SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ne parleremo al corso di formazione organizzato da Isaq Consulting Srl e Omnia Scrl, agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, venerdi’ 11 Dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 in modalità videoconferenza.

L’incontro è rivolto a datori di lavoro, dirigenti, responsabili aziendali, liberi professionisti e consulenti aziendali e ha l’obiettivo di far conoscere i requisiti della norma ISO 45001 e comprenderne i principali cambiamenti rispetto alla OHSAS 18001, illustrare le modalità per l’adeguamento di un sistema OHSAS 18001 ai requisiti della ISO 45001 e i vantaggi di un’azienda dotata di un sistema di salute e sicurezza certificato.

Nel dettaglio, Angela Giannoccaro – docente Isaq Consulting Srl con esperienza pluriennale in materia di sistemi di gestione – ci parlerà di:

    • Pubblicazione della UNI EN ISO 45001
    • Nuovi obiettivi dello standard internazionale
    • Le principali novità nei requisiti
    • La struttura di alto livello
    • Requisiti  della ISO 45001: novità e modifiche
    • Indicazioni per la transizione
    • Ottenere e mantenere la certificazione
    • Il vero significato della certificazione
    • I vantaggi dell’impresa certificata ISO 45001

La partecipazione è gratuita.

E’ inoltre possibile richiedere l’attestazione di frequenza del corso valida come aggiornamento normativo Rspp/Aspp, Rls, Dirigenti, Preposti (per 4 ore/crediti) al costo di €90 oltre iva.

 

Info & Iscrizioni:
tel. 0573 308142, mail: irene.lauria@isaqconsulting.itpistoiaformazione@confcommercio.ptpo.it

Come è possibile accedere alla riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE)?

Come ormai noto l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020,  la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.

Tra gli interventi che permettono di acquisire punti per accedere allo sgravio (nello specifico 40 punti) assume grande rilevanza l’adozione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) con la conseguente formazione del personale addetto all’eventuale utilizzo.

Riportiamo integralmente la voce relativa richiamata nelle linee guida Inail:

C-8 40 punti : L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)

 

Tra gli interventi integrativi che permettono il raggiungimento della soglia dei 100 punti necessari per accedere potenzialmente allo sgravio segnaliamo, inoltre, a titolo non esaustivo i seguenti:

C-4   60/50/40/20 punti a seconda del gruppo tariffario.  L’azienda ha raccolto ed analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.

C-3 20 punti  Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST

C-7 50 Punti  L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente

C-15 40 punti: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno

C-9 20 punti: Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro

C13 30 punti USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi, tenuti da personale sanitario, volti all’educazione di migliori stili di vita

C-16 50 punti: RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive

E-2 20 punti L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi effettuando per ogni scenario una prova di emergenza

E-4 20 punti: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare

E-8 50/40/30/20 punti a seconda del gruppo tariffario, LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

E-17 40 punti: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

 

La riduzione è confermata, per le PAT(Posizione Assicurativa Territoriale) attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza specifica in merito agli interventi adottabili per l’ottenimento della riduzione.

Chiamate i nostri uffici al numero 0573/308142 per maggiori informazioni!

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003

 

Partiamo dal Gruppo A:

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.

 

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

 

Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  con il seguente contenuto minimo :

 

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione  con il seguente contenuto:

 

 

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.

Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:

  • mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
  • integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.

 

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Ricordiamo infine che i  farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.

Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di  prescrizione sanitaria

 

 

 

Privacy – Violazione dei dati personali (Data Breach)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio scorso, pubblicato sul sito dell’Autorità, ha stabilito che i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali (Data Breach), nell’adempiere l’obbligo di cui all’art. 33 del Regolamento 679/2016, devono fornire tutte le informazioni contenute nel modello di notifica predisposto e allegato al provvedimento

L’Autorità precisa che l’obbligo di notificare sussiste per tutte le violazioni dei dati personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, anche nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. La notifica non può, però, includere i dati personali oggetto di violazione; non devono, ad esempio, essere fornite informazioni sui nomi dei soggetti interessati dalla violazione.

Il modello predisposto è particolarmente dettagliato e richiede, in più punti, la descrizione della violazione. Nella Sez. C vengono, infatti, richieste informazioni di sintesi sulla violazione, quali ad esempio la natura, la causa e le categorie dei dati oggetto di violazione; mentre nella Sez. D sono richieste informazioni di dettaglio sull’incidente di sicurezza alla base della violazione, sulla descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione, nonché sui sistemi e sull’infrastruttura IT coinvolta nell’incidente etc.

