allora, quale defibrillatore scegliere? Certamente NON QUELLO PIÙ ECONOMICO! Poiché si tratta di dispositivi salvavita, è il rapporto QUALITÀ/PREZZO che va assolutamente valutato, in quanto non tutti i defibrillatori DAE hanno le stesse performance e le stesse garanzie. E non tutti i defibrillatori DAE disponibili in commercio sono semplici da utilizzare.

Sopra i 1.000 euro di spesa, si inizia a parlare di defibrillatori di qualità

 

In ogni caso trattasi di un investimento auspicabile che da anche la misura dell’attenzione riservata dal datore di lavoro alla salute dei propri clienti e  collaboratori e sostenuto dalle recenti  disposizioni INAIL che prevedono la possibilità di usufruire di  una riduzione sui tassi del  premio inail per le aziende che se ne dotano.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

Gas Fluorurati, nuovi obblighi dal 24 settembre 2019

Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;

– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;

– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

 

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

  1. a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
  2. b) anagrafica dell’operatore;
  3. c) data e luogo di installazione;
  4. d) tipologia di apparecchiatura;
  5. e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  6. f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
  7. g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  8. h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  9. i) eventuali osservazioni.

INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!

L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione  anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale  requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente  con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA NORMA UNI ISO 45001

PREMESSA

La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, pubblicata il 12 marzo 2018, definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo, definendo un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di aumentare le performance aziendali

E’ di fatto la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e rappresenta un importante momento di crescita e sostanziale progresso rispetto alla OHSAS 18001, ad oggi lo standard di riferimento in materia.

A CHI SI APPLICA LA UNI ISO 45001

La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o tipologia di attività svolta, ed è strutturata per essere integrata nei processi già esistenti, adottando infatti la stessa “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS) delle altre norme Iso come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).

QUALI SONO I VANTAGGI

La UNI ISO 45001  consente alle organizzazioni di gestire meglio i rischi e migliorare le prestazioni attraverso la creazione e l’attuazione di politiche ed obiettivi efficaci

I vantaggi di una corretta applicazione del modello sono in realtà molteplici sia in termini ORGANIZZATIVI, che ECONOMICI, tra cui citiamo a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

  • Razionalizzazione e armonizzazione del modus operandi aziendale sui vari livelli di riferimento, con modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo.
  • Maggior coinvolgimento e una più diretta partecipazione di tutti gli “attori” dell’organizzazione al fine di favorire le segnalazioni di quasi incidenti e “near miss”
  • Efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal Decreto Legislativo 231/01, come recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/2008, integrando opportunamente il SGSSL conforme alla norma ISO 45001 e  con la previsione ulteriore di nominare un Organismo di Vigilanza specifico che controlli l’efficace attuazione del modello organizzativo medesimo
  • Accesso alla riduzione del premio annuale INAIL mediante la compilazione del modello OT24. Adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro (SGSSL) è infatti un modo efficace per acquisire tutti i 100 punti necessari per ottenere le agevolazioni con la percentuale prevista a seconda del numero di dipendenti
  • Abbattimento dei costi della non sicurezza derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali.  In questo modo vengono limitati gli effetti negativi determinati, tra gli altri, dalla mancata produttività del lavoratore, dall’interruzione dei processi, dall’onere della sostituzione del lavoratore, dai danni alle strutture, agli impianti e/o alle attrezzature a seguito di un evento infortunistico, dalle azioni di rivalsa da parte degli enti assicurativi e dall’aumento dei premi assicurativi.
  • Possibilità di usufruire con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla normativa.
  • Possibilità di ottenere incentivi di sostegno alle imprese (bandi ISI-INAIL).

TEMPI DI APPLICAZIONE

Dopo tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che quindi dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.

Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.

In ogni caso, a seguito della pubblicazione della ISO 45001, coloro che sono già dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo il vecchio standard, dovranno adeguare il proprio sistema alla nuova norma entro e non oltre i 3 anni dalla pubblicazione della stessa e qualora non lo adeguassero in tempo vedranno annullato il proprio certificato e dovranno ripristinare la certificazione ISO 45001 “da zero”, trovandosi ad affrontare un processo di certificazione più lungo e con costi più elevati.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO –

La Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza nella Manutenzione

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall’INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL dal titolo “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.

