La Società Isaq Consulting S.r.l., Codice fiscale 01394070476, ha assolto l’obbligo di trasparenza ai sensi del comma 125-bis dell’art.1 della L. 124/2017, con la pubblicazione degli aiuti ricevuti nell’anno 2020 in nota integrativa allegata al bilancio di esercizio relativo all’anno 2020.
SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” |
UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ne parleremo al corso di formazione organizzato da Isaq Consulting Srl e Omnia Scrl, agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, venerdi’ 11 Dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 in modalità videoconferenza. L’incontro è rivolto a datori di lavoro, dirigenti, responsabili aziendali, liberi professionisti e consulenti aziendali e ha l’obiettivo di far conoscere i requisiti della norma ISO 45001 e comprenderne i principali cambiamenti rispetto alla OHSAS 18001, illustrare le modalità per l’adeguamento di un sistema OHSAS 18001 ai requisiti della ISO 45001 e i vantaggi di un’azienda dotata di un sistema di salute e sicurezza certificato. Nel dettaglio, Angela Giannoccaro – docente Isaq Consulting Srl con esperienza pluriennale in materia di sistemi di gestione – ci parlerà di:
La partecipazione è gratuita. E’ inoltre possibile richiedere l’attestazione di frequenza del corso valida come aggiornamento normativo Rspp/Aspp, Rls, Dirigenti, Preposti (per 4 ore/crediti) al costo di €90 oltre iva.
Info & Iscrizioni: |
Come è possibile accedere alla riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE)?
Come ormai noto l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020 e la relativa “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019 dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La recente riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.
Tra gli interventi che permettono di acquisire punti per accedere allo sgravio (nello specifico 40 punti) assume grande rilevanza l’adozione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) con la conseguente formazione del personale addetto all’eventuale utilizzo.
Riportiamo integralmente la voce relativa richiamata nelle linee guida Inail:
C-8 40 punti : L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)
Tra gli interventi integrativi che permettono il raggiungimento della soglia dei 100 punti necessari per accedere potenzialmente allo sgravio segnaliamo, inoltre, a titolo non esaustivo i seguenti:
C-4 60/50/40/20 punti a seconda del gruppo tariffario. L’azienda ha raccolto ed analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.
C-3 20 punti Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST
C-7 50 Punti L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente
C-15 40 punti: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno
C-9 20 punti: Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro
C13 30 punti USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi, tenuti da personale sanitario, volti all’educazione di migliori stili di vita
C-16 50 punti: RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive
E-2 20 punti L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi effettuando per ogni scenario una prova di emergenza
E-4 20 punti: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare
E-8 50/40/30/20 punti a seconda del gruppo tariffario, LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi di rilevamento “uomo a terra”
E-17 40 punti: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti
La riduzione è confermata, per le PAT(Posizione Assicurativa Territoriale) attive da più di due anni, nelle seguenti misure:
Lavoratori – anno | Riduzione % |
Fino a 10 | 28 |
Da 10,01 a 50 | 18 |
Da 50,01 a 200 | 10 |
Oltre 200 | 5 |
ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza specifica in merito agli interventi adottabili per l’ottenimento della riduzione.
Chiamate i nostri uffici al numero 0573/308142 per maggiori informazioni!
CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003
Partiamo dal Gruppo A:
- “Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.
Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO con il seguente contenuto minimo :
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. |
La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.
Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione con il seguente contenuto:
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. |
Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.
Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.
Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:
- mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
- integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Ricordiamo infine che i farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.
Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di prescrizione sanitaria
Privacy – Violazione dei dati personali (Data Breach)
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio scorso, pubblicato sul sito dell’Autorità, ha stabilito che i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali (Data Breach), nell’adempiere l’obbligo di cui all’art. 33 del Regolamento 679/2016, devono fornire tutte le informazioni contenute nel modello di notifica predisposto e allegato al provvedimento
L’Autorità precisa che l’obbligo di notificare sussiste per tutte le violazioni dei dati personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, anche nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. La notifica non può, però, includere i dati personali oggetto di violazione; non devono, ad esempio, essere fornite informazioni sui nomi dei soggetti interessati dalla violazione.
Il modello predisposto è particolarmente dettagliato e richiede, in più punti, la descrizione della violazione. Nella Sez. C vengono, infatti, richieste informazioni di sintesi sulla violazione, quali ad esempio la natura, la causa e le categorie dei dati oggetto di violazione; mentre nella Sez. D sono richieste informazioni di dettaglio sull’incidente di sicurezza alla base della violazione, sulla descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione, nonché sui sistemi e sull’infrastruttura IT coinvolta nell’incidente etc.
Vengono, inoltre, richiesti i dati del soggetto che effettua la notifica, i dati del titolare del trattamento, la data della violazione o di quando il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione, i dati di contatto per le informazioni relative alla violazione, se vi sono ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento, le possibili conseguenze e gravità della violazione, nonché le misure adottate a seguito della violazione e l’eventuale comunicazione agli interessati etc.
