TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: LE SANZIONI EMESSE NEL 2019

Lo studio di Federprivacy

Un recente studio del gennaio 2020 ha svelato lo stato delle sanzioni irrogate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo in materia di dati personali (Reg. UE 679/2016, c.d. GDPR).
Tale studio è stato effettuato da Federprivacy, la principale associazione di categoria italiana, , iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, il cui principale scopo è quello di radunare e rappresentare tutti i professionisti della privacy e della protezione dei dati.

Gli esiti

Lo studio in questione ha rilevato che nel corso del 2019 sono state 190 le multe comminate dalle autorità per la privacy nell’ Unione Europea per un totale di 410 milioni di euro.

Soprattutto, il Garante italiano è risultata l’autorità più attiva con 30 provvedimenti sanzionatori emessi, per le seguenti infrazioni:

  • nel 44% dei casi per trattamenti illeciti di dati;
  • nel 18% dei casi per insufficienti misure di sicurezza;
  • nel 13% dei casi mancato rispetto dei diritti degli interessati;
  • nel 9% dei casi per omessa o inidonea informativa;
  • nel 9% dei casi per incidenti informatici o altri data breach.

L’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a € 4.341.990.

Il settore più colpito è stato quello della P.A. destinatario del 17% del totale delle multe, a seguire quello delle telecomunicazioni, destinatario del 14,7% del totale delle multe emesse.

Si ricorda che il GDPR ha assunto ormai piena efficacia nel territorio europeo da oltre un anno e prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo globale dei trasgressori.

Per evitare tali conseguenze, è necessario adeguare la propria struttura (azienda/studio professionale/ente pubblico/associazione …) alle nuove previsioni, intraprendendo un percorso verso la compliance (conformità) normativa.

Nota a cura dell’ Avv. Lavinia Vizzoni

HAI L’ESTINTORE GIUSTO ?

Il D.M. 10/03/1998 ed il D. Lgs. 81/2008 sanciscono l’obbligo di installare gli estintori nei luoghi di lavoro.

Ma quale estintore deve essere scelto? Quanti ce ne vogliono nella tua attività lavorativa?

Nello sfortunato caso in cui si verifichi un incendio questo dipenderà da cosa brucia. Possono bruciare materiali solidi (carta, cartone, legno…), liquidi (gasolio, benzina, alcol…), gas (metano, etc…) oppure materiale elettrico.
Così come le tipologie di incendio variano a seconda di cosa brucia, in commercio sono presenti più estintori con diverse caratteristiche..  Esistono quelli a schiuma, quelli a polvere, quelli ad anidride carbonica, quelli idrici ed altri ancora.

Ma dove deve essere installato? Non nascondetelo, deve essere ben visibile e con cartello!

E poi quanti ce ne vogliono per la tua azienda? Mi raccomando metticene un numero adeguato!

Hai bisogno di un supporto per scegliere quello migliore per la tua azienda? Noi ci siamo!

Nota tecnica a cura dell’Ing. Morandi Erica

Coronavirus COVID 19 – Prendiamo le dovute precauzioni

La sempre crescente attenzione che il tema del “CoronavirusCOVID 19 sta creando, ed i recenti casi di contagio che hanno interessato anche la Toscana, porta la doverosa necessità di far a Voi pervenire indicazioni per le “applicazioni aziendali” in termini di Sicurezza sul Lavoro relative a questo tema.

Partiamo dal presupposto che, non trattandosi di un rischio proprio dell’attività lavorativa, l’inserimento di una specifica Valutazione nell’ambito di un processo di Valutazione dei Rischi, così come l’aggiornamento del relativo DVR, risulta di fatto, seppur giustificabile concettualmente, una misura non dovuta per la stragrande maggioranza delle attività.

Nonostante ciò, sebbene il rischio di contagio sia riscontrabile nella vita quotidiana e privata di ogni individuo,  l’ambiente di lavoro è un luogo dove generalmente Vi è concentrazione di persone che possono pertanto agevolare l’eventuale contagio e pertanto alcune precauzioni possono dover essere messe in campo al fine di salvaguardare la tutela dei collaboratori.

In base agli obblighi generali e specifici di cui all’art. 2087 c.c., infatti il datore di lavoro è, sempre e comunque, garante dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Inoltre, ci sono gli obblighi di informazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. i) che si concretizzano nell’adozione delle cautele previste, se non imposte, dalla pubblica autorità e dal Ministero della salute (per esempio queste) ed il dovere di mantenersi aggiornati sulla loro evoluzione.