Come si legge nella Prefazione, l’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.

In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:

  • da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
  • dall’altro, l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.

Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.

Il documento dell’Inail si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l’impatto sulla sicurezza, prendendo in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:

  • la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
    • l’esternalizzazione della manutenzione e
  • i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

 

GDPR E SANZIONI PRIVACY: DAL 20 MAGGIO FINITO IL PERIODO DI GRAZIA…!!!

Si informa che a partire dal 20 Maggio 2019 è cessato il periodo di grazia per le inadempienze al nuovo regolamento previsto dall’art. 22 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Come previsto dall’articolo, il Garante deve tenere conto nei primi 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto – nella comminazione delle sanzioni amministrative – della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Trascorso tale periodo, e quindi a partire dallo scorso 20 Maggio 2019, il Garante potrà applicare le sanzioni previste dal GDPR per l’inosservanza al corretto trattamento dei dati. Le aziende e le PA dovranno pertanto essere pronte a sostenere eventuali controlli o ispezioni da parte del Garante tramite la Guardia di Finanza.

Si ricorda che per la conformità al GDPR, enti ed organizzazioni devono configurare un c.d. «sistema privacy» che si evolve nel tempo, costituito dai seguenti componenti:

1) Registro dei Trattamenti
2) Informative
3) Lettere di Designazione
4) Procedure
5) Registro Data Breach
6) Analisi dei rischi e DPIA Data Protection Impact Assessment

SEMINARIO con Ispettorato del Lavoro 9/6/2026 | Formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria

Seminario sicurezza sul lavoro a Pistoia, con Ispettorato del lavoro, a Confcommercio.

Le recenti evoluzioni normative in materia di sicurezza sul lavoro stanno introducendo cambiamenti rilevanti per le imprese, in particolare sul fronte della formazione obbligatoria e della sorveglianza sanitaria.

Per offrire un quadro chiaro, aggiornato e autorevole, Confcommercio Pistoia e Prato e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pistoia organizzano un seminario informativo dedicato alle principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni e agli obblighi previsti per i datori di lavoro.

Gli Ispettori ci illustreranno orientamenti interpretativi, adempimenti e criticità applicative, aiutandoci a prevenire rischi e sanzioni e a rendere più sicure le nostre imprese. Sarà un prezioso momento di aggiornamento e confronto diretto con chi, ogni giorno, effettua verifiche e controlli nelle imprese.

Quando e dove
Martedì 9 giugno 2026
Ore 14:30 – 17:00
Sede Confcommercio di Pistoia – Sala Nesti, Viale Adua 128

Perché partecipare

  • Per comprendere cosa cambia realmente per la tua impresa;
  • Per prevenire errori e sanzioni;
  • Per aggiornarsi direttamente con l’Ente di controllo;
  • Per chiarire dubbi operativi concreti.

 

Un’opportunità da cogliere al volo per rendere più sicure le nostre aziende.

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

È richiesta la prenotazione.

Iscriviti al seminario compilando il modulo (clicca qui).

 

 

LIVE WEBINAR | ISO 45001 e Bando INAIL: un’opportunità strategica per migliorare salute e sicurezza in azienda

Gli esperti Isaq Consulting organizzano un webinar dedicato alla norma UNI EN ISO 45001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Un appuntamento pensato per imprese, consulenti, RSPP, HSE Manager e professionisti che desiderano migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza e cogliere le opportunità economiche oggi disponibili.

UNI EN ISO 45001 e Bando INAIL: un’opportunità strategica per la tua impresa

Data: 19 marzo 2026
Orario: 14:30 – 16:00
Modalità: Online su piattaforma Zoom
Partecipazione: Gratuita
Iscrizione obbligatoria – posti limitati: iscriviti qui

Perché partecipare al webinar

Durante l’incontro verranno illustrati in modo pratico e concreto:

  • Che cos’è la UNI EN ISO 45001 e come si integra con gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
  • I vantaggi operativi per le imprese: riduzione degli infortuni, maggiore controllo dei processi, meno fermi produttivi.
  • I benefici di immagine e competitività, fondamentali nei rapporti con clienti, enti, committenti e nelle gare pubbliche.
  • I ritorni economici, inclusa la possibile riduzione del premio INAIL tramite il modello OT23.

