Webinar 14 luglio: Modello organizzativo 231 e criteri di ecosostenibilità

Quali vantaggi comporta per le PMI l’integrazione tra i modelli di prevenzione dei reati e i criteri di ecosostenibilità?

Le connessioni tra le logiche del D.lgs. 231/01 e l’adozione dei modelli di business ecosostenibile sono molteplici. Il quadro normativo attuale richiede lo sviluppo di piani di sostenibilità per governare specifiche aree di rischio, creando vantaggi competitivi.

Ma in cosa consiste il modello 231? E quali opportunità fornisce un approccio sostenibile?

Per avere tutte le risposte, non perderti l’appuntamento giovedì 14 luglio dalle 14:30 alle 16:30 in aula virtuale Zoom, in collaborazione con ESG Italia.

Con l’intervento di professionisti del settore, parleremo di:

Avv. Francesca Donati, Consulente Isaq Consulting – “Il modello organizzativo 231: inquadramento introduttivo generale
Dott. Corrado Bei, Managing Director ESG Italia – “Il D.Lgs. 231/2001 e criteri ESG: Un approccio integrato. L’importanza della governance e della gestione dei rischi nel nuovo paradigma ecosostenibile
Avv. Aurora Cavo, Consulente Isaq Consulting – “Il MOG e le sfide della responsabilità tra compliance e sostenibilità
Avv. Lavinia Vizzoni, Consulente Isaq Consulting, e Dott. Corrado Bei – Conclusioni e prospettive
Question Time 

Per partecipare iscriviti gratuitamente al form di seguito: https://forms.office.com/r/A3jNPieMXr

RICHIEDI L’AUDIT AMBIENTALE PER LA TUA AZIENDA

Verifica la conformità della tua impresa sulle normative previste in materia di ambiente.
Come?
Con l’AUDIT AMBIENTALE di Isaq Consulting, il servizio che analizza in modo approfondito l’impatto che la tua azienda ha sull’ambiente esterno e individua eventuali correttivi da introdurre in materia di:

  • Rifiuti
  • Emissioni in atmosfera
  • Scarichi idrici
  • Rumore esterno
  • Suolo

In cosa consiste il servizio?
1. Analisi in sede aziendale: l’audit ambientale è svolto da un professionista del settore direttamente in azienda. Qui effettua un’analisi dettagliata dell’impatto che i processi interni hanno sull’ambiente circostante.
2. Report: Lo stesso professionista, una volta conclusa la visita, realizza un riepilogo della situazione aziendale e individua eventuali correttivi da adottare per allinearsi al quadro normativo di riferimento.

Vuoi richiedere un Audit ambientale gratuito?
https://cutt.ly/MmAWCKK

Per informazioni:
tel. 0573308142 interno 1 (Chiara Sartucci)

TUTELA AMBIENTALE E ADEGUAMENTI NORMATIVI: RICHIEDI IL TUO CHECK UP GRATUITO

Isaq Consulting assiste le aziende negli adeguamenti normativi in materia di tutela ambientale.

In particolare,  attraverso la collaborazione con tecnici specializzati nel settore, offre un servizio di assistenza continuativa, nelle seguenti materie:

– gestione dei rifiuti  (corretta attribuzione dei codici CER, tenuta reg. carico e scarico, denuncia Mud/RAEE..);
– Trasporto rifiuti (pratiche albo gestori ambientali;
– Richiesta e gestione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, trattamento rifiuti;
– Valutazioni previsionali e di impatto acustico;
– Implementazione dei sistemi di gestione ambientali;
– Assistenza continuativa per la gestione delle prescrizioni degli atti autorizzatori;
– Consulenza in materia di gestione dell’amianto;

Per verificare con l’imprenditore l’attuale stato di conformità dell’azienda rispetto alle normative ambientali vigenti, Isaq Consulting offre un check up gratuito utile ad evitare le sanzioni previste in mancato rispetto degli obblighi previsti.

Richiedi il tuo check up gratuito Tel. 0573/308142.

 

Gas Fluorurati, nuovi obblighi dal 24 settembre 2019

Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;

– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;

– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

 

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

  1. a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
  2. b) anagrafica dell’operatore;
  3. c) data e luogo di installazione;
  4. d) tipologia di apparecchiatura;
  5. e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  6. f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
  7. g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  8. h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  9. i) eventuali osservazioni.

Comitato Nazionale Albo e Gestori Ambientali – Emanazione delibere

Deliberazione del 25 giugno 2019 n. 03 –  Modifiche alla deliberazione del 30 maggio 2017 n. 06 (requisiti del responsabile tecnico)

Viene prevista l’aggiunta di due nuovi commi all’art. 2 della  delibera del 30 maggio 2017.