Al fine di agevolare l’imprenditore, contribuendo alla corretta diffusione di informazioni, abbiamo predisposto una breve nota con indicazioni e precauzioni da mettere in atto internamente all’azienda:

  • COSA È IL CORONA VIRUS:

E’ un nuovo ceppo influenzale di natura virale per il quale ancora non sono stati sviluppati da parte della popolazione i dovuti anticorpi tali da evitare con facilità il contagio. Questo genera conseguentemente una alta “viralità” ed una conseguente alta possibilità di contagio.

  • IL RISCHIO DI CONTAGIO:

Il rischio di contagio riguarda le persone che vengano a contatto stretto e diretto con soggetti già malati.

La trasmissione può avvenire anche per “via aerea”, per le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo. Il contatto può avvenire ad esempio anche tramite le mani toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi ed, in rari casi attraverso contaminazione fecale (ad esempio l’utilizzo promiscuo di servizi igienici). In linea generale è difficile che la contaminazione possa avvenire in “area aperta” se non direttamente a stretto contatto con la persona malata. Trattandosi di malattia respiratoria non è ipotizzabile la trasmissione tramite gli alimenti, che comunque sia, devono essere manipolati rispettando le buone pratiche .

Il virus ha un periodo di incubazione che supera i 7 giorni pertanto la persona infetta potrebbe non manifestare ancora i sintomi ed essere in grado di trasmettere il virus ad altri.

Ci sono studi ancora in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

  • QUALI FORME DI TUTELA APPLICARE:

Le forme di tutela generali da applicare nell’ambito lavorativo non differiscono da quelle di generale tutela che sono previste nella quotidianità e pertanto basate sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

  1. Lavarsi frequentemente le mani
  2. Porre attenzione all’igiene delle superfici
  3. Evitare contatti stretti e protratti con persone che manifestano sintomi influenzali
  4. Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce
  5. Mantenere una buona aerazione dei locali chiusi
  6. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal Datore di Lavoro

In caso di sospetto contagio, ovvero qualora nell’ambito lavorativo si venga a contatto con  che manifesti sintomi o sospetto caso (provenienza da “zone rosse” della Lombardia e del Veneto, provenienza da trasferte recenti all’estero (entro i 14 gg), ecc.):

  • contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di “nCoV” (il numero verde di riferimento è il 1500)

Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario:

  1. evitare il contatto con personale malato
  2. se disponibile dotare la persona di mascherina protettiva
  3. Lavarsi accuratamente le mani (prestare particolare attenzione a superfici che possono essere venute a contatto con la persona quali ad esempio bagni condivisi, indumenti del malato, ecc.)
  4. Smaltire eventuale materiale utilizzato dal paziente (fazzoletti di carta usati, sciarpe, mascherina eventualmente utilizzata, ecc.) in un sacchetto impermeabile.
  • RACCOMANDAZIONI:
  1. OBBLIGO per chiunque manifesti sintomi influenzali di qualsivoglia natura di NON recarsi a lavoro
  2. Limitare le trasferte al minimo necessario
  3. Sospensione di visite da parte di clienti, consulenti, collaboratori, ecc. provenienti dalle aree a rischio limitando, in generale, il più possibile situazioni quali riunioni ed altre situazioni per le quali si permanga in luogo chiuso e ristretto per molto tempo con altre persone
  4. In caso di accesso di corrieri e trasportatori, non essendo possibile definire a priori la loro provenienza ed i precedenti spostamenti, agevolare le operazioni di carico/scarico delle merci in area esterna.
    A titolo informativo si ricorda che le merci, anche provenienti dalla Cina, non costituiscono rischio di contagio diretto.
  • APPLICAZIONE AZIENDALE:

Indipendentemente dalla tipologia di attività svolta è “raccomandato” procedere con la trasmissione della presente informativa a tutti i lavoratori/collaboratori dell’azienda indicando un riscontro di “avvenuta” informazione.

Per info ed approfondimenti: ISAQ Consulting S.r.l. – segreteria@isaqconsulting.it – 0573 308142

 

Nota tecnica a cura di Briganti Michele
esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

BANDO ISI INAIL 2019 – Pronti per il Click Day

L’INAIL ha pubblicato il BANDO ISI INAIL 2019 che prevede finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Possono essere ammesse varie tipologie di progetto che INAIL ha suddiviso in 5 assi, riportati di seguito sinteticamente:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (micro e piccole imprese operanti nei settori Pesca e della Fabbricazione di mobili)
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Il finanziamento in conto capitale fa riferimento alle spese sostenute e ammissibili per lo specifico progetto in varie misure (dal 40% al 65%) e con limiti variabili fino a € 130.000,00.