Nella parte finale del webinar verrà presentata l’importante opportunità del Bando ISI INAIL 2024/2025, che prevede contributi a fondo perduto fino all’80% per l’implementazione e la certificazione di sistemi di gestione UNI EN ISO 45001 e modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 (Asse 1.2).

Si tratta di un supporto economico significativo, con contributi indicativamente compresi tra 5.000 e 130.000 euro, destinato a progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.

Riserva ora il tuo posto al webinar compilando il modulo di iscrizione: clicca qui

Medicina del lavoro: le novità normative per le imprese

Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024 (nota come “Collegato Lavoro” alla Legge di Bilancio 2025), sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008, che disciplina la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità, operative dal 12 gennaio 2025, interessano in particolare la medicina del lavoro e i relativi obblighi per le imprese.

Riepiloghiamo in sintesi le principali novità introdotte nel 2025.

 

Visite mediche preassuntive

Una delle modifiche più rilevanti riguarda un chiarimento relativo alle visite mediche preassuntive, che possono essere effettuate prima della firma del contratto di lavoro, per verificare l’idoneità del candidato alla mansione specifica.

È stato inoltre precisato come le visite mediche debbano essere eseguite dal Medico competente incaricato dall’impresa, escludendo la possibilità di servirsi delle ASL.

 

Sorveglianza sanitaria più mirata

La sorveglianza sanitaria è stata ridefinita per essere più aderente ai rischi effettivi. Le visite obbligatorie includono:

  • Visite preventive (anche preassuntive);
  • Visite periodiche, con cadenza stabilita dal medico competente;
  • Visite su richiesta del lavoratore, in caso di condizioni di salute particolari;
  • Visite al cambio mansione;
  • Visite al rientro da assenze superiori a 60 giorni, se ritenute necessarie.

 

Aggiornamento dell’elenco dei medici competenti

Il Ministero della Salute aggiornerà periodicamente l’elenco dei medici competenti, sulla base dei crediti ECM acquisiti, per garantire standard professionali elevati.

 

Accertamenti su tossicodipendenza e alcol-dipendenza

La Conferenza Stato-Regioni, inizialmente prevista entro il 31 dicembre 2024 e successivamente rimandata, dovrà stabilire nuove modalità di accertamento su tossicodipendenza e alcol-dipendenza, per una maggiore aderenza alle esigenze operative delle imprese.

 

Nuove responsabilità per le ASL

Le ASL diventano l’autorità competente per i ricorsi contro i giudizi di idoneità espressi dal medico competente.

 

Formazione obbligatoria aggiornata

È, infine, utile ricordare che è stato aggiornato e pubblicato l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione, con nuovi contenuti minimi e durata dei corsi per lavoratori, preposti e datori di lavoro.

 

Cosa devono fare le imprese?

Relativamente alla Medicina del lavoro, ricordiamo i principali adempimenti cui sono tenute le imprese con almeno un lavoratore:

  • Nominare il Medico Competente;
  • Valutare i rischi per la salute dei lavoratori;
  • Attivare la sorveglianza sanitaria e programmare le visite mediche;
  • Gestire e aggiornare le cartelle sanitarie dei dipendenti;
  • Formare e informare i lavoratori coerentemente ai rischi delle proprie mansioni.

 

Come possiamo aiutarti

ISAQ Consulting supporta le imprese nell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, inclusa la Medicina del Lavoro, offrendo consulenza personalizzata, e assistenza continuativa e formazione certificata.

Chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia oppure contattaci per una consulenza gratuita allo 0573 308142 o scrivendo a info@isaqconsulting.it

LIVE WEBINAR | La certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022

In un mercato sempre più esigente in tema ESG, la certificazione sulla parità di genere UNI/PdR 125:2022 non è solo un impegno etico ma rappresenta un’opportunità concreta per le aziende italiane.

Questa certificazione permette, infatti, di ottenere concreti vantaggi competitivi in termini di reputazione, accesso a incentivi e attrattività verso talenti e investitori.

