Formazione degli operatori alimentari: nuove norme della Regione Toscana

La Regione Toscana, con Delibera n. 540/2024, ha approvato le “Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi che sostituiscono integralmente le precedenti indicazioni normative.

La formazione deve essere idonea alla mansione del lavoratore.

 

Suddivisione degli operatori alimentari

La normativa suddivide il personale alimentarista in base alla mansione in:

  • Soggetti di livello 1 (attività di sola vendita, somministrazione, deposito e trasporto ma NON di manipolazione diretta)
  • Soggetti di livello 2 (attività di manipolazione diretta)
  • Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti

 

Articolazione e durata dei corsi

I corsi si articolano in uno o più moduli formativi:

  • Modulo A: Modulo accesso alimentare (M.A.A.) – per Addetti di cui all’elenco soggetti del livello 1 – durata 2h;
  • Modulo B: per Addetti alimentaristi di cui all’elenco soggetti del livello 2 – durata 4 h;
  • Modulo C: per Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti – durata 8 h.

 

La seguente tabella indica per quali soggetti sono obbligatori i moduli appena descritti e per quale durata oraria:

 

Personale coinvolto

Modulo A

Modulo B Modulo C

Tot. ore percorso

Soggetti livello 1

X

2

Soggetti Livello 2

X

X

6

Operatori, Responsabili del Piano di Autocontrollo o preposti

X

X

10

Legenda: X= obbligatorio

 

Aggiornamento del personale

L’aggiornamento periodico, per soggetti Livello 2 ed Operatori, responsabili del Piano nonché preposti, si deve effettuare ogni 5 anni e deve avere una durata di almeno 3 ore.

Gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della D.G.R. n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e dell’Unità Formativa 1 del Modulo C.

 

Termini per l’integrazione della nuova formazione

Entro il 05/06/2026 (entro 2 anni dalla pubblicazione delle linee guida) gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che hanno assolto all’obbligo formativo ai sensi della DGR 559/2008, dovranno integrare la loro formazione relativamente alla sola Unità Formativa 2 del Modulo C (di 4 ore) per acquisire le conoscenze delle tematiche gestionali, secondo le modalità indicate nelle stesse.

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.

 

Nuova normativa acque potabili e sicurezza dell’acqua in azienda

Tutte le aziende in cui si utilizza acqua per la preparazione di alimenti e bevande (compresi, ad esempio i bar che utilizzano acqua per alimentare la macchina del caffè) devono garantire che l’acqua sia potabile secondo i nuovi parametri definiti nel D.Lgs. 18/2023.

La responsabilità sulla salubrità dell’acqua utilizzata in azienda spetta al Gestore idrico soltanto fino al punto di consegna ovvero il contatore; da lì in poi ricade sul cosiddetto GIDI.

Con tale espressione la normativa identifica il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.

 

Che cosa è necessario fare in azienda?

Il GIDI deve valutare il rischio che l’edificio possa, con il suo impianto idrico, causare

contaminazione sia microbiologica sia chimica dell’acqua utilizzata all’interno del locale.

Va quindi scritta una valutazione del rischio prendendo in considerazione una serie di criteri definiti nei Rapporti ISTISAN 22/32 (Linee guida valutazione e gestione del rischio per la sicurezza acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184).

 

Quando è necessario eseguire delle analisi chimiche e/o microbiologiche?

Quando dalla valutazione del rischio emerge un livello di rischio oltre determinate soglie, è necessario effettuare delle analisi sia chimiche che microbiologiche.

In particolare, la normativa pone particolare attenzione a Piombo e Legionella.

Se nei locali dell’impresa ci sono dei punti a rischio di proliferazione Legionella (ad esempio, le docce all’interno di spogliatoi), si dovranno eseguire analisi specifiche per l’individuazione del batterio e, quindi, valutare il rischio e attuare quanto definito nelle Linee guida ministeriali del 2015 per la prevenzione del rischio legionellosi.

 

Valutazione rischio acque e rischio Legionellosi: che rapporto c’è?

Il Decreto 18/2023 sulla potabilità dell’acqua va di pari passo alle linee guida

ministeriali per la prevenzione della Legionella, in quanto, se – mettendo in pratica quanto prescritto dal decreto – emerge un rischio legionellosi nei locali dell’impresa, si dovrà prevedere un DVR specifico Legionella e attuare le misure preventive descritte nelle linee guida ministeriali.

In ogni modo, è importante sapere che attività come alberghi, palestre, centri sportivi, camping, B&B, RSA, piscine, centri termali e anche parrucchieri e altre attività in cui si fa un uso frequente di acqua con vaporizzazione, devono redigere il DVR Legionella a prescindere dal decreto sulla potabilità delle acque.