Vengono, inoltre, richiesti i dati del soggetto che effettua la notifica, i dati del titolare del trattamento, la data della violazione o di quando il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione, i dati di contatto per le informazioni relative alla violazione, se vi sono ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento, le possibili conseguenze e gravità della violazione, nonché le misure adottate a seguito della violazione e l’eventuale comunicazione agli interessati etc.

L’Autorità, lo scorso 5 agosto, per agevolare la comprensione della violazione dei dati personali, ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa, in cui vengono forniti esempi di casi che possono ricadere nella violazione dei dati (Data Breach)

L’accesso, l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali, la deliberata alterazione di dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus etc, la perdita la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, la divulgazione non autorizzata dei dati personali, sono tutti casi riportati dal Garante come esempio di violazione dei dati.

In caso di violazione dei dati il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante a meno che non sia improbabile che la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il regolamento, tuttavia, contempla la possibilità di procedere alla notifica oltre il suddetto termine, purchè vi sia un motivo che giustifichi il ritardo. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica, deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo ad esempio un apposito registro.

Nel chiarire la tipologia di violazione dei dati che devono essere notificate, il Garante precisa che vanno notificate unicamente le violazioni dei dati personali che possono avere effetti negativi sugli individui causando danni fisici, materiali e immateriali. Tra gli esempi forniti il Garante richiama la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

La notifica deve essere, poi, inviata al Garante tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa, presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario. L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

Infine, nel caso in cui sia stata rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, l’Autorità può prescrivere misure correttive (art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679). Nel documento informativo il Garante ricorda che il Regolamento comunitario contempla sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo.

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NEI LUOGHI DI LAVORO…..FACCIAMO CHIAREZZA!!

Tra gli innumerevoli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per le imprese pubbliche e private spicca una mancanza che appare quasi paradossale, e fa pensare quanta enfasi si dia, a volte, agli aspetti burocratici, tralasciando, per motivi onestamente incomprensibili aspetti pratici, come se una vita umana potesse essere salvata da un foglio di carta in più e non invece dalla presenza di supporti tecnologici adeguati, funzionali ed efficaci nonché, peraltro, di facile utilizzo come ad esempio, appunto…i DAE , defibrillatori semiautomatici esterni

L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa che ha previsto la diffusione dei DAE in ambito extraospedaliero, (ad esempio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche) non prevede la dotazione obbligatoria dei DAE da parte delle aziende;

Ma perché invece sarebbe estremamente  importante la presenza dei DAE sui luoghi di lavoro per proteggere i propri dipendenti, nonché i collaboratori familiari e i clienti?

Vediamo qualche dato:

Ogni anno muoiono per arresto cardiaco 400mila persone in Europa e circa 70mila nel nostro Paese; E molti muoiono per non aver ricevuto tempestivamente i soccorsi

Un arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque – uomo, donna, giovane o anziano, ovunque, in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro

Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il -10% le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo dieci minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili, ecco perché la presenza ed il pronto utilizzo di un DAE sul luogo di lavoro può essere provvidenziale e sarebbe auspicabile che questi strumenti fossero percepiti all’interno di una azienda come “indispensabili” e disponibili all’uso in caso di necessità quanto i sistemi antincendio, ossia estintori ed idranti.

In questo articolo vogliamo quindi dare qualche indicazione, a chi fosse interessato, su cosa è il Dae, come organizzarne il posizionamento nella propria azienda e quali procedure sia necessario  attuare per un suo corretto utilizzo

 

Che cosa è il DAE? A cosa serve?

Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive applicate sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore.

Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia.

 

Dove posizionarlo

Per rendere accessibile il DAE questo deve essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire l’intervento entro 5 minuti.

Non esistono per contro zone dove la collocazione dello stesso non sia attuabile; occorre solo porre particolare attenzione al tipo di microclima, che se avesse caratteristiche “di umidità estrema” farebbe propendere per modelli di DAE con grado IP 54 o superiore (grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e liquida).

Avvertenza importante, le zone classificate a rischio secondo le direttive ATEX vanno interdette dall’utilizzo del DAE all’interno dell’area a rischio; all’erogazione della scarica elettrica sul paziente, è possibile possa formarsi infatti una scintilla di innesco.

 

Procedure per un un uso corretto

I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.

 

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.

 

Formazione

Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

I corsi di formazione che dovranno essere svolti da Centri di formazione accreditati, metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

 

Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere infine collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.

 

Quali sono i costi di un DAE?