In particolare, le aziende certificate UNI/PdR 125:2022 possono beneficiare di:

  • Sgravi contributivi;
  • Premialità nei bandi pubblici e appalti, anche in ambito PNRR;
  • Miglioramento del rating finanziario e quindi accesso a condizioni di finanziamento più vantaggiose;
  • Effetti positivi su produttività e abbassamento del turn-over di dipendenti;
  • Allineamento agli obiettivi ESG, sempre più richiesti dal mercato.

 

Partecipa giovedì 23 ottobre dalle 14:30 alle 16:00, al live webinar gratuito con gli esperti ISAQ Consulting! Approfondiremo insieme tutti i vantaggi della certificazione e conosceremo l’iter per ottenerla. Potrai rivolgere le tue domande agli esperti e chiedere consigli per la tua impresa.

 

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.

Riserva ora il tuo posto al webinar compilando il modulo di iscrizione: clicca qui

Rischio botulismo: le regole per alimenti sicuri

Il rischio di botulismo alimentare è una minaccia seria e costante per i produttori alimentari e la filiera della ristorazione. Per garantire la sicurezza dei consumatori, è fondamentale conoscere e applicare rigorosamente le misure preventive di igiene alimentare. Vediamo in sintesi quali sono.

 

Che cos’è il botulismo?

Il botulismo alimentare è una grave intossicazione causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Questo batterio si trova comunemente nel suolo e nell’acqua, ma il vero pericolo si manifesta quando le sue spore, in condizioni favorevoli, si trasformano e producono una neurotossina estremamente potente.

Le condizioni ideali per la produzione della tossina sono:

  • Assenza di ossigeno (ambiente anaerobico): Tipico delle conserve, dei prodotti sottovuoto e sott’olio.
  • pH superiore a 4.5: La tossina si sviluppa in ambienti a bassa acidità.
  • Temperatura ambiente: La tossina si forma a temperature non controllate, tipiche della conservazione domestica o non refrigerata.

La tossina botulinica è insapore, inodore e invisibile. Ciò rende impossibile per l’uomo riconoscerla senza strumenti specifici, sottolineando l’importanza cruciale di processi di produzione sicuri.

 

Come prevenire il botulismo?

La prevenzione è l’unica strategia efficace contro il botulismo. Ecco le azioni fondamentali da implementare nel vostro piano di autocontrollo (HACCP):

  1. Qualità della materia prima: Utilizzare solo ingredienti freschi e di alta qualità riduce il rischio di botulismo. Le verdure e gli ortaggi devono essere puliti accuratamente per rimuovere residui di terra e sporco, che possono contenere spore di Clostridium botulinum.
  2. Controllo dell’acidità: Se si producono alimenti alcalini quali conserve a base di verdure poco acide (come fagiolini, funghi, zucchine), è essenziale acidificarle correttamente, ad esempio con aceto. L’acidità (pH inferiore a 4.5) impedisce la crescita del batterio.
  3. Gestione della catena del freddo: Per i prodotti freschi o a rischio, è fondamentale mantenere la catena del freddo dall’acquisto alla vendita e alla somministrazione. Le basse temperature non uccidono le spore, ma ne bloccano la germinazione e la produzione di tossina.
  4. Sterilizzazione e pastorizzazione: Non tutte le tecniche di riscaldamento sono efficaci per eliminare le spore di Clostridium botulinum: la pastorizzazione a temperature inferiori ai 100°C, anche se per tempi prolungati, non è sufficiente. La bollitura domestica in pentola non garantisce l’eliminazione delle spore, che resistono a lungo a 100°C.

 

L’unica soluzione efficace: l’autoclave

L’unico metodo scientificamente provato per la sterilizzazione delle conserve e l’eliminazione delle spore di Clostridium botulinum è l’uso dell’autoclave. Questo strumento professionale permette di raggiungere e mantenere temperature superiori ai 121°C per un tempo sufficiente a distruggere le spore.

Le aziende che producono conserve devono utilizzare l’autoclave come parte del loro processo produttivo per garantire la sicurezza del prodotto finale. Affidarsi a metodi artigianali di sterilizzazione è un rischio inaccettabile che può avere conseguenze legali e, soprattutto, mettere in pericolo la vita dei consumatori.