 

Rischio acque e rischio legionellosi: chi è responsabile in azienda?

Per quanto riguarda le figure di responsabilità, la valutazione del rischio acque e quella del rischio legionellosi ricadono su due diverse figure che, in alcuni casi, potrebbero anche coincidere:

  • Per il rischio acque viene identificato il GIDI che, per le attività di ristorazione, coincide con l’OSA ovvero il responsabile dell’applicazione della normativa HACCP;
  • Per il rischio legionellosi viene identificato un responsabile Legionella: in genere, è il titolare della struttura ma tale ruolo potrebbe essere anche ricoperto dall’OSA o il GIDI. Questa figura dovrà, inoltre, prendere decisioni anche in merito alla gestione delle non conformità (ovvero campioni positivi) .

In entrambi i casi, possono essere identificati dei delegati che ricevono delega per seguire la documentazione ed il monitoraggio legato a tali normative.

 

Per approfondimenti o un check-up sulla tua situazione aziendale o su come riadeguarla, contattaci allo 0573 308142.

Importanza di una corretta conservazione degli alimenti nel periodo estivo

Per chiunque somministri alimenti deperibili come materie prime e prodotti finiti, risulta importante effettuare la verifica dell’efficienza delle apparecchiature frigo e congelatori, così da mantenere in sicurezza i cibi viste le elevate temperature ambientali in questo periodo.

È quindi importante controllare le temperature di conservazione degli alimenti, al fine di ridurre il rischio di contaminazione, causato da microrganismi (come batteri, parassiti e virus), di materie prime, semilavorati o prodotti finiti.

Numerose malattie a trasmissione alimentare sono, infatti, legate a una conservazione non corretta degli alimenti.

Il sistema HACCP prevede che tutti gli operatori effettuino il monitoraggio e la registrazione delle temperature delle apparecchiature frigorifere e congelatori (compresi mezzi di trasporto refrigerati), su moduli cartacei o con registrazione digitale.

Per sapere di più sulla corretta procedura da seguire, lo staff tecnico di Isaq è a disposizione per una prima consulenza gratuita.

Contatta i nostri Uffici allo 0573 308142

Additivi nella produzione alimentare: biossido di titanio vietato dal 7 agosto 2022

A partire da agosto 2022 entra in vigore l’applicazione del Regolamento UE 2022/63, che revoca l’autorizzazione all’uso del biossido di titanio come additivo nei prodotti alimentari.

Cosa prevede il nuovo regolamento?

Gli alimenti contenenti biossido di titanio immessi sul mercato dell’UE prima del 7 agosto 2022 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti prodotti o immessi sul mercato dopo il 7 agosto 2022 non potranno più contenere tale additivo, a causa della sua presunta tossicità dimostrata dal parere scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Ma cos’è il biossido di titanio?

Il biossido di titanio è un additivo utilizzato negli alimenti come colorante. La funzione dei coloranti alimentari è quella di rendere gli alimenti visivamente più accattivanti, di dargli colore. Tale additivo viene utilizzato per conferire bianchezza e opacità agli alimenti (ad esempio, prodotti da forno, zuppe, brodi e salse).

Inoltre, segnaliamo l’importanza di integrare nel proprio manuale di autocontrollo una procedura idonea per l’uso e la gestione degli additivi.

Il team ISAQ è a disposizione per verifiche e aggiornamenti della documentazione relativa all’autocontrollo e al sistema HACCP.

Per sapere quali sono le procedure idonee e cosa deve contenere il manuale di autocontrollo, contattaci al 0573 308142.

TITOLO: RIAPERTURA PISCINE: VERIFICA LA CONFORMITÀ

A partire dal 15 maggio il DL 22 aprile 2021 dispone la riapertura delle piscine all’aperto.

Ecco, quindi, un elenco dei principali adempimenti che le piscine private ad uso collettivo, le piscine pubbliche e le piscine private aperte al pubblico devono gestire per essere conformi alla normativa.

RIEMPIMENTO PISCINA

In caso di approvvigionamento da pubblico acquedotto:

  • la struttura che ha intenzione di aprire la propria piscina ai clienti deve chiedere al proprio gestore – che ha pubblicato sul proprio sito il modulo di richiesta – la concessione di utilizzo dell’acqua potabile;
  • il gestore risponderà entro 30 giorni e, in caso di risposta affermativa, verrà concesso l’uso dell’acqua per 365 giorni, successivamente dovrà essere rinnovata la richiesta al gestore.