Sul mercato sono presenti diversi defibrillatori prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano dai 700 ai 2.000 euro. Ma allora, quale defibrillatore scegliere? Certamente NON QUELLO PIÙ ECONOMICO! Poiché si tratta di dispositivi salvavita, è il rapporto QUALITÀ/PREZZO che va assolutamente valutato, in quanto non tutti i defibrillatori DAE hanno le stesse performance e le stesse garanzie. E non tutti i defibrillatori DAE disponibili in commercio sono semplici da utilizzare.

Sopra i 1.000 euro di spesa, si inizia a parlare di defibrillatori di qualità

 

In ogni caso trattasi di un investimento auspicabile che da anche la misura dell’attenzione riservata dal datore di lavoro alla salute dei propri clienti e  collaboratori e sostenuto dalle recenti  disposizioni INAIL che prevedono la possibilità di usufruire di  una riduzione sui tassi del  premio inail per le aziende che se ne dotano.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

Gas Fluorurati, nuovi obblighi dal 24 settembre 2019

Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;

– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;

– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

 

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

  1. a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
  2. b) anagrafica dell’operatore;
  3. c) data e luogo di installazione;
  4. d) tipologia di apparecchiatura;
  5. e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  6. f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
  7. g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  8. h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  9. i) eventuali osservazioni.

INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!

L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione  anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale  requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente  con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA NORMA UNI ISO 45001

PREMESSA

La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, pubblicata il 12 marzo 2018, definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo, definendo un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di aumentare le performance aziendali

E’ di fatto la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e rappresenta un importante momento di crescita e sostanziale progresso rispetto alla OHSAS 18001, ad oggi lo standard di riferimento in materia.

A CHI SI APPLICA LA UNI ISO 45001

La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o tipologia di attività svolta, ed è strutturata per essere integrata nei processi già esistenti, adottando infatti la stessa “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS) delle altre norme Iso come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).

QUALI SONO I VANTAGGI

La UNI ISO 45001  consente alle organizzazioni di gestire meglio i rischi e migliorare le prestazioni attraverso la creazione e l’attuazione di politiche ed obiettivi efficaci

I vantaggi di una corretta applicazione del modello sono in realtà molteplici sia in termini ORGANIZZATIVI, che ECONOMICI, tra cui citiamo a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

  • Razionalizzazione e armonizzazione del modus operandi aziendale sui vari livelli di riferimento, con modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo.
  • Maggior coinvolgimento e una più diretta partecipazione di tutti gli “attori” dell’organizzazione al fine di favorire le segnalazioni di quasi incidenti e “near miss”
  • Efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal Decreto Legislativo 231/01, come recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/2008, integrando opportunamente il SGSSL conforme alla norma ISO 45001 e  con la previsione ulteriore di nominare un Organismo di Vigilanza specifico che controlli l’efficace attuazione del modello organizzativo medesimo
  • Accesso alla riduzione del premio annuale INAIL mediante la compilazione del modello OT24. Adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro (SGSSL) è infatti un modo efficace per acquisire tutti i 100 punti necessari per ottenere le agevolazioni con la percentuale prevista a seconda del numero di dipendenti
  • Abbattimento dei costi della non sicurezza derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali.  In questo modo vengono limitati gli effetti negativi determinati, tra gli altri, dalla mancata produttività del lavoratore, dall’interruzione dei processi, dall’onere della sostituzione del lavoratore, dai danni alle strutture, agli impianti e/o alle attrezzature a seguito di un evento infortunistico, dalle azioni di rivalsa da parte degli enti assicurativi e dall’aumento dei premi assicurativi.
  • Possibilità di usufruire con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla normativa.
  • Possibilità di ottenere incentivi di sostegno alle imprese (bandi ISI-INAIL).

TEMPI DI APPLICAZIONE

Dopo tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che quindi dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.

Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.

In ogni caso, a seguito della pubblicazione della ISO 45001, coloro che sono già dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo il vecchio standard, dovranno adeguare il proprio sistema alla nuova norma entro e non oltre i 3 anni dalla pubblicazione della stessa e qualora non lo adeguassero in tempo vedranno annullato il proprio certificato e dovranno ripristinare la certificazione ISO 45001 “da zero”, trovandosi ad affrontare un processo di certificazione più lungo e con costi più elevati.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO –

La Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza nella Manutenzione

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall’INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL dal titolo “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.

Come si legge nella Prefazione, l’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.

In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:

  • da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
  • dall’altro, l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.

Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.