L’Autorità, lo scorso 5 agosto, per agevolare la comprensione della violazione dei dati personali, ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa, in cui vengono forniti esempi di casi che possono ricadere nella violazione dei dati (Data Breach)
L’accesso, l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali, la deliberata alterazione di dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus etc, la perdita la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, la divulgazione non autorizzata dei dati personali, sono tutti casi riportati dal Garante come esempio di violazione dei dati.
In caso di violazione dei dati il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante a meno che non sia improbabile che la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il regolamento, tuttavia, contempla la possibilità di procedere alla notifica oltre il suddetto termine, purchè vi sia un motivo che giustifichi il ritardo. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica, deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo ad esempio un apposito registro.
Nel chiarire la tipologia di violazione dei dati che devono essere notificate, il Garante precisa che vanno notificate unicamente le violazioni dei dati personali che possono avere effetti negativi sugli individui causando danni fisici, materiali e immateriali. Tra gli esempi forniti il Garante richiama la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.
La notifica deve essere, poi, inviata al Garante tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa, presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario. L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.
Infine, nel caso in cui sia stata rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, l’Autorità può prescrivere misure correttive (art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679). Nel documento informativo il Garante ricorda che il Regolamento comunitario contempla sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo.
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NEI LUOGHI DI LAVORO…..FACCIAMO CHIAREZZA!!
Tra gli innumerevoli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per le imprese pubbliche e private spicca una mancanza che appare quasi paradossale, e fa pensare quanta enfasi si dia, a volte, agli aspetti burocratici, tralasciando, per motivi onestamente incomprensibili aspetti pratici, come se una vita umana potesse essere salvata da un foglio di carta in più e non invece dalla presenza di supporti tecnologici adeguati, funzionali ed efficaci nonché, peraltro, di facile utilizzo come ad esempio, appunto…i DAE , defibrillatori semiautomatici esterni
L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa che ha previsto la diffusione dei DAE in ambito extraospedaliero, (ad esempio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche) non prevede la dotazione obbligatoria dei DAE da parte delle aziende;
Ma perché invece sarebbe estremamente importante la presenza dei DAE sui luoghi di lavoro per proteggere i propri dipendenti, nonché i collaboratori familiari e i clienti?
Vediamo qualche dato:
Ogni anno muoiono per arresto cardiaco 400mila persone in Europa e circa 70mila nel nostro Paese; E molti muoiono per non aver ricevuto tempestivamente i soccorsi
Un arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque – uomo, donna, giovane o anziano, ovunque, in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro
Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il -10% le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo dieci minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili, ecco perché la presenza ed il pronto utilizzo di un DAE sul luogo di lavoro può essere provvidenziale e sarebbe auspicabile che questi strumenti fossero percepiti all’interno di una azienda come “indispensabili” e disponibili all’uso in caso di necessità quanto i sistemi antincendio, ossia estintori ed idranti.
In questo articolo vogliamo quindi dare qualche indicazione, a chi fosse interessato, su cosa è il Dae, come organizzarne il posizionamento nella propria azienda e quali procedure sia necessario attuare per un suo corretto utilizzo
Che cosa è il DAE? A cosa serve?
Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive applicate sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore.
Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia.
Dove posizionarlo
Per rendere accessibile il DAE questo deve essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire l’intervento entro 5 minuti.
Non esistono per contro zone dove la collocazione dello stesso non sia attuabile; occorre solo porre particolare attenzione al tipo di microclima, che se avesse caratteristiche “di umidità estrema” farebbe propendere per modelli di DAE con grado IP 54 o superiore (grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e liquida).
Avvertenza importante, le zone classificate a rischio secondo le direttive ATEX vanno interdette dall’utilizzo del DAE all’interno dell’area a rischio; all’erogazione della scarica elettrica sul paziente, è possibile possa formarsi infatti una scintilla di innesco.
Procedure per un un uso corretto
I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.
Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.
Formazione
Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.
I corsi di formazione che dovranno essere svolti da Centri di formazione accreditati, metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).
Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.
Manutenzione e segnaletica
I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Il DAE deve essere infine collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.
Quali sono i costi di un DAE?
Sul mercato sono presenti diversi defibrillatori prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano dai 700 ai 2.000 euro. Ma allora, quale defibrillatore scegliere? Certamente NON QUELLO PIÙ ECONOMICO! Poiché si tratta di dispositivi salvavita, è il rapporto QUALITÀ/PREZZO che va assolutamente valutato, in quanto non tutti i defibrillatori DAE hanno le stesse performance e le stesse garanzie. E non tutti i defibrillatori DAE disponibili in commercio sono semplici da utilizzare.
Sopra i 1.000 euro di spesa, si inizia a parlare di defibrillatori di qualità
In ogni caso trattasi di un investimento auspicabile che da anche la misura dell’attenzione riservata dal datore di lavoro alla salute dei propri clienti e collaboratori e sostenuto dalle recenti disposizioni INAIL che prevedono la possibilità di usufruire di una riduzione sui tassi del premio inail per le aziende che se ne dotano.
Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)
Gas Fluorurati, nuovi obblighi dal 24 settembre 2019
Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;
– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):
- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
- b) anagrafica dell’operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
- g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
- i) eventuali osservazioni.
INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!
L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020 e la relativa “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019 dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La recente riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:
Lavoratori – anno | Riduzione % |
Fino a 10 | 28 |
Da 10,01 a 50 | 18 |
Da 50,01 a 200 | 10 |
Oltre 200 | 5 |
Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.
E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.
L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA NORMA UNI ISO 45001
PREMESSA
La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, pubblicata il 12 marzo 2018, definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo, definendo un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di aumentare le performance aziendali
E’ di fatto la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e rappresenta un importante momento di crescita e sostanziale progresso rispetto alla OHSAS 18001, ad oggi lo standard di riferimento in materia.
A CHI SI APPLICA LA UNI ISO 45001
La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o tipologia di attività svolta, ed è strutturata per essere integrata nei processi già esistenti, adottando infatti la stessa “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS) delle altre norme Iso come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).
QUALI SONO I VANTAGGI
La UNI ISO 45001 consente alle organizzazioni di gestire meglio i rischi e migliorare le prestazioni attraverso la creazione e l’attuazione di politiche ed obiettivi efficaci
I vantaggi di una corretta applicazione del modello sono in realtà molteplici sia in termini ORGANIZZATIVI, che ECONOMICI, tra cui citiamo a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
- Razionalizzazione e armonizzazione del modus operandi aziendale sui vari livelli di riferimento, con modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo.
- Maggior coinvolgimento e una più diretta partecipazione di tutti gli “attori” dell’organizzazione al fine di favorire le segnalazioni di quasi incidenti e “near miss”
- Efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal Decreto Legislativo 231/01, come recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/2008, integrando opportunamente il SGSSL conforme alla norma ISO 45001 e con la previsione ulteriore di nominare un Organismo di Vigilanza specifico che controlli l’efficace attuazione del modello organizzativo medesimo
- Accesso alla riduzione del premio annuale INAIL mediante la compilazione del modello OT24. Adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro (SGSSL) è infatti un modo efficace per acquisire tutti i 100 punti necessari per ottenere le agevolazioni con la percentuale prevista a seconda del numero di dipendenti
- Abbattimento dei costi della non sicurezza derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali. In questo modo vengono limitati gli effetti negativi determinati, tra gli altri, dalla mancata produttività del lavoratore, dall’interruzione dei processi, dall’onere della sostituzione del lavoratore, dai danni alle strutture, agli impianti e/o alle attrezzature a seguito di un evento infortunistico, dalle azioni di rivalsa da parte degli enti assicurativi e dall’aumento dei premi assicurativi.
- Possibilità di usufruire con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla normativa.
- Possibilità di ottenere incentivi di sostegno alle imprese (bandi ISI-INAIL).
TEMPI DI APPLICAZIONE
Dopo tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che quindi dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.
Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.
In ogni caso, a seguito della pubblicazione della ISO 45001, coloro che sono già dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo il vecchio standard, dovranno adeguare il proprio sistema alla nuova norma entro e non oltre i 3 anni dalla pubblicazione della stessa e qualora non lo adeguassero in tempo vedranno annullato il proprio certificato e dovranno ripristinare la certificazione ISO 45001 “da zero”, trovandosi ad affrontare un processo di certificazione più lungo e con costi più elevati.
Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)
MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO –
La Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza nella Manutenzione
Fonte www.inail.it
Pubblicato dall’INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL dal titolo “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.
Come si legge nella Prefazione, l’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.
In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:
- da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
- dall’altro, l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.
Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.
Il documento dell’Inail si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l’impatto sulla sicurezza, prendendo in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:
- la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
• l’esternalizzazione della manutenzione e - i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.
GDPR E SANZIONI PRIVACY: DAL 20 MAGGIO FINITO IL PERIODO DI GRAZIA…!!!
Si informa che a partire dal 20 Maggio 2019 è cessato il periodo di grazia per le inadempienze al nuovo regolamento previsto dall’art. 22 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Come previsto dall’articolo, il Garante deve tenere conto nei primi 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto – nella comminazione delle sanzioni amministrative – della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.
Trascorso tale periodo, e quindi a partire dallo scorso 20 Maggio 2019, il Garante potrà applicare le sanzioni previste dal GDPR per l’inosservanza al corretto trattamento dei dati. Le aziende e le PA dovranno pertanto essere pronte a sostenere eventuali controlli o ispezioni da parte del Garante tramite la Guardia di Finanza.
Si ricorda che per la conformità al GDPR, enti ed organizzazioni devono configurare un c.d. «sistema privacy» che si evolve nel tempo, costituito dai seguenti componenti:
1) Registro dei Trattamenti
2) Informative
3) Lettere di Designazione
4) Procedure
5) Registro Data Breach
6) Analisi dei rischi e DPIA Data Protection Impact Assessment
Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n° 119, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Accordo 59/CSR), approvato il 17 aprile scorso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il nuovo testo normativo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, entra in vigore alla stessa data della pubblicazione, quindi il 24 maggio 2025.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione.