In particolare:

il comma 2-bis dispone che il soggetto già in possesso dell’idoneità della verifica iniziale può sostenere ulteriori verifiche relative al moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni. E’ possibile partecipare nella stessa sessione fino ad un massimo di 3 verifiche per moduli specialistici;

il comma 4-bis dispone che nel caso in cui, scaduto il quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio, viene a mancare il requisito di idoneità anche per quei casi in cui sia ancora in corso la validità quinquennale per i vari moduli di specializzazione conseguiti.

° ° °

Deliberazione del 25 giugno 2019 n. 04 – Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici

Sedi e date delle verifiche

Sono pubblicate entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle verifiche sul sito dell’Albo (www.albonazionalegestoriambientali.it).

 

Domanda di iscrizione, modalità d’invio e ammissibilità

La domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente per via telematica all’Albo nazionale gestori indicando la data, la sede di esame e il modulo/i per cui si intende sostenere la verifica.

Per essere ammessi alle verifiche è necessario:

  • essere cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti alla UE o cittadino di altro Stato a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto a cittadini italiani;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver provveduto al versamento del contributo di novanta euro alla Camera di commercio sede della sezione regionale dell’Albo.

Il candidato, che può iscriversi per un massimo di tre moduli specialistici nella stessa sessione di verifica, riceverà tramite mail  conferma dell’iscrizione, della data, della sede e dei moduli oggetto della verifica.

 

Commissione di esame

E’ composta dalla Sezione Regionale sede della verifica integrata  da un componente designato dal Comitato nazionale.

 

Svolgimento delle verifiche ed attribuzione dei punteggi

La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla (durata 60 minuti) per ciascun modulo.

Per ogni risposta sono assegnati  punteggi pari a:

+   1,00  (risposta esatta)

  • 0,50   (risposta errata)
  • 0,00   (risposta omessa)

 

Candidati idonei

Sono dichiarati idonei i candidati che hanno conseguito il punteggio di:

verifica INIZIALE verifica AGGIORNAMENTO
32 punti (modulo obbligatorio per tutte le categorie 28 punti (modulo obbligatorio per tutte le categorie)
 34 punti (modulo specialistico) 30 punti (modulo specialistico)

 

I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo ed è rilasciato loro  apposito attestato.

 

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e abrogazioni

Coloro che abbiano già conseguito l’idoneità iniziale prima dell’entrata in vigore della delibera – 19 luglio 2019 – possono iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici senza dover sostenere nuovamente il test relativo al modulo obbligatorio.

Sono abrogate le delibere del 30 maggio 2017 n. 7 e del 28 novembre 2017 n. 10.

IL COMFORT ACUSTICO NEI RISTORANTI

Sempre più spesso la scelta di un ristorante, oltre che dalla qualità del cibo e del servizio, è influenzata dall’atmosfera, da luci, suoni e, più in generale, da una sensazione di “benessere” che vi si ritrova.

Tra tutti questi fattori, viene quasi sempre trascurato il rumore che è presente all’interno del proprio esercizio, che può disturbare i commensali e rendere meno piacevole una serata da trascorrere in compagnia.

Una “cattiva” acustica può far perdere delle opportunità di fidelizzazione e di pubblicità anche ai migliori locali. Sempre più spesso, infatti, le persone stanno ponendo importanza a “come si sta” nel locale: al fatto di potersi parlare senza dover alzare la voce, nel trovare una certa intimità ai tavoli, senza dover “sorbirsi” i discorsi dei vicini o la musica ad alto volume.

È risaputo che un elevato livello di rumore produce un’esperienza che viene vissuta come negativa da parte dei clienti, specialmente nei locali dove gli stessi vorrebbero passare una piacevole serata in compagnia di amici, famigliari, colleghi, ecc., senza dover alzare la voce per farsi capire.

Sono sempre più numerose le recensioni online che, magari apprezzando il livello della cucina e del servizio proposto, lamentano tuttavia «una cagnara indescrivibile», oppure un locale «molto chiassoso» e sappiamo bene quanto possano essere commercialmente nocivi i giudizi e le valutazioni non positive sulla qualità generale della location, includendo certamente il comfort acustico tra i parametri che hanno assunto una progressiva evidenza.

Risulta quindi evidente che curare l’acustica del proprio locale diventa un fattore importante per una buona pubblicità, delle buone recensioni ed un buon fatturato… un locale con un giusto studio del “fonoassorbimento” dà ai clienti un’esperienza intima, confortevole e degna di essere pubblicizzata!