Il documento dell’Inail si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l’impatto sulla sicurezza, prendendo in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:

  • la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
    • l’esternalizzazione della manutenzione e
  • i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

 

GDPR E SANZIONI PRIVACY: DAL 20 MAGGIO FINITO IL PERIODO DI GRAZIA…!!!

Si informa che a partire dal 20 Maggio 2019 è cessato il periodo di grazia per le inadempienze al nuovo regolamento previsto dall’art. 22 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Come previsto dall’articolo, il Garante deve tenere conto nei primi 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto – nella comminazione delle sanzioni amministrative – della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Trascorso tale periodo, e quindi a partire dallo scorso 20 Maggio 2019, il Garante potrà applicare le sanzioni previste dal GDPR per l’inosservanza al corretto trattamento dei dati. Le aziende e le PA dovranno pertanto essere pronte a sostenere eventuali controlli o ispezioni da parte del Garante tramite la Guardia di Finanza.

Si ricorda che per la conformità al GDPR, enti ed organizzazioni devono configurare un c.d. «sistema privacy» che si evolve nel tempo, costituito dai seguenti componenti:

1) Registro dei Trattamenti
2) Informative
3) Lettere di Designazione
4) Procedure
5) Registro Data Breach
6) Analisi dei rischi e DPIA Data Protection Impact Assessment

Webinar 6 ottobre 2022 | Certificazione per la parità di genere nei luoghi di lavoro

Sai che le imprese che dimostrano di diminuire il divario di genere al loro interno attraverso azioni concrete hanno diritto a sgravi contributivi?

Con la legge 162/2021 è stata introdotta la certificazione della parità di genere, che ha l’obiettivo di incentivare le aziende a ridurre le differenze tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Ma come si ottiene? Quali sono i requisiti e i vantaggi per le aziende?
Scoprilo partecipando al webinar gratuito organizzato da Isaq Consulting giovedì 6 ottobre. Insieme agli esperti del settore, analizzeremo quali sono i vantaggi offerti dalla certificazione e gli adempimenti normativi da rispettare.

L’appuntamento è dalle 14:30 alle 16:30 sulla piattaforma Zoom.

Iscriviti tramite il form al seguente link: https://forms.office.com/r/tUyJJUtRPQ

A breve i nuovi obblighi: cambia il regolamento antincendio per le PMI

Ricordiamo che a breve entreranno in vigore i tre Decreti Ministeriali sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, i quali ridefiniscono i criteri per la sicurezza antincendio.

A settembre 2021 sono stati pubblicati, infatti, tre nuovi Decreti, che modificano l’attuale normativa sulla sicurezza antincendio. Ma quali sono le scadenze che riguardano le aziende?

  • 4 ottobre 2022. Con l’entrata in vigore del Decreto GSA, cambiano i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il piano di emergenza. Inoltre, cambiano le caratteristiche della formazione antincendio da destinare ai lavoratori.
  • 29 ottobre 2022. Con l’entrata in vigore del Decreto Minicodice, cambiano i criteri alla base della valutazione del rischio incendio e, di conseguenza, cambiano le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro. In particolare, negli ambienti classificati a basso rischio incendio.

Per riassumere, le novità introdotte dai decreti riguarderanno: i criteri di valutazione del rischio incendio, la definizione del piano di emergenza, la formazione per gli addetti, la progettazione degli ambienti classificati a basso rischio.

Per un check sulla tua situazione aziendale o su come riadeguarla, contattaci allo 0573 308142.

Importanza di una corretta conservazione degli alimenti nel periodo estivo

Per chiunque somministri alimenti deperibili come materie prime e prodotti finiti, risulta importante effettuare la verifica dell’efficienza delle apparecchiature frigo e congelatori, così da mantenere in sicurezza i cibi viste le elevate temperature ambientali in questo periodo.

È quindi importante controllare le temperature di conservazione degli alimenti, al fine di ridurre il rischio di contaminazione, causato da microrganismi (come batteri, parassiti e virus), di materie prime, semilavorati o prodotti finiti.

Numerose malattie a trasmissione alimentare sono, infatti, legate a una conservazione non corretta degli alimenti.

Il sistema HACCP prevede che tutti gli operatori effettuino il monitoraggio e la registrazione delle temperature delle apparecchiature frigorifere e congelatori (compresi mezzi di trasporto refrigerati), su moduli cartacei o con registrazione digitale.

Per sapere di più sulla corretta procedura da seguire, lo staff tecnico di Isaq è a disposizione per una prima consulenza gratuita.