La sanzione prevista in caso di mancata richiesta al gestore è a partire da 600€.

In caso di riempimento da pozzo:

  • secondo il RD 1775/1933 è vietato usare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio, altrimenti si incorre in sanzioni da 3000 a 30000€.
  • Per usare l’acqua del pozzo per il riempimento della piscina deve esserne fatta esplicita richiesta al Genio Civile.
  • Il pozzo deve essere dotato di contatore per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati, in caso di assenza o di mal funzionamento del contatore nel pozzo è prevista una sanzione da 1500 a 6000€.
  • Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la struttura deve trasmettere alla Regione la lettura altrimenti può incorrere in sanzioni da 1500 a 6000€.

DOCUMENTI E PROCEDURE DI GESTIONE

  • Manuale di autocontrollo
  • DVR
  • Protollo Covid
  • Presenza nomina Responsabile Piscina e addetto agli impianti tecnologici, con relativa attestazione di avvenuta formazione
  • Presenza assistente bagnanti dove obbligatorio
  • Analisi chimiche e microbiologiche previste dalla normativa
  • Registro di interventi di manutenzione
  • Registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:
    – Lettura giornaliera del contatore nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di immissione
    – Verifica dei parametri di controllo giornalieri

In mancanza di tale documentazione, sono previste sanzioni da 500 a 3000€. La sanzione comporta la chiusura dell’impianto.

SVUOTAMENTO ANNUALE  

Ricordiamo che, secondo l’art.9 comma 7 della l.r.8/2006, viene controllato anche lo svuotamento annuale della piscina (per poter effettuarne la pulizia), lo svuotamento viene verificato dai registri e dai consumi.

È prevista una sanzione da 200 a 1200€.

Per verificare lo stato dell’impianto e gli eventuali interventi da mettere in atto, chiama: 0573/308142 interno 1

 

 

Regolamento UE 2021/382, importanti modifiche sull’igiene degli alimenti

Il Regolamento Europeo 2021/382, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2021 apporta modifiche ad alcuni aspetti del Regolamento di igiene dei prodotti alimentari. In particolare:

  • gestione degli allergeni,
  • ridistribuzione degli alimenti,
  • cultura della sicurezza alimentare.

Di seguito, una sintesi delle principali novità.

  1. Gestione allergeni alimentari

È stato introdotto il principio secondo cui la gestione degli allergeni non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, bensì durante l’intero processo produttivo comprese le fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio.

A tale scopo sono stati aggiunti due punti sull’utilizzo di attrezzature, veicoli e contenitori di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Questi possono infatti essere utilizzati soltanto per tali sostanze e non possono essere adibiti ad uso promiscuo a meno che non vengano accuratamente sanificati e controllati.

  1. Ridistribuzione degli alimenti

La riduzione dello spreco alimentare è uno degli obiettivi della strategia “Farm to Fork” adottata dalla Commissione Europea e perseguita (fra gli altri mezzi) attraverso la donazione di cibo.

In quest’ambito ricade sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA) la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti per far sì che il cibo destinato a essere ridistribuito non sia dannoso per la salute e sia idoneo al consumo umano.

  1. Cultura della sicurezza alimentare

Il Regolamento indica come gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) debbano istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, ovvero incrementare negli operatori del settore la consapevolezza sui pericoli ed i rischi in ambito alimentare, al fine di migliorare il loro comportamento.

Alla luce di questi aggiornamenti è necessaria una revisione del piano di autocontrollo aziendale, sia rispetto al quadro normativo sulla base del quale esso è redatto, sia per l’analisi dei rischi dei processi attuati in azienda.

Gli incontri di addestramento rivolti al personale, previsti dalle procedure di autocontrollo, dovranno adesso essere strutturati in conformità alla normativa sopra citata e, se necessario, saranno previsti incontri di formazione più specifici e mirati rispetto al livello di rischi aziendali.

Per informazioni e chiarimenti, puoi contattare i nostri uffici: 0573 308142

 

 

REGOLAMENTO PISCINE

Regolamento PISCINE

Ormai da diversi anni, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.GG.R. 26/02/2010 n. 23/R è divenuta operativa e pertanto obbligatoria nella sua applicazione la L.R.T. n. 8 del 09/03/2006 recante le: “NORME IN MATERIA di REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO.

La normativa in oggetto, sebbene operi una distinzione e diverse applicazioni tra Piscine Pubbliche o Private aperte al pubblico, Piscine Private ad uso Collettivo, (ad esempio quelle inserite all’interno di strutture ricettive, di palestre, campeggi, strutture alberghiere, ecc.) ed Impianti finalizzati ai giochi acquatici, risulta sempre obbligatoria ogniqualvolta vi sia presenza di una vasca il cui accesso è consentito al pubblico od alla clientela esterna. Sono escluse dall’applicazione, poiché regolate da specifica legge, soltanto le piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.