Come interviene il nuovo Accordo?
- Accorpa tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016);
- Ridefinisce durata, contenuti e periodicità della formazione obbligatoria;
- Introduce nuovi obblighi formativi e rinorma le modalità di erogazione della formazione.
La formazione obbligatoria per il datore di lavoro
Tra le principali novità, il nuovo Accordo stabilisce che tutti i datori di lavoro, anche senza ruolo di RSPP, dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza.
- Tempo per svolgere questo corso: entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
- Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 5 anni dalla prima formazione.
L’Accordo introduce aggiornamenti anche per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP.
La nuova formazione per i preposti
Il nuovo Accordo:
- Aumenta la durata del corso di formazione: dalle attuali 8 ore a 12 ore.
- Aumenta la frequenza dell’aggiornamento obbligatorio: ogni 2 anni(non più entro 5 come nel precedente assetto normativo).
- Cambia la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning.
La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri
Per i Dirigenti, di qualsiasi tipologia di impresa, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso può essere sempre svolto anche in e-learning.
Il nuovo Accordo introduce il modulo “Cantieri”: un modulo formativo obbligatorio di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito da:
- Dirigenti
- Datori di Lavoro,
di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
La nuova formazione dei lavoratori
L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta per lo più invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.
Un nuovo sistema della formazione della sicurezza
L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.
In breve:
- Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
- Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
- Viene normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
- Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
- Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.
Per maggiori informazioni, contatta gli esperti ISAQ Consulting allo 0573 308142 o scrivendo a info@isaqconsulting.it
WEBINAR 21/05/2025 | Il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il nuovo Accordo sostituisce integralmente gli accordi precedenti e apporta importanti cambiamenti alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare:
- È stato introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro, anche qualora non svolga direttamente il ruolo di RSPP;
- Sono stati rivisiti durata, contenuti minimi e modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo;
- Sono state definite le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria.
Per approfondire e valutare l’impatto di queste novità sulle nostre imprese, abbiamo organizzato per mercoledì 21 maggio dalle 14:30 alle 17:00, un seminario online gratuito con i nostri esperti.
Sarà un’importante occasione per fare chiarezza insieme e apprendere informazioni utili per la conformità di lavoratori e datori di lavoro relativamente ai più recenti obblighi formativi.
Iscriviti al seminario compilando il modulo al link seguente:
https://forms.office.com/e/1udELgGsPv
Piscine a uso pubblico: come preparale alla nuova stagione
In vista della prossima apertura della stagione estiva, è utile ricordare come gestire correttamente le piscine a uso pubblico e/o collettivo, elencando che cosa è necessario e che cosa è vietato fare.
Normativa di riferimento
La normativa che disciplina i requisiti delle piscine a uso natatorio è di ambito regionale. Nel caso della Toscana, il testo di riferimento è il Regolamento 54/R/2015, che non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica
Riempimento e svuotamento delle piscine
- È vietato utilizzare l’acquedotto per il riempimento delle piscine, salvo possibile deroga del gestore per le strutture pubbliche o aperte al pubblico o per uso collettivo;
- Lo svuotamento completo della vasca può non avvenire con periodicità annuale, ma triennale, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti;
- Questa modifica è stata introdotta per favorire il risparmio idrico, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dei progressi tecnologici nel monitoraggio della qualità dell’acqua.
Requisiti per lo svuotamento triennale delle piscine
Per poter usufruire dello svuotamento triennale, è necessario garantire:
- L’utilizzo di sistemi di copertura adeguati durante il periodo di chiusura.
- La pulizia regolare del fondo e delle pareti della vasca.
- La sanificazione periodica dell’area di battente.
- La limitazione dell’uso di disinfettanti contenenti acido isocianurico.
Controlli obbligatori sull’acqua
I controlli sull’acqua devono seguire le frequenze minime stabilite dall’allegato B del regolamento, in conformità con le procedure di valutazione dei rischi e il piano di autocontrollo.
Per gli impianti ad apertura stagionale, è obbligatorio un controllo di tutti i parametri igienici almeno 15 giorni prima dell’apertura.
Se ho una piscina privata cosa devo fare?
È vietato riempire la piscina privata non aperta al pubblico con acqua dell’acquedotto pubblico.
Gli utenti interessati possono utilizzare acqua proveniente da pozzi/sorgenti (rivolgendosi alla Regione) o rifornirsi con autobotti (di cui si deve mantenere fattura di acquisito e/o documento di trasporto).
Contatta i nostri esperti
Per maggiori informazioni e assistenza, gli esperti ISAQ Consulting sono a disposizione delle imprese associate. Contattali allo 0573 099925 oppure scrivendo a info@isaqconsulting.it
L’importanza della verifica delle tarature dei frigoriferi per la sicurezza alimentare
La sicurezza alimentare è una priorità assoluta per qualsiasi attività che manipola, conserva o serve alimenti. Un elemento cruciale per garantire la sicurezza degli alimenti è il controllo accurato della temperatura, in particolare all’interno dei frigoriferi.