Contatta i nostri Uffici allo 0573 308142

Additivi nella produzione alimentare: biossido di titanio vietato dal 7 agosto 2022

A partire da agosto 2022 entra in vigore l’applicazione del Regolamento UE 2022/63, che revoca l’autorizzazione all’uso del biossido di titanio come additivo nei prodotti alimentari.

Cosa prevede il nuovo regolamento?

Gli alimenti contenenti biossido di titanio immessi sul mercato dell’UE prima del 7 agosto 2022 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti prodotti o immessi sul mercato dopo il 7 agosto 2022 non potranno più contenere tale additivo, a causa della sua presunta tossicità dimostrata dal parere scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Ma cos’è il biossido di titanio?

Il biossido di titanio è un additivo utilizzato negli alimenti come colorante. La funzione dei coloranti alimentari è quella di rendere gli alimenti visivamente più accattivanti, di dargli colore. Tale additivo viene utilizzato per conferire bianchezza e opacità agli alimenti (ad esempio, prodotti da forno, zuppe, brodi e salse).

Inoltre, segnaliamo l’importanza di integrare nel proprio manuale di autocontrollo una procedura idonea per l’uso e la gestione degli additivi.

Il team ISAQ è a disposizione per verifiche e aggiornamenti della documentazione relativa all’autocontrollo e al sistema HACCP.

Per sapere quali sono le procedure idonee e cosa deve contenere il manuale di autocontrollo, contattaci al 0573 308142.

Webinar 14 luglio: Modello organizzativo 231 e criteri di ecosostenibilità

Quali vantaggi comporta per le PMI l’integrazione tra i modelli di prevenzione dei reati e i criteri di ecosostenibilità?

Le connessioni tra le logiche del D.lgs. 231/01 e l’adozione dei modelli di business ecosostenibile sono molteplici. Il quadro normativo attuale richiede lo sviluppo di piani di sostenibilità per governare specifiche aree di rischio, creando vantaggi competitivi.

Ma in cosa consiste il modello 231? E quali opportunità fornisce un approccio sostenibile?

Per avere tutte le risposte, non perderti l’appuntamento giovedì 14 luglio dalle 14:30 alle 16:30 in aula virtuale Zoom, in collaborazione con ESG Italia.

Con l’intervento di professionisti del settore, parleremo di:

Avv. Francesca Donati, Consulente Isaq Consulting – “Il modello organizzativo 231: inquadramento introduttivo generale
Dott. Corrado Bei, Managing Director ESG Italia – “Il D.Lgs. 231/2001 e criteri ESG: Un approccio integrato. L’importanza della governance e della gestione dei rischi nel nuovo paradigma ecosostenibile
Avv. Aurora Cavo, Consulente Isaq Consulting – “Il MOG e le sfide della responsabilità tra compliance e sostenibilità
Avv. Lavinia Vizzoni, Consulente Isaq Consulting, e Dott. Corrado Bei – Conclusioni e prospettive
Question Time 

Per partecipare iscriviti gratuitamente al form di seguito: https://forms.office.com/r/A3jNPieMXr

Novita’ antincendio: partecipa al seminario il 16 Giugno con il Corpo Vigili del Fuoco

Vi ricordiamo che a Settembre dello scorso anno il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti che modificano la normativa attuale sul rischio antincendio. Quest’anno la tua azienda sarà quindi interessata da importanti novità in materia di sicurezza.

Vuoi sapere quali?

Partecipa il 16 giugno dalle 14.30 alle 16:30 al seminario gratuito in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco. L’appuntamento è all’Hotel Villa Cappugi di Pistoia (Via di Collegigliato, 45)

Parleremo di:
– Inquadramento generale: Il decreto controlli e manutenzioni, con l’intervento dell’Ing. Fabio Tossut, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia
– Decreto Formazione e Decreto MiniCodice, con l’intervento dell’Ing. Fabrizio Vestrucci, Funzionario Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia

Sarà un’occasione per approfondire le ultime novità normative direttamente con chi si occupa della sicurezza antincendio ogni giorno.

Per partecipare al seminario, registrati tramite questo form: https://forms.office.com/r/zP0E4K2YRW

Scarica il programma del seminario che trovi in allegato.

 

 scarica allegato

Rischio Legionella: ultimi giorni per partecipare al webinar ISAQ del 19/5

Rischio Legionella in azienda: come evitarlo? E quali documenti servono?
Scoprilo il 19 maggio con il webinar gratuito di ISAQ!