È quindi necessario assicurarsi che il processo produttivo rispetti i protocolli di sterilizzazione con l’autoclave. Se si producono alimenti soggetti a rischio botulismo e non si dispone di questa attrezzatura, è possibile collaborare con aziende specializzate nella produzione oppure valutare l’acquisto di conserve da fornitori certificati, che garantiscono la sicurezza dei propri processi.

 

La sicurezza alimentare non è un’opzione ma un obbligo normativo. L’impegno quotidiano nella prevenzione è la migliore garanzia per la salute dei nostri clienti e per la solidità della nostra azienda.

L’attenzione e il rigore nel seguire queste linee guida sono il primo passo per un’industria e una filiera alimentare sicura.

 

Hai bisogno di supporto?

ISAQ Consulting è al fianco delle aziende per supportarle nella valutazione del rischio NIAS e nella scelta di soluzioni sicure e sostenibili.

Chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia oppure contattaci scrivendo a info@isaqconsulting.it o telefonando allo 0573 308142.

Rivalsa INAIL: che cosa rischia il datore di lavoro?

Nell’ambito delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, c’è un rischio spesso sottovalutato ma di estrema rilevanza per le imprese: la rivalsa INAIL. Quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l’INAIL può chiedere al datore di lavoro il rimborso delle somme erogate al lavoratore, se viene accertata una violazione delle norme di sicurezza.

 

Cosa prevede la normativa?

Secondo il D. Lgs. 81/2008 e l’art. 10 del DPR 1124/1965, l’INAIL può esercitare un’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Questo significa che, oltre alle sanzioni amministrative e penali, l’imprenditore può essere chiamato a rimborsare direttamente all’INAIL importi anche molto elevati.

 

Quanto può costare un infortunio?

I rimborsi richiesti dall’INAIL possono variare sensibilmente in base alla gravità dell’infortunio o della malattia professionale. Ecco alcuni esempi indicativi:

  • Inabilità temporanea: oltre 10.000 € per casi prolungati.
  • Postumi permanenti: da 20.000 € a oltre 100.000 €, in base alla percentuale di invalidità.
  • Spese sanitarie: migliaia di euro per visite, ricoveri, interventi e riabilitazione in caso di necessità di cure prolungate e complesse.

 

La responsabilità del datore di lavoro

Anche in presenza di comportamenti imprudenti da parte del lavoratore, la responsabilità del datore non viene automaticamente esclusa. Solo condotte abnormi e imprevedibili possono interrompere il nesso causale.

 

Essere in regola non basta

In un contesto normativo in continua evoluzione – basti pensare alle recenti novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria – non è sufficiente avere documenti aggiornati. Serve un impegno concreto, continuo e documentato nella prevenzione.

 

Come proteggersi?

ISAQ Consulting offre un audit gratuito per verificare il livello di conformità della tua azienda alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un piccolo passo che può fare una grande differenza.

Contatta oggi stesso i nostri esperti e richiedi il tuo audit gratuito

☎️ 0573 3081142
info@isaqconsulting.it

NIAS nei MOCA: un pericolo invisibile per la sicurezza alimentare

Nel mondo della sicurezza alimentare, esistono minacce silenziose che spesso sfuggono all’attenzione degli operatori, ma che possono avere un impatto significativo sulla salute dei consumatori. Una di queste è rappresentata dalle cosiddette NIAS – Sostanze Non Intenzionalmente Aggiunte – che possono essere presenti nei MOCA cioè nei Materiali e Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti.

 

Cosa sono le NIAS?

Le NIAS, acronimo anglosassone per Non-intentionally Added Substances, sono sostanze chimiche che possono trovarsi nei MOCA non perché siano state aggiunte volontariamente durante i processi di produzione dei materiali destinati al contatto degli alimenti, ma in quanto risultato di:

  • impurezze nelle materie prime;
  • reazioni chimiche durante la produzione dei MOCA;
  • processi di degradazione.

A differenza degli additivi o dei coloranti intenzionalmente aggiunti, la loro presenza è spesso sconosciuta e non sempre controllata. Alcune NIAS possono migrare dai materiali agli alimenti e, sebbene questa migrazione chimica possa avvenire in quantità minime, la presenza di queste sostanze negli alimenti può rappresentare un rischio per la salute umana.