La verifica regolare delle tarature dei frigoriferi è essenziale per assicurarsi che questi dispositivi funzionino correttamente e mantengano le temperature adeguate per la conservazione degli alimenti.
Perché è importante la verifica delle tarature dei frigoriferi
- Prevenzione della crescita batterica: I batteri patogeni si moltiplicano rapidamente a temperature comprese tra 10°C e 60°C, la cosiddetta “zona di pericolo”. Un frigorifero con una taratura errata potrebbe non mantenere temperature sufficientemente basse, consentendo la proliferazione batterica e aumentando il rischio di intossicazioni alimentari.
- Mantenimento della qualità degli alimenti: Temperature di conservazione adeguate sono fondamentali per preservare la freschezza, il sapore e la consistenza degli alimenti. Una taratura imprecisa può causare il deterioramento precoce degli alimenti, con conseguente spreco e perdite economiche.
- Conformità alle normative: Le normative sulla sicurezza alimentare richiedono che le attività del settore alimentare monitorino e controllino le temperature di conservazione degli alimenti. La verifica delle tarature dei frigoriferi è un elemento chiave per dimostrare la conformità a tali normative.
- Protezione della salute dei consumatori: Garantire che i frigoriferi funzionino correttamente è un modo per proteggere la salute dei consumatori, prevenendo malattie di origine alimentare.
Come verificare le tarature dei frigoriferi
Il corretto controllo della taratura dei frigoriferi può essere riassunto nei seguenti elementi chiave:
- Termometri certificati: Utilizzare termometri certificati e calibrati per misurare la temperatura all’interno del frigorifero.
- Controllo periodico: Effettuare controlli periodici delle temperature, registrando i risultati per tenere traccia delle variazioni.
- Manutenzione regolare: Effettuare la manutenzione regolare dei frigoriferi, inclusa la pulizia delle serpentine e la verifica delle guarnizioni delle porte, per garantire un funzionamento efficiente.
Affidati agli esperti ISAQ Consulting
Gli esperti ISAQ Consulting dispongono di termometri certificati per effettuare la verifica delle apparecchiature frigorifere, che deve essere effettuata annualmente.
Per maggiori informazioni e per assistenza, contatta il tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia oppure chiamaci allo 0573 3081142 o scrivici a info@isaqconsulting.it
L’abbattimento della temperatura dei prodotti alimentari
Con l’avvicinarsi dell’estate e il prossimo aumento delle temperature, è utile approfondire le modalità di abbattimento della temperatura per i prodotti alimentari ovvero come mantenere correttamente la catena del freddo, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei consumatori.
Abbattimento termico: riferimenti normativi
Il Regolamento 852/2004/CE e il Regolamento 853/2004/CE in materia di sicurezza ed igiene alimentare indicano le modalità di utilizzo dell’abbattitore termico, in particolare il Regolamento 852/2004/CE riporta all’Allegato II Cap. IX punto 6:
“Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell’ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.”
Gestione del pesce crudo: riferimenti normativi
Con la circolare n.10 del 1992 (Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce), il Ministero della Salute italiano stabilisce che, gli esercizi che trattano e somministrano sushi e pesce crudo, devono conservarlo ad una temperatura inferiore a -20° per un periodo continuativo minimo di 24 ore per debellare l’anisakis, parassita presente nei pesci e dannoso per l’uomo.
Qualunque tipologia di prodotto ittico destinato al consumo crudo o quasi crudo deve essere sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conformemente alle prescrizioni del Regolamento (CE) 853/04, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Prevenzione dei parassiti nei prodotti della pesca
Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi:
- a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure
- b) i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato,
se il trattamento praticato non garantisce l’uccisione del parassita vivo, devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti ad un trattamento di congelamento che uccide i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.
Per i parassiti diversi dai trematodi il congelamento deve consistere in un abbassamento della temperatura in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno:
- a) – 20 °C, per almeno 24 ore; oppure
- b) – 35 °C, per almeno 15 ore.
Con la Nota Ministero della Salute prot. 4379-P del 17-02-2011 sono stati definiti dei chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento (CE) 853/2002, in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o in praticamente crudi.
Abbattimento termico dei prodotti ittici
Quindi, per la somministrazione di prodotti ittici, può essere effettuato:
- Abbattimento in loco;
- Uso di prodotti alimentari già abbattuti termicamente.
In entrambi i casi la somministrazione di questi alimenti deve essere controllata e regolata tramite le schede di autocontrollo, secondo le normative relative ai protocolli HACCP.
Nel manuale di autocontrollo aziendale oltre alle procedure di processo produttivo, dev’essere inserita una procedura corretta per l’utilizzo dell’abbattitore, accompagnata dalle relative istruzioni sul tempo impiegato dal prodotto per raggiungere la temperatura di congelamento.
Gestione sicura della catena del freddo
Nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 si definiscono i criteri che l’azienda alimentare deve seguire in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana.
Nell’articolo 4 si definisce che la temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a – 18.
Sono tuttavia tollerate:
- durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C della temperatura del prodotto
- durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C della temperatura del prodotto.