 

COME INTERVENIRE PER MIGLIORARE L’ACUSTICA DI UN RISTORANTE

Gli interventi di correzione acustica di un locale per la ristorazione prevedono di intervenire sul cosiddetto RIVERBERO che è un parametro fisico misurabile, e altro non è che la componente del suono che viene riflessa svariate volte dalle superfici lisce della stanza, sommandosi al suono originario.
I passi da seguire nella progettazione degli interventi sono sostanzialmente 3:

1 Individuare il valore esistente del Tempo di Riverberazione (in genere tecnicamente definito T60 e misurabile in secondi) e confrontarlo con i valori noti di riferimento per il comfort acustico in quel tipo di ambienti.

2 Calcolare il numero esatto di metri quadrati di pannelli da installare per raggiungere l’obiettivo acustico.

3 Individuare una gamma di prodotti che oltre a soddisfare le prestazioni acustiche richieste, sappia anche integrarsi in termini di estetica e design con gli allestimenti presenti nel locale.

 

231….RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE !!

LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – IL D.LGS. 231/2001

Premessa

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, in via di assoluta novità per il nostro ordinamento, la responsabilità amministrativo-penale degli Enti che si va ad aggiungere a quella personale del materiale esecutore della condotta costituente reato. In pratica, mentre per le persone fisiche riconosciute penalmente responsabili di un reato, si applicano le pene detentive e/o pecuniarie, per gli Enti sono previste sanzioni economiche ed interdittive ( ad es. sospensione/chiusura dell’attività, revoca di licenze e/o autorizzazioni, etc.). Con gravi ripercussioni per tutti coloro che vi lavorano, l’Azienda viene colpita nella sua intima essenza: l’attività e le risorse economiche.

 Campo di applicazione

Le disposizioni in esso previste si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica ed alle Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 Condizioni per l’applicabilità del provvedimento

La responsabilità Amministrativo-penale dell’Azienda, si configura se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione stessa, dai soggetti posti in posizione apicale, persone che, per l’ente o per una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale rivestono funzioni di rappresentaza, amministrazione, direzione, gestione e controllo anche di fatto, o dai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi soggetti apicali, ossia i dipendenti, i collaboratori esterni, i franchisees, i concessionari di vendita e, più in generale, tutti coloro che si trovano ad operare nell’Ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purchè sottoposti alla direzione e vigilanza altrui.

 Sanzioni a carico delle Aziende

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 I reati previsti dal D.Lgs. 231/01

Le ipotesi di reato previste nel D.Lgs. 231/01, per le quali l’Azienda può essere chiamata a  risponderne, sono molto ampie (attualmente circa 100 diverse fattispecie) e vanno dai reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, truffa, indebita percezione di erogazione, etc.), ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), nonché ai reati Ambientali.

Ai sensi dell’articolo 25 septies del D. Legisl, 231/2001 (come modificato dall’articolo 130 del D. Legisl. 81/2008), l’accertamento della responsabilità dell’ente comporta, oltre alle sanzioni penali a carico del materiale esecutore del reato, l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell’ente:

  • in caso di omicidio colposo, la sanzione pecuniaria varia da circa 62.500 euro a circa 750.000 euro (1.500.000 nei casi in cui è obbligatorio un SPP interno); le sanzioni interdittive sono applicabili per un periodo variabile da 3 mesi fino ad un anno;
  • in caso di lesioni colpose gravi o gravissime, la sanzione pecuniaria può variare fino a circa 375.000 euro; le sanzioni interdittive sono applicabili per un periodo variabile fino a 6 mesi;

Inoltre, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121  che recepisce le direttive 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente, entrato in vigore il 16 agosto p.v., dà seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite ed ha esteso, in particolare, la responsabilità amministrativa delle imprese agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente

Esimente della responsabilità

L’Azienda è esentata dalla predetta responsabilità amministrativo-penale, se prova, nel corso del procedimento avviato a suo carico, che:

a) l’organo dirigente (direzione aziendale) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza-ODV)

c) le persone che hanno commesso il reato, hanno eluso fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione adottato dall’Ente;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di vigilanza.

 

MODELLO 231/01

Dalla prevenzione penale alla Gestione Aziendale

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (in breve “Modello 231”), prevede esplicite scelte “organizzative” atte a dimostrare la concreta volontà aziendale di impedire/prevenire i reati. L’Azienda, da un lato, contribuisce concretamente alla diffusione, al suo interno, della cultura della responsabilità e della prevenzione, dall’altro si pone in condizione di dimostrare che il reato, eventualmente commesso, non è imputabile ad una sua cattiva organizzazione.

In pratica, tramite l’adozione del Modello 231, l’Azienda esplica in quali rischi può incorrere (Risk assessment) e previene i comportamenti illeciti dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori.