INAIL ha pubblicato sul proprio sito tutte le date di apertura e chiusura delle varie fasi che avverranno secondo procedure informatiche che sono riportate di seguito

  • Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 16 aprile 2020
  • Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 29 maggio 2020
  • Acquisizione codice identificativo per l’inoltro online 5 giugno 2020
  • Comunicazione relativa alle date di inoltro online 5 giugno 2020

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Inail QUI 

Isaq Consulting è in grado di assistere le aziende in tutti gli Step necessari alla compilazione  e al corretto invio della domanda. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i nostri uffici al numero 0573/308142

Nota a cura dell’ Ing. Giusti Giacomo

MODELLO ORGANIZZATIVO 231: TRA OPPORTUNITA’ E BENEFICI

Che cos’è il Modello Organizzativo 231?
E’ uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 destinato alle imprese che desiderano implementare un metodo volto alla prevenzione, gestione e minimizzazione dei rischi collegati a una serie di reati che possono provocare danni aziendali, di ingente entità, di natura finanziaria, reputazionale ed organizzativa.
La normativa indicata ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società: ciò significa che se una persona che riveste le funzioni di rappresentanza, direzione o vigilanza dell’ente, commette un reato previsto dal decreto (cd. “reati 231”, tra cui: reati societari; reati sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori; reati ambientali…), l’impresa è punibile con sanzioni di natura pecuniaria (fino ad un massimo di € 1.549.000) e interdittiva, a meno che:
1) L’azienda abbia precedentemente adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi di gestione idonei a prevenire i reati 231
2) L’azienda abbia affidato ad un proprio organizzo di vigilanza (chiamato ODV) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.

Quali sono, in concreto, i benefici dell’attuazione del Modello Organizzativo 231?
L’impresa, innanzitutto, ottiene un primario beneficio organizzativo: il Modello prevede infatti all’azienda di tutelarsi, evitando gravose sanzioni qualora venga commesso uno dei reati 231.
Inoltre, il Modello, consente di definire una procedura di gestione del rischio organizzativo, assettando le procedure ed i regolamenti interni aziendali. Dotarsi di un Modello 231 rappresenta un’azione che l’impresa compie per gestire e minimizzare, in modo sistematico, una serie di rischi presenti in azienda come quelli legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla lotta alla corruzione.
Le imprese che sono in grado di governare, in maniera strutturata, tali rischi saranno quelle che genereranno un valore di lungo periodo, migliorando al contempo la propria posizione di mercato e la propria reputazione, aspetti fondamentali per instaurare solide partnership commerciali ed acquisire la fiducia di clienti e consumatori.

Sentenza n.8/2019: la centralità del Modello organizzativo 231 secondo la Corte di Cassazione anche in tema di reati colposi. La responsabilità amministrativa dell’azienda può insorgere anche in presenza di reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo la Suprema Corte, l’ente incorre nelle sanzioni 231 se l’autore del reato viola sistematicamente le norme affinché l’impresa ne riceva un qualche beneficio (ad esempio riduzione dei costi, aumento della produzione, velocizzazione dei processi ecc..), poiché i reati colposi sono pienamente compatibili con il presupposto oggettivo della responsabilità dell’impresa. Risulta, in questo caso, determinante ai fini sanzionatori la predisposizione di un Modello Organizzativo adeguato.

Nota a cura dell’Avv. Lavinia Vizzoni

TUTELA AMBIENTALE E ADEGUAMENTI NORMATIVI: RICHIEDI IL TUO CHECK UP GRATUITO

Isaq Consulting assiste le aziende negli adeguamenti normativi in materia di tutela ambientale.

In particolare,  attraverso la collaborazione con tecnici specializzati nel settore, offre un servizio di assistenza continuativa, nelle seguenti materie:

– gestione dei rifiuti  (corretta attribuzione dei codici CER, tenuta reg. carico e scarico, denuncia Mud/RAEE..);
– Trasporto rifiuti (pratiche albo gestori ambientali;
– Richiesta e gestione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, trattamento rifiuti;
– Valutazioni previsionali e di impatto acustico;
– Implementazione dei sistemi di gestione ambientali;
– Assistenza continuativa per la gestione delle prescrizioni degli atti autorizzatori;
– Consulenza in materia di gestione dell’amianto;

Per verificare con l’imprenditore l’attuale stato di conformità dell’azienda rispetto alle normative ambientali vigenti, Isaq Consulting offre un check up gratuito utile ad evitare le sanzioni previste in mancato rispetto degli obblighi previsti.

Richiedi il tuo check up gratuito Tel. 0573/308142.

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE

La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo derivante dal D.Lgs 81/2008 ed è applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.

L’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.

Effettuando sopralluoghi all’interno delle aziende è sempre più frequente una totale mancanza di conoscenza da parte del datore di lavoro in merito alla valutazione del rischio connessa a scariche atmosferiche. Accade spesso di chiedere di visionare la documentazione relativa all’impianto elettrico e il datore di lavoro – trattandosi di una tematica, per la maggior parte dei casi, da lui non conosciuta – fornisce un serie di documentazione, spesso non completa o comunque carente su alcuni aspetti quali ad esempio la chiara identificazione dell’ autoprotezione o meno dell’impianto.