Nel Regolamento (CE) N. 852/2004 Allegato II capitolo IX Requisiti applicabili ai prodotti alimentari si definisce quanto segue:
- Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.
- Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell’ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.
- Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.
In caso di produzione di alimenti surgelati destinati alla vendita al consumatore finale, si ricorda la necessità di implementare la SCIA per poter effettuare tale attività e di dovere aggiornare anche la planimetria dei locali in cui sarà indicata la posizione dell’abbattitore da utilizzare esclusivamente al congelamento dei prodotti alimentari destinati al confezionamento e vendita
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Il Piano nazionale d’azione per il radon
Il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con il Dpcm 11 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n° 43, come previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2010 n° 101 in recepimento della cosiddetta Direttiva Euratom.
L’obiettivo del Piano è prevenire i rischi per la salute umana derivanti dall’esposizione al radon, attraverso strategie volte alla misurazione, alla prevenzione e alla limitazione dell’esposizione della popolazione.
Che cos’è il radon e dove si trova
Il radon è un gas radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio che proviene dal suolo, dai materiali da costruzione e dall’acqua e può trovarsi nell’aria in quantità variabile. Essendo molto diffuso nella crosta terrestre, rappresenta la maggior fonte di rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti di origine naturale.
Eccessive concentrazioni in ambienti chiusi aumentano il rischio di tumore polmonare; il rischio varia in base sia al livello di concentrazione in aria sia al tempo trascorso in ambienti con presenza di questo gas.
Il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 in sintesi
Il Piano individua, in particolare:
- a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
- b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
- c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra;
- d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
Le azioni di previste dal Piano nazionale per il radon 2023-2032
Di rilievo è la parte terza del Piano che delinea le azioni e gli assi per prevenire, limitare o rimuovere i rischi dovuti all’esposizione al radon.
Tra essi sono ricompresi:
- Esecuzione di indagini sulle concentrazioni di radon in ambienti chiusi o concentrazioni di gas radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio della roccia o del suolo).
- Classificazione delle aree prioritarie e determinazione di altri parametri che possano essere utilizzati come indicatori specifici di situazioni caratterizzate da un’esposizione al radon potenzialmente elevata.
- Identificazione delle tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici, ad esempio scuole, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro o edifici pubblici ubicati in determinate zone in cui sono necessarie misurazioni della concentrazione di radon sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, ad esempio, delle ore di occupazione.
- Identificazione delle tipologie di attività lavorative per le quali i lavoratori effettuano prestazioni in uno o più luoghi di lavoro, gestiti anche da terzi, la cui esposizione cumulativa al radon può comportare un rischio che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione;
- Determinazione di livelli di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro. Se del caso, determinazione di diversi livelli di riferimento per i diversi usi degli edifici (abitazioni, edifici pubblici, luoghi di lavoro) e per gli edifici esistenti e nuovi.
- Assegnazione di responsabilità (governative e non governative), meccanismi di coordinamento e risorse disponibili per la messa in atto del Piano d’azione nazionale radon.
- Strategie per la riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni.
- Strategie volte a facilitare interventi di risanamento dopo la costruzione.
- Strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per prevenire l’ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa l’identificazione di materiali da costruzione con esalazione di radon significativa.
- Strategia per la comunicazione finalizzata a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e a informare i responsabili delle decisioni a livello locale, i datori di lavoro e i dipendenti in merito ai rischi del radon, anche associati al consumo di tabacco.
- Orientamenti riguardanti i metodi e gli strumenti per le misurazioni e gli interventi correttivi.
- Orientamenti per la qualificazione dei servizi di dosimetria e degli esperti in interventi di risanamento da radon.
- Sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del radon e agli interventi di risanamento, soprattutto per quanto concerne le abitazioni private con concentrazioni di radon estremamente elevate.
Il Piano nazionale d’azione per il radon sarà aggiornato con cadenza almeno decennale.
Il rischio radon negli ambienti di lavoro
Per concludere, è utile ricordare che il radon è un gas impercettibile dai sensi umani, in quanto inodore e incolore; dunque sono necessari appositi strumenti e personale qualificato per il rilevamento. È importante misurarne la presenza affidandosi a professionisti, soprattutto qualora si vive o si operi in una zona a rischio.
L’attuale normativa di riferimento sul radon è il D.Lgs. 101/2020 che stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e contiene le disposizioni relative all’esposizione del radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.
La soglia di riferimento di concentrazione di radon (LdR) è stabilita dall’art. 12 del D.Lgs. 101/2020 e consiste in:
- 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro;
- 300 Bq/m3 per le abitazioni costruite antecedentemente al 31 dicembre 2024;
- 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.
L’art. 244 del D.Lgs. 101/2020 ha modificato il c. 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08, rendendo obbligatorio per il datore di lavoro includere nel DVR la valutazione del rischio di esposizione al radon.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
UNI 159:2024: la prima prassi di riferimento per il lavoro inclusivo delle persone con disabilità
La prassi di riferimento UNI 159:2024 Lavoro inclusivo delle persone con disabilità – Indirizzi operativi definisce degli indirizzi operativi in ordine all’attuazione di politiche inclusive di lavoro per le persone con disabilità nelle organizzazioni.