Sai che per evitare il rischio di legionella in azienda sono necessari un’attenta manutenzione degli impianti e un Documento di Valutazione dei rischi?

Perché dovrebbe interessarti?

Se nella tua attività sono presenti piscine, vasche oppure docce anche a uso del personale, la prevenzione è fondamentale!

Ti spieghiamo come fare con il webinar gratuito di ISAQ: insieme alla Dott.ssa Maddalena Lattari, biologa ambientale con esperienza decennale in valutazione rischio biologico e Legionella, ti aiuteremo a concentrarti con serenità sulla crescita della tua azienda.

L’appuntamento è per giovedì 19 Maggio dalle 14:30 alle 17:30 in Aula Virtuale Zoom. Iscriviti gratuitamente tramite il form https://forms.gle/45wWBCEMpJhiPMVi6 e riceverai il link il giorno del webinar.

ATTENZIONE: il seminario vale anche come aggiornamento della formazione per RSPP, RLS, datori di lavoro con ruolo RSPP, dirigenti e preposti, in questo caso con un costo per l’ottenimento dell’attestato.

 

4.0 RISTORAZIONE: INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI!

Per tutto il 2022 è possibile rinnovare la strumentazione per la tua cucina professionale accedendo fino a un 40% del credito d’imposta.

Le aziende possono beneficiare del credito di imposta su abbattitori, forni, friggitrici, piani cottura, roner, macchine sottovuoto, armadi frigoriferi e tutte quelle attrezzature di elevata qualità e tecnologia che permettono alla tua attività di mantenere elevati standard qualitativi migliorando i consumi e il tuo business.

È riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato ad esclusione di:

– imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;

– imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L’aliquota del credito d’imposta varia a seconda di beni:

immateriali e materiali diversi da quelli funzionali e connessi al piano “Industria 4.0”

materiali “4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

immateriali “4.0”

Per rientrare in queste agevolazioni, le attrezzature devono avere diverse specifiche tecniche come quella della connettività.

Per maggiori informazioni: 0573 – 308142

WEBINAR 25 MARZO – Il datore di lavoro e la manutenzione dell’impianto elettrico: come scongiurare il rischio elettrico e rispettare la legge.

Se sei il titolare di un’azienda e hai dubbi in merito alla verifica e alla manutenzione ordinaria dell’impianto di messa a terra,  partecipa il 25 Marzo al Webinar di Isaq Consulting in collaborazione con l’azienda HT, organismo abilitato dai Ministeri e accreditato Accredia per l’esecuzione delle ispezioni nei luoghi di lavoro.

Parleremo di: 

-Rischio Elettrico: il lato normativo e legislativo 

-Verifica dell’impianto di messa a terra: documenti necessari e strumentali  

-Manutenzione degli impianti  


Relatore: Ing. Emanuele Lazzarini in qualità di responsabile tecnico dell’Organismo HT Certificazioni

N.B. Solo se si richiede l’attestato di frequenza valido come aggiornamento Rspp/Aspp, Datori di Lavoro, Lavoratori, Dirigenti e Preposti, il costo è di 50 euro + iva.

Come partecipare? Compila il form gratuito: https://cutt.ly/4AQQgom 

 

WEBINAR ”DECRETI ANTINCENDIO” GIOVEDI’ 17 MARZO

Nel corso del 2022 la tua azienda sarà coinvolta da importanti novità in materia di antincendio. Entreranno in vigore tre decreti del Ministero dell’interno e andranno ad abrogare il decreto ministeriale del 10/03/1998.

Cosa significa?

Ne parliamo Venerdì 17 marzo dalle 14:30 alle 17:30 durante il Webinar nel quale ci confronteremo sulle novità introdotte e sulle implicazioni correlate per progettisti, datori di lavoro e manutentori.
In particolare analizzeremo:

3 settembre 2021, denominato DECRETO MINICODICE , “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

Ing. Massimiliano Maria Brach del Prever, Consulente specializzato nel settore impiantistico industriale, civile e di sicurezza sui luoghi di lavoro dal 1990:

1 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;
Stefano Morini, esperto di installazione e manutenzione di impianti antincendio, titolare dell’azienda M.R.E Sistemi Antincendio di Pieve a Nievole, leader nel settore dal 1997

02 settembre 2021 – DECRETO GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

Ing. Debora Petrucci, consulente di Isaq Consulting esperta in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da oltre dieci anni:

L’appuntamento terminerà con uno spazio dedicato al ‘’Question Time’’ e ad approfondimenti tecnici.

Compila il form per l’iscrizione: CLICCA QUI!