La suddetta norma prevede requisiti atti alla tutela degli ospiti sia in termini di requisiti igienico-ambientali per la tutela della salute (igiene degli ambienti, qualità e trattamento delle acque, ecc.) sia in termini di incolumità fisica (tutela dagli infortuni, requisiti ambientali/strutturali, ecc.); i principali aspetti di tale norma possono essere così riassunti:

  1. Requisiti impiantistici e strutturali
  2. Pratiche formali con redazione di appositi piani di controllo delle procedure adottate
  3. Applicazione di controlli e di analisi periodiche sulle acque di approvvigionamento e di vasca
  4. Presenza obbligatoria di “FIGURE QUALIFICATE” all’interno della struttura.

 

  1. Requisiti Strutturali:

L’obbligo previsto per il 20/03/2015 di adeguare gli impianti a quanto indicato dalla L.R.T. n. 8/06 (già prorogato  precedentemente di 2 anni rispetto alla scadenza del 20/03/2013) è stato, con l’ultima modifica intercorsa a fine 2014, INTEGRATA con ALCUNI ULTERIORI ADEMPIMENTI e NUOVAMENTE POSTICIPATA FINO AL 31/03/2016.

Occorre chiarire per precisione che tale Proroga riguarda soltanto le piscine “già in esercizio” al momento dell’entrata in vigore della suddetta delibera e pertanto al 05/03/2010, che per poter usufruire della DEROGA dovevano presentare ISTANZA AL SUAP del Comune di riferimento entro il 30 settembre 2015; l’ultima stesura della legge riporta modifiche alle disposizioni minime di adeguamento e riguarda soltanto questo caso specifico.

Il regolamento è invece operativo e pertanto ritenuto adempiuto per le piscine che, aprendo a seguito del 20/03/2010, devono di fatto aver adempiuto alla Delibera Regionale risultando pertanto sanzionabili in caso di mancati requisiti. Elemento su cui porre attenzione la “Chiusura dell’esercizio” in caso di non rispondenza ai requisiti della legge.

Si raccomanda pertanto di procedere il prima possibile ad una verifica dei requisiti della propria piscina in riferimento al regolamento in oggetto in modo tale da definire e programmare gli interventi necessari, alcuni dei quali anche a livello impiantistico.

  1. Pratiche Formali:

Il corretto funzionamento delle piscine deve essere controllato sia internamente che esternamente.

I controlli interni sono svolti dal responsabile della piscina, quelli esterni sono di competenza USL.

I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo, a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento di valutazione del rischio in cui deve essere considerata e valutata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività e della balneabilità delle acque. Le piscine con accesso al pubblico o le strutture che hanno in esercizio piscine con accesso agli ospiti hanno obbligo di dotarsi di un documento contenente:

  • Valutazione del rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti
  • Requisiti tecnico-funzionali dell’impianto
  • Registro degli interventi di manutenzione
  • Registro dei controlli operati in vasca
  • Regolamento interno della Piscina
  • Registro delle analisi delle acque
  1. Controlli sulle acque:

Per le piscine non approvvigionate da Pubblico Acquedotto deve essere effettuata analisi chimica dell’acqua di approvvigionamento atta a garantire conformità ai parametri indicati dalla norma; in caso di non rispetto dei parametri occorre agire affinché sia garantito quanto richiesto.

Devono inoltre essere programmate analisi periodiche delle acque al fine di mantenere sotto controllo quanto indicato e definito nelle procedure di cui al precedente punto.

  1. Figure qualificate e Requisiti del Personale:

All’interno della struttura o dell’impianto devono essere definite le figure di:

  • Responsabile della Piscina,
  • Addetto agli impianti Tecnologici,
  • Assistente Bagnanti.

Per le piscine inserite in strutture adibite ad attività ricettive come alberghi, campeggi, agriturismi e simili, accessibili ai soli ospiti, clienti o soci della struttura stessa  non è obbligatoria la presenza dell’Assistenza Bagnanti (il responsabile della piscina deve però informare gli utenti che la piscina è priva dell’assistenza e deve attrezzare l’area in modo tale da impedire l’accesso incontrollato ai minori di 14 anni per salvaguardarne l’incolumità).