Il Modello 231 deve, pertanto, individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; deve prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicato nel modello stesso. Dotandosi di questo “Modello” e del relativo Organismo di Vigilanza, l’Ente sarà in grado di individuare le responsabilità dei singoli individui, salvaguardando il bene complessivo dell’Azienda, cioè di tutte le altre persone che in essa lavorano.

Il “Modello 231” rappresenta per l’Impresa, un’occasione per trasformare l’obbligo in opportunità di miglioramento organizzativo e gestionale per aumentare la propria capacità competitiva sul mercato.

Tuttavia, poiché la realizzazione del “Modello231”, la specificità del progetto, l’operatività e le esigenze organizzative e gestionali dell’Azienda, richiedono l’assistenza di competenze multidisciplinari (con una visione “sistematica” imprenditoriale), nonché di esperti del settore: consulenti d’organizzazione, avvocati, tecnici esperti in sistemi di sicurezza e qualità, commercialisti, l’ISAQ CONSULTING mette a disposizione delle Aziende uno staff tecnico/legale altamente qualificato per la realizzazione del “Modello231”, quale indispensabile strumento di prevenzione  penale nonché di gestione aziendale.

NOVITA’ AMBIENTALI 2019

Il 2019 è stato caratterizzato da importanti novità inerenti le tematiche ambientali e, in particolare, la gestione dei rifiuti.

Per l’impatto e l’importanza delle disposizioni riteniamo utile riassumere in un’unica comunicazione il nuovo quadro normativo e adempimentale.

 

Divieto commercializzazione cotton fioc in plastica

Una disposizione della vecchia legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 545) prevedeva il divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie con supporto in plastica o, comunque, in materiale non biodegradabile e compostabile. Questo divieto è diventato operativo dal 1 gennaio 2019. La biodegradabilità e compostabilità dovrà essere certificata in base ai criteri previsti dalla norma UNI EN 13432:2002. Sempre dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore anche l’obbligo, per il produttore, di indicare, sulle confezioni dei bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

Essendo disposizioni risalenti alla fine del 2017, i produttori hanno avuto un anno di tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi informativi e i commercianti hanno potuto smaltire le scorte dei vecchi cotton-fioc. Importante sottolineare come per questi divieti non siano, comunque, previste sanzioni.

 

Abrogazione del Sistri

Il Dl “Semplificazioni” del 14 dicembre 2018, n. 135, ha previsto l’abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri a partire dal 1 gennaio 2019. Conseguentemente, non sono più dovuti i contributi annuali previsti. A fronte della soppressione del sistema Sistri, e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1 gennaio 2019 i soggetti prima tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri, effettueranno tali adempimenti secondo i tradizionali documenti “cartacei” (registri e formulari di trasporto), potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione “digitale” degli stessi.

Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi “vuoto normativo” e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità già vigenti e conosciuti da tempo. Le uniche sanzioni che saranno in vigore saranno quelle previste inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico e scarico, e la loro tenuta (articolo 258 del Dlgs 152/2006).

 

Conai

Con le nuove disposizioni introdotte dal Conai  (Cfr. Nostra nota del 29 novembre u.s.), entrate a regime dal 1° gennaio, i commercianti di imballaggi vuoti vengono equiparati al produttore dell’imballaggio e all’importatore e, conseguentemente, il prelievo del contributo è spostato al momento in cui l’imballaggio viene trasferito all’utilizzatore (inteso come il soggetto che acquista o riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci).

I commercianti di imballaggi vuoti dovranno quindi applicare il contributo con le modalità di “prima cessione” nelle fatture, esplicitando l’importo dello stesso in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.

Non rientrano nell’applicazione delle nuove disposizioni specifiche categorie del commercio quali le centrali di acquisto, i cash and carry, le reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci diretti o indiretti, i negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti (ad es. shoppers) per il confezionamento delle merci vendute al consumatore.

Tali soggetti continueranno a pagare il contributo ambientale Conai ai fornitori e  dovranno riportare sulle fatture la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto“. Restano escluse dall’ obbligo della dicitura le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori. Per le tipologie di aziende sopra indicate, pertanto, nulla cambia in merito alla gestione del contributo ambientale – rispetto alle regole già previste oggi – ad eccezione della nuova dicitura da inserire in fattura.

Tari

La disposizione (articolo 1, comma 1093) presente all’interno della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) proroga di un ulteriore anno (sin a tutto il 2019) la facoltà per i Comuni di adottare, per la determinazione della tassa rifiuti (Tari), i coefficienti potenziali di produzione (metodo normalizzato) previsti dal D.P.R. 158/1999, con ciò implicitamente differendo l’entrata in vigore della c.d. “tariffa puntuale” (ovvero della tariffa da determinarsi in relazione alla effettiva e non potenziale quantità e qualità di rifiuti prodotti).