 

Attenzione a queste NIAS

Tra le sostanze non intenzionalmente aggiunte ai MOCA e che possono migrare sugli alimenti, rappresentando un rischio concreto per la salute dei consumatori, troviamo:

  • Ammine Aromatiche Primarie (AAP): derivano dalla degradazione di coloranti azoici. Alcune sono classificate come cancerogene;
  • Ftalati: plastificanti noti per la loro capacità di interferire con il sistema endocrino;
  • Bisfenolo A (BPA) e analoghi: utilizzati in policarbonati e resine epossidiche, sono noti interferenti endocrini;
  • Metalli pesanti: possono essere presenti come impurezze nei pigmenti o nei materiali riciclati, con tossicità ben documentata.

Oltre a queste tipologie di sostanze, nei MOCA possono essere rintracciate altre NIAS ancora in fase di osservazione e studio da parte dell’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, delle quali ancora oggi non conosciamo le dirette conseguenze sulla salute umana.

 

NIAS: quali responsabilità per gli operatori del settore alimentare?

Chi opera nel settore alimentare ha la responsabilità di garantire che i MOCA utilizzati non rilascino sostanze pericolose. Le normative europee (come il Regolamento CE n. 1935/2004) stabiliscono requisiti generali, ma la gestione delle NIAS richiede un approccio più approfondito e consapevole, al fine di prevenire i rischi per la salute dei consumatori.

 

Come affrontare il rischio NIAS?

Ecco alcune azioni concrete che gli operatori del settore alimentare possono intraprendere per ridurre i rischi:

  • Selezionare fornitori affidabili, che garantiscano la conformità normativa e adottino le cosiddette GMP (Good Manufacturing Practices) cioè le buone pratiche di fabbricazione;
  • Richiedere documentazione tecnica dettagliata ai fornitori sui materiali e sulle analisi effettuate su tali materiali;
  • Valutare i rischi di migrazione delle NIAS in base al tipo di MOCA, alle condizioni d’uso e alla filiera produttiva;
  • Effettuare analisi di laboratorio, se necessario, per verificare la presenza di NIAS nei MOCA utilizzati;
  • Formare il personale sulla scelta consapevole dei materiali e sull’importanza della prevenzione;
  • Rimanere aggiornati su normative e studi scientifici in continua evoluzione.

Le NIAS rappresentano una sfida complessa ma fondamentale per la sicurezza alimentare. Solo attraverso un impegno condiviso tra produttori, fornitori e operatori del settore è possibile garantire la tutela della salute dei consumatori e la conformità normativa.

 

Hai bisogno di supporto?

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Acqua potabile: nuovo decreto in vigore dal 29 luglio 2025

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio, introduce importanti aggiornamenti in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, recependo la direttiva europea 2020/2184 e aggiornando il precedente decreto del 2023.

 

Le principali novità del nuovo “Decreto acque potabili”

Ecco i punti salienti del nuovo decreto:

 

PFAS sotto controllo

Vengono introdotti valori limite più severi per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), incluso il TFA (acido trifluoroacetico). Le nuove soglie saranno accompagnate da tempistiche precise per l’attuazione delle misure di controllo.

 

Materiali a contatto con l’acqua

Nasce il sistema ReMaF, dedicato all’autorizzazione e al controllo di reagenti chimici, materiali filtranti e dispositivi di trattamento che entrano in contatto con l’acqua potabile.

 

Piani di autocontrollo per edifici prioritari

Scuole, ospedali e strutture ricettive dovranno predisporre piani di autocontrollo per garantire la qualità dell’acqua, con particolare attenzione ai parametri Legionella e Piombo.

 

Comunicazione e gestione dei dati

Viene rafforzata la comunicazione tra gestori, autorità e utenze tramite l’aggiornamento dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e l’utilizzo della piattaforma AnTeA, con scadenze definite per la trasmissione dei dati.

 

Adeguamento normativo

Il decreto integra e corregge il testo del 2023, abrogando norme obsolete e riscrivendo gli allegati per una maggiore chiarezza tecnica.

 

 

Quando entra in vigore il nuovo decreto sulla qualità dell’acqua potabile?

 

Il D.L. 102/2025 entra in vigore dal 29 luglio 2025.

È quindi fondamentale che enti, gestori e strutture interessate si attivino per garantire la conformità alle nuove disposizioni.