Le figure di Responsabile ed Addetto, eventualmente riconducibili anche al solo Titolare dell’attività, sono invece sempre e comunque obbligatorie e devono essere formate con specifici percorsi, da effettuarsi nell’ambito del sistema di formazione Regionale; in data 28 Aprile 2011 la stessa Regione Toscana ha approvato i percorsi formativi relativi alla “Formazione obbligatoria per Responsabile di Piscina e Addetto Impianti Tecnologici ed i relativi percorsi formativi abbreviati”. Tali corsi di formazione possono essere effettuati esclusivamente da ente riconosciuto o da Agenzia Formativa Accreditata al Sistema della formazione della Regione Toscana.

Ai corsi previsti di:

  • Responsabile della Piscina: 30 ore
  • Responsabile degli Impianti Tecnologici: 20 ore

Si è aggiunto il “PERCORSO UNIFICATO” per chi intende ricoprire entrambi i ruoli con un corso di: 38 ore.

Le suddette Figure possono essere gestite anche da personale esterno qualificato, che pertanto frequentato i suddetti corsi od è in possesso di Laurea Triennale in “Tecnico della Prevenzione”.

CERTIFICAZIONE BRC…LO STANDARD PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Una certificazione necessaria per lavorare con la Grande Distribuzione e con l’Estero

L’obiettivo principale della certificazione BRC FOOD è avere a disposizione uno strumento operativo comune per selezionare i fornitori di prodotti alimentari a marchio sulla base di sicurezza, legalità e qualità. Lo standard BRC assicura la presenza di questi requisiti imponendo il controllo sistematico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ambienti produttivi e risorse che interagiscono nei processi.

Cosa richiede la Certificazione?

Lo standard richiede:

  • l’adozione di un sistema HACCP secondo I principi del Codex Alimentarius;
  • l’adozione di un sistema documentato di gestione della qualità;
  • il controllo dell’ambiente produttivo, del prodotto, del processo e del personale

Quanto tempo si impiega per avere la certificazione?

L’iter da seguire è il seguente:

  • Richiesta all’ente certificatore
  • Sopralluogo in azienda
  • Incontri mensili in azienda con il consulente
  • Audit di certificazione
  • Consulenze periodiche per gestione e controllo documentazione

Quali vantaggi ho dalla certificazione BRC?

  • avere riconoscibilità internazionale in materia di sicurezza alimentare;
  • ampliare il ventaglio dei propri clienti, essendo la certificazione BRC FOOD sempre più spesso un prerequisito essenziale per accedere al mercato;
  • tutelare l’immagine di chi immette i prodotti sul mercato;
  • garantire le aspettative e tutelare la salute del consumatore finale;
  • sfruttare sinergie ed elementi comuni ai sistemi di gestione per la qualità secondo le ISO 9000 e il metodo HACCP;
  • ridurre i tempi e i costi delle verifiche ispettive

MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI….MOCA !

Decreto legislativo 29/2017 – decreto sanzionatorio MOCA

Il 2 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29/2017 del 10 febbraio, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

CAMPO APPLICATIVO

Gli adempimenti, oggetto del decreto sanzionatorio riguardano:

  • le aziende che producono o trasformano materiali destinati al contatto con alimenti;
  • le imprese produttrici di macchinari industriali destinati al contatto con alimenti;
  • le aziende che si occupano della realizzazione di packaging, imballaggi, contenitori, arredi e mobilio destinati a contenere prodotti alimentari;
  • i produttori di stoviglie, posate, pentole, casalinghi, elettrodomestici ed altri oggetti destinati ad entrare a contatto con alimenti.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Ciascuna azienda interessata nella filiera di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di MOCA deve:

  • dichiarare la propria attività all’Autorità sanitaria territorialmente competente;
  • istituire e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità e validato dal relativo controllo, garantendo che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme sulle GMP (Good Manufacturing Practices);
  • elaborare e/o farsi rilasciare dai produttori/fornitori la scheda tecnica dei materiali impiegati e/o prodotti, che deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’azienda e deve essere supportata da idonea documentazione (documentazione di supporto);
  • garantire un efficace sistema di rintracciabilità che permetta di ricostruire il percorso dei materiali lungo tutta la filiera;
  • garantire un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale in oggetto.
  • gestire o redigere dichiarazioni di conformità dei MOCA nel rispetto delle normative specifiche per materiale (es. Regolamento n.10/2011 per i materiali plastici, Decreto Ministeriale del 21/03/1973, ecc.)  e per Paese di destinazione.

SANZIONI

Il Decreto Legislativo 29/2017 prevede sanzioni amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) che variano da € 1500   fino a € 80.000 per casi in cui si riscontrasse un rischio per la salute umana.