Il documento, elaborato dal Tavolo “Lavoro inclusivo nelle imprese lombarde” condotto da UNI, sottolinea già dalle sue primissime righe come l’argomento trattato sia “una delle grandi sfide culturali che oggi la società moderna, le Nazioni e il mercato del lavoro si stanno trovando ad affrontare”. La prassi presentata è strutturata per essere applicata alle organizzazioni di qualunque tipologia, dalle piccole fino alle medie e grandi dimensioni.
La UNI/PdR 159/2004 in tre punti
La UNI/PdR 159:2024, “Lavoro inclusivo delle persone con disabilità – Indirizzi operativi”:
- Politiche inclusive: Definisce le politiche che le organizzazioni dovrebbero adottare per creare ambienti di lavoro inclusivi. Tra queste, l’adeguamento delle postazioni di lavoro, l’eliminazione delle barriere architettoniche e digitali, la collaborazione con enti territoriali per l’inserimento lavorativo.
- Azioni e monitoraggio: Delinea le azioni specifiche che le organizzazioni dovrebbero pianificare e attuare, come la gestione flessibile degli orari di lavoro e la presenza di un piano strategico di inclusione. Inoltre, è prevista una check-list per monitorare e valutare l’applicazione delle politiche inclusive.
- Valore dell’inclusione: Sottolinea come l’inclusione delle persone con disabilità non sia solo un obbligo etico, ma un valore aggiunto che migliora la produttività generale dell’organizzazione, valorizzando le competenze e le diversità individuali.
Perché adottare la UNI/PdR 159/2004?
Adottare la UNI/PdR 159:2024 nella propria organizzazione non soltanto contribuisce a creare una società più equa e inclusiva ma offre numerosi vantaggi, in quanto rappresenta un investimento in termini di Responsabilità Sociale d’Impresa con comprovate ricadute positive. Ecco i principali:
- Miglioramento dell’Employer Branding: Le imprese che promuovono l’inclusione sono percepite come più etiche e socialmente responsabili. Migliorando la loro reputazione, sono attrattività sul mercato del lavoro.
- Attrazione di talenti: Un ambiente di lavoro inclusivo attrae una gamma più ampia di candidati, offrendo all’impresa la possibilità di acquisire collaboratori con competenze ed esperienze uniche e diversificate, e arricchendo così il capitale umano dell’azienda.
- Aumento della produttività: Valorizzare le competenze delle persone con disabilità può portare a un miglioramento della produttività generale, grazie alla diversità di prospettive e alle soluzioni innovative che queste persone possono offrire.
- Incentivi economici: Le imprese che adottano la UNI/PdR 159:2024 possono beneficiare di supporti finanziari e incentivi economici, sulla base di bandi specifici.
- Ambiente di lavoro migliore: Un ambiente di lavoro inclusivo migliora il clima aziendale, riducendo il turnover e aumentando la soddisfazione dei dipendenti.
- Conformità normativa: Aderire a questa prassi di riferimento aiuta le aziende a essere conformi alle normative vigenti in materia di inclusione e diritti delle persone con disabilità.
Implementare politiche inclusive in azienda richiede un approccio strategico e ben pianificato.
I nostri esperti sono a disposizione per accompagnare la tua impresa nell’adozione della UNI/PdR 159:2024. Contattaci allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Sicurezza delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
Il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso la circolare esplicativa n. 7 del 12 settembre 2024, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nell’utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE). Il documento è stato pubblicato in risposta all’aumento degli incidenti sul lavoro legati all’impiego di queste attrezzature, richiamando i principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Indicazioni per la progettazione e costruzione delle PLE
Una delle raccomandazioni principali è rivolta ai produttori di PLE, i quali devono assicurarsi che le macchine rispettino i più alti standard di sicurezza durante la progettazione e costruzione.
In particolare, devono garantire che le PLE soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme armonizzate applicabili, al fine di ridurre i rischi durante l’uso.
Obblighi per gli utilizzatori delle PLE
Gli utilizzatori delle PLE devono rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso. In particolare, queste includono:
- Limiti d’uso: le PLE devono essere utilizzate solo entro i limiti stabiliti dal produttore.
- Controlli e manutenzione: è obbligatorio eseguire periodicamente controlli e interventi di manutenzione, registrando ogni operazione nell’apposito registro di controllo.
Verifiche periodiche e controlli non distruttivi
I Soggetti Pubblici e Privati abilitati alle verifiche periodiche (come ASL, ARPA, INAIL) devono prestare particolare attenzione allo stato di conservazione delle PLE. La circolare sottolinea l’importanza di considerare non solo l’età della macchina, ma anche il suo stato di manutenzione e la presenza di usura sui componenti chiave.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario sospendere la verifica e procedere con controlli non distruttivi per esaminare l’integrità dei componenti più sollecitati.