 

Hai bisogno di supporto?

Gli esperti ISAQ Consulting sono a disposizione per fornire chiarimenti, assistenza operativa e consulenza personalizzata.

Chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia oppure contattaci scrivendo a info@isaqconsulting.it o telefonando allo 0573 308142.

 

 

RENTRI: al via la seconda finestra per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Dal 15 giugno al 14 agosto 2025 è attiva la seconda finestra temporale per l’iscrizione al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Si tratta di un passaggio fondamentale per molte imprese ed enti che operano nel settore ambientale e produttivo, in linea con le nuove disposizioni normative.

 

Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI in questa fase?

Devono iscriversi al RENTRI entro il 14 agosto 2025:

  • Enti e imprese che producono rifiuti pericolosi, con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;
  • Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali o di trattamento di rifiuti, acque e fumi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

 

Cosa comporta l’iscrizione al RENTRI?

L’adesione al RENTRI implica l’utilizzo di una piattaforma digitale per la gestione della tracciabilità dei rifiuti. In particolare, i soggetti obbligati dovranno:

  • Tenere i registri di carico e scarico in formato digitale;
  • Compilare e gestire i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) attraverso la piattaforma RENTRI.

 

Quali sono le principali scadenze da ricordare?

  • Dal 4 novembre 2024: sarà possibile scaricare dal sito RENTRI il registro cartaceo, da adottare dal 13 febbraio 2025;
  • Dal 13 febbraio 2025: tutti i FIR, sia cartacei che digitali, dovranno essere vidimati digitalmente;
  • Dal 13 febbraio 2026: l’utilizzo dei FIR in formato digitale diventerà obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

 

Hai bisogno di supporto?

Gli esperti ISAQ Consulting sono a disposizione per fornire chiarimenti, assistenza operativa e consulenza personalizzata sull’iscrizione al RENTRI e sulla gestione degli adempimenti ambientali.

Chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia oppure contattaci scrivendo a info@isaqconsulting.it o telefonando allo 0573 308142.

Protezione dei lavoratori da calore e radiazione solare: le nuove Linee di indirizzo della Regione Toscana

Con la Delibera n. 806 del 16 giugno 2025, la Giunta Regionale della Toscana ha approvato le nuove Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Questo importante documento, frutto della collaborazione tra Regione Toscana, INAIL, CNR-IBE e le Aziende USL toscane, rappresenta un riferimento tecnico-operativo fondamentale per tutte le aziende che devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Perché è importante proteggere i lavoratori dal calore e dalla radiazione solare?

Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature estive rendono sempre più urgente la protezione dei lavoratori esposti a condizioni microclimatiche critiche, sia all’aperto che in ambienti indoor non climatizzati. Le nuove linee guida regionali forniscono strumenti concreti per valutare e gestire il rischio da calore e radiazione solare, con particolare riferimento agli articoli 28 e 181 del Testo Unico sulla Sicurezza.

 

Quali obblighi per il Datore di Lavoro?

Le aziende sono tenute a:

  • Valutare il rischio specifico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), utilizzando indici climatici internazionali come WBGT e PHS, e strumenti tecnici disponibili sul Portale Agenti Fisici e su Worklimate.
  • Adottare misure preventive di tipo organizzativo, tecnico e procedurale, tra cui:
    • Limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata;
    • Garantire pause in aree ombreggiate e ventilate;
    • Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come copricapo, indumenti anti-UV e occhiali protettivi;
    • Assicurare una corretta idratazione e una formazione adeguata sul rischio da stress termico.

Queste indicazioni si applicano anche agli ambienti chiusi non climatizzati, dove le condizioni termiche possono essere influenzate dal clima esterno.

 

Come adeguarsi alle nuove Linee di indirizzo?

È raccomandato aggiornare il DVR aziendale alla luce delle nuove linee guida, per garantire la conformità normativa ed evitare sanzioni.

Gli esperti ISAQ Consulting sono al fianco delle imprese per:

  • Valutare il rischio da microclima e radiazione solare;
  • Definire e implementare le misure preventive più efficaci;
  • Fornire formazione e consulenza personalizzata.

Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza, contatta il tuo consulente di fiducia oppure scrivici a info@isaqconsulting.it o chiamaci allo 0573 308142.