Quale procedura deve essere seguita per verificare se un impianto è autoprotetto?

L’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).

Diversamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Chi può effettuare tale valutazione?

In questo caso la risposta è molto semplice in quanto chiunque può effettuare la valutazione purché si tratti di persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.

Chi è in possesso di una valutazione effettuata secondo la normativa precedente è esonerato dalla nuova normativa?

NO.

Secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere rifatta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4. Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti, inviando copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dell’esecuzione del parafulmine. Egli dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Si fa presente, infine che, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.

Sono necessarie manutenzioni dell’impianto?

All’articolo 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che il datore di lavoro “richieda ai soggetti individuati nell’ambito di applicazione del decreto una serie di verifiche periodiche che servono ad assicurare allo Stato che il datore di lavoro stia effettuando quanto è necessario perché la protezione dai fulmini conservi nel tempo i suoi requisiti di sicurezza.

Art. 4 (Verifiche periodiche – Soggetti abilitati) Chi può effettuare i controlli?

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Tuttavia si indica che la periodicità di tali verifiche “potrebbe non essere sufficiente, poiché l’uso e l’usura dell’impianto potrebbero far venir meno i requisiti di sicurezza nell’intervallo di tempo tra due di tali verifiche”. E, in questo senso, l’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 ricorda al datore di lavoro che è opportuno “seguire le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti”.

Ad esempio è bene eseguire ulteriori controlli nei seguenti casi:

– dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;

– ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza e assistenza specifica in merito agli adempimenti da mettere in atto relativamente agli impianti di Protezione contro Scariche Atmosferiche. 

 

Nota a cura dell’ Ing. Petrucci Debora

SEI SICURO DI AVERE LA SCARPA GIUSTA?

L’art. 74 del D.Lgs 81/08 sancisce l’obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche quando ricorrono le condizioni riscontrabili nell’allegato VIII del D.Lgs 81/08, oltre ogni qual volta risulti prevedibile un rischio di lesione al piede.

In commercio si trovano tantissimi modelli e tipologie di scarpe antinfortunistiche e Tu, sei sicuro di avere quelle giuste? Che lavoro svolgi?

Sei nel campo della ristorazione o gastronomia? Allora dovranno esser comode, impermeabili e resistenti a certe temperature.
Sei un autista o un magazziniere? Allora dovranno esser ergonomiche, che permettono di lavorare sul muletto o alla guida di un mezzo di trasporto.
Lavori in un’azienda edile? Allora dovranno resistere a grossi pesi
Lavori a stretto contatto con il fango? O con l’acqua? Allora dovranno essere impermeabili, parzialmente o completamente
O ancora.. lavori con impianti elettrici? Oppure in cantieri stradali?

Dicci il lavoro che fai e scegliamo insieme la scarpa giusta per Te.

Nota tecnica a cura dell’ Ing. Erica Morandi

Come è possibile accedere alla riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE)?

Come ormai noto l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020,  la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.

Tra gli interventi che permettono di acquisire punti per accedere allo sgravio (nello specifico 40 punti) assume grande rilevanza l’adozione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) con la conseguente formazione del personale addetto all’eventuale utilizzo.

Riportiamo integralmente la voce relativa richiamata nelle linee guida Inail:

C-8 40 punti : L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)

 

Tra gli interventi integrativi che permettono il raggiungimento della soglia dei 100 punti necessari per accedere potenzialmente allo sgravio segnaliamo, inoltre, a titolo non esaustivo i seguenti:

C-4   60/50/40/20 punti a seconda del gruppo tariffario.  L’azienda ha raccolto ed analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.

C-3 20 punti  Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST

C-7 50 Punti  L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente

C-15 40 punti: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno

C-9 20 punti: Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro

C13 30 punti USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi, tenuti da personale sanitario, volti all’educazione di migliori stili di vita

C-16 50 punti: RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive

E-2 20 punti L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi effettuando per ogni scenario una prova di emergenza

E-4 20 punti: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare

E-8 50/40/30/20 punti a seconda del gruppo tariffario, LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

E-17 40 punti: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

 

La riduzione è confermata, per le PAT(Posizione Assicurativa Territoriale) attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza specifica in merito agli interventi adottabili per l’ottenimento della riduzione.

Chiamate i nostri uffici al numero 0573/308142 per maggiori informazioni!

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003

 

Partiamo dal Gruppo A:

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.

 

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

 

Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  con il seguente contenuto minimo :

 

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione  con il seguente contenuto:

 

 

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.

Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:

  • mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
  • integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.

 

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Ricordiamo infine che i  farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.

Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di  prescrizione sanitaria