Controlli da parte degli Organi di Vigilanza
Gli Organi di Vigilanza come ASL e INL hanno il compito di verificare che le PLE siano sottoposte a regolari controlli e che tutte le operazioni di manutenzione siano state annotate nel registro. Il mancato rispetto di queste indicazioni può portare alla sospensione dell’uso delle attrezzature fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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Sostenibilità e parità di genere. Le opportunità delle certificazioni per le PMI
Le piccole e medie imprese che implementano e certificano sistemi di gestione per la sostenibilità ambientale e la parità di genere possono beneficiare di numerosi vantaggi. Queste certificazioni non solo migliorano l’immagine aziendale, ma facilitano anche l’accesso a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. Le PMI certificate sono spesso preferite nei processi di selezione per bandi e gare d’appalto, poiché dimostrano un impegno concreto verso pratiche sostenibili e inclusive.
Sostenibilità ambientale: i vantaggi della certificazione UNI EN ISO 14001:2025 per le PMI
La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2025 attesta che un’azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale efficace, riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo può tradursi in una maggiore efficienza operativa, riduzione dei costi e miglioramento della reputazione aziendale.
Le aziende certificate possono dimostrare ai clienti e agli stakeholder il loro impegno verso la sostenibilità, aumentando così la fiducia e la fedeltà del cliente. Inoltre, molte amministrazioni pubbliche e organizzazioni richiedono questa certificazione come requisito per partecipare a bandi e gare d’appalto. Un esempio su tutti sono i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che premiano le aziende con certificazioni ambientali con punteggi aggiuntivi, facilitando l’accesso ai fondi.
Nel caso specifico della Regione Toscana, sono numerosi i casi di bandi e contributi che hanno facilitato e facilitano le imprese con certificazioni di sostenibilità ambientale. Tra questi, i contributi del Programma regionale FSE+ 2021-2027 per la Transizione Digitale ed Ecologica, e il recente bando PR FESR 2021-2027 azione 1.3.2. “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a 50 mila euro”, che prevede una specifica linea di sovvenzioni per progetti “green”.
Parità di genere: i vantaggi della certificazione UNI/PDR 125 per le PMI
La certificazione di un sistema di gestione della parità di genere UNI/PDR 125, invece, dimostra l’impegno dell’azienda nel promuovere l’uguaglianza di genere e creare un ambiente di lavoro inclusivo.
Questa certificazione prevede l’adozione di specifici indicatori di performance (KPI) in sei aree di valutazione, tra cui cultura e strategia, governance, processi, risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
Le aziende certificate possono accedere a contributi e agevolazioni specifiche, oltre a ottenere punteggi più alti nei bandi pubblici. Ad esempio, la Regione Lombardia offre contributi significativi alle PMI per coprire i costi di certificazione e migliorare la loro competitività; la Regione Puglia ha lanciato bandi che premiano le aziende con certificazioni di parità di genere, facilitando l’accesso ai finanziamenti. La Regione Toscana ha lanciato negli ultimi anni vari bandi a sostegno delle imprese che hanno deciso di implementare sistemi di gestione certificati UNI/PDR 125, nell’ambito del Programma regionale FSE 2014-2020 e del PNRR.
Altri vantaggi per le PMI delle certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere
Oltre ai vantaggi diretti in termini di accesso a finanziamenti e agevolazioni, le certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere possono anche migliorare la competitività delle PMI sul mercato. Le aziende certificate sono percepite come più responsabili e affidabili, attirando così nuovi clienti e partner commerciali. Inoltre, l’adozione di pratiche sostenibili e inclusive può portare a un miglioramento del clima aziendale, aumentando la soddisfazione e la produttività dei dipendenti.
In sintesi, le certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere rappresentano un investimento strategico per le PMI, migliorando la loro competitività e facilitando l’accesso a opportunità di finanziamento e agevolazioni. Le aziende che scelgono di certificarsi dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità e l’inclusione, ottenendo così un vantaggio competitivo significativo nel mercato odierno.
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Finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali
La regolamentazione sulla finanza sostenibile ha introdotto obblighi informativi tanto estesi e complessi da richiedere un solido quadro di supporto tecnico per la loro implementazione. Questo supporto è essenziale per aiutare imprese e investitori a comprendere a fondo i contenuti e le modalità per generare le informazioni ambientali necessarie in conformità con i nuovi standard.
Il Documento Tecnico di ISPRA “La sfida ambientale per la finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali“ nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento operativo che offre supporto metodologico e orientamento nella rendicontazione della sostenibilità ambientale. Questo strumento è progettato per essere in linea con i nuovi standard europei, garantendo così che i dati prodotti siano affidabili e comparabili.
Il Documento Tecnico è stato creato per facilitare il processo di autovalutazione dei portatori di interesse. Esso assicura un approccio metodologico uniforme e scientificamente validato, che incrementa la trasparenza e l’affidabilità dei dati raccolti. Questo è fondamentale per migliorare la comparabilità delle informazioni ambientali tra diverse organizzazioni, promuovendo una maggiore coerenza nel reporting della sostenibilità.
Scarica il documento tecnico:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/documenti-tecnici/finanza-sostenibile
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