CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003

 

Partiamo dal Gruppo A:

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.

 

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

 

Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  con il seguente contenuto minimo :

 

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione  con il seguente contenuto:

 

 

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.

Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:

  • mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
  • integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.

 

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Ricordiamo infine che i  farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.

Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di  prescrizione sanitaria

 

 

 

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NEI LUOGHI DI LAVORO…..FACCIAMO CHIAREZZA!!

Tra gli innumerevoli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per le imprese pubbliche e private spicca una mancanza che appare quasi paradossale, e fa pensare quanta enfasi si dia, a volte, agli aspetti burocratici, tralasciando, per motivi onestamente incomprensibili aspetti pratici, come se una vita umana potesse essere salvata da un foglio di carta in più e non invece dalla presenza di supporti tecnologici adeguati, funzionali ed efficaci nonché, peraltro, di facile utilizzo come ad esempio, appunto…i DAE , defibrillatori semiautomatici esterni

L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa che ha previsto la diffusione dei DAE in ambito extraospedaliero, (ad esempio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche) non prevede la dotazione obbligatoria dei DAE da parte delle aziende;

Ma perché invece sarebbe estremamente  importante la presenza dei DAE sui luoghi di lavoro per proteggere i propri dipendenti, nonché i collaboratori familiari e i clienti?

Vediamo qualche dato:

Ogni anno muoiono per arresto cardiaco 400mila persone in Europa e circa 70mila nel nostro Paese; E molti muoiono per non aver ricevuto tempestivamente i soccorsi

Un arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque – uomo, donna, giovane o anziano, ovunque, in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro

Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il -10% le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo dieci minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili, ecco perché la presenza ed il pronto utilizzo di un DAE sul luogo di lavoro può essere provvidenziale e sarebbe auspicabile che questi strumenti fossero percepiti all’interno di una azienda come “indispensabili” e disponibili all’uso in caso di necessità quanto i sistemi antincendio, ossia estintori ed idranti.

In questo articolo vogliamo quindi dare qualche indicazione, a chi fosse interessato, su cosa è il Dae, come organizzarne il posizionamento nella propria azienda e quali procedure sia necessario  attuare per un suo corretto utilizzo

 

Che cosa è il DAE? A cosa serve?

Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive applicate sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore.

Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia.

 

Dove posizionarlo

Per rendere accessibile il DAE questo deve essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire l’intervento entro 5 minuti.

Non esistono per contro zone dove la collocazione dello stesso non sia attuabile; occorre solo porre particolare attenzione al tipo di microclima, che se avesse caratteristiche “di umidità estrema” farebbe propendere per modelli di DAE con grado IP 54 o superiore (grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e liquida).

Avvertenza importante, le zone classificate a rischio secondo le direttive ATEX vanno interdette dall’utilizzo del DAE all’interno dell’area a rischio; all’erogazione della scarica elettrica sul paziente, è possibile possa formarsi infatti una scintilla di innesco.

 

Procedure per un un uso corretto

I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.

 

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.

 

Formazione

Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

I corsi di formazione che dovranno essere svolti da Centri di formazione accreditati, metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

 

Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere infine collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.

 

Quali sono i costi di un DAE?

Sul mercato sono presenti diversi defibrillatori prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano dai 700 ai 2.000 euro. Ma allora, quale defibrillatore scegliere? Certamente NON QUELLO PIÙ ECONOMICO! Poiché si tratta di dispositivi salvavita, è il rapporto QUALITÀ/PREZZO che va assolutamente valutato, in quanto non tutti i defibrillatori DAE hanno le stesse performance e le stesse garanzie. E non tutti i defibrillatori DAE disponibili in commercio sono semplici da utilizzare.

Sopra i 1.000 euro di spesa, si inizia a parlare di defibrillatori di qualità

 

In ogni caso trattasi di un investimento auspicabile che da anche la misura dell’attenzione riservata dal datore di lavoro alla salute dei propri clienti e  collaboratori e sostenuto dalle recenti  disposizioni INAIL che prevedono la possibilità di usufruire di  una riduzione sui tassi del  premio inail per le aziende che se ne dotano.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!

L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione  anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale  requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente  con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA NORMA UNI ISO 45001

PREMESSA

La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, pubblicata il 12 marzo 2018, definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo, definendo un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di aumentare le performance aziendali

E’ di fatto la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e rappresenta un importante momento di crescita e sostanziale progresso rispetto alla OHSAS 18001, ad oggi lo standard di riferimento in materia.

A CHI SI APPLICA LA UNI ISO 45001

La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o tipologia di attività svolta, ed è strutturata per essere integrata nei processi già esistenti, adottando infatti la stessa “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS) delle altre norme Iso come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).

QUALI SONO I VANTAGGI

La UNI ISO 45001  consente alle organizzazioni di gestire meglio i rischi e migliorare le prestazioni attraverso la creazione e l’attuazione di politiche ed obiettivi efficaci

I vantaggi di una corretta applicazione del modello sono in realtà molteplici sia in termini ORGANIZZATIVI, che ECONOMICI, tra cui citiamo a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

  • Razionalizzazione e armonizzazione del modus operandi aziendale sui vari livelli di riferimento, con modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo.
  • Maggior coinvolgimento e una più diretta partecipazione di tutti gli “attori” dell’organizzazione al fine di favorire le segnalazioni di quasi incidenti e “near miss”
  • Efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal Decreto Legislativo 231/01, come recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/2008, integrando opportunamente il SGSSL conforme alla norma ISO 45001 e  con la previsione ulteriore di nominare un Organismo di Vigilanza specifico che controlli l’efficace attuazione del modello organizzativo medesimo
  • Accesso alla riduzione del premio annuale INAIL mediante la compilazione del modello OT24. Adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro (SGSSL) è infatti un modo efficace per acquisire tutti i 100 punti necessari per ottenere le agevolazioni con la percentuale prevista a seconda del numero di dipendenti
  • Abbattimento dei costi della non sicurezza derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali.  In questo modo vengono limitati gli effetti negativi determinati, tra gli altri, dalla mancata produttività del lavoratore, dall’interruzione dei processi, dall’onere della sostituzione del lavoratore, dai danni alle strutture, agli impianti e/o alle attrezzature a seguito di un evento infortunistico, dalle azioni di rivalsa da parte degli enti assicurativi e dall’aumento dei premi assicurativi.
  • Possibilità di usufruire con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla normativa.
  • Possibilità di ottenere incentivi di sostegno alle imprese (bandi ISI-INAIL).

TEMPI DI APPLICAZIONE

Dopo tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che quindi dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.

Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.

In ogni caso, a seguito della pubblicazione della ISO 45001, coloro che sono già dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo il vecchio standard, dovranno adeguare il proprio sistema alla nuova norma entro e non oltre i 3 anni dalla pubblicazione della stessa e qualora non lo adeguassero in tempo vedranno annullato il proprio certificato e dovranno ripristinare la certificazione ISO 45001 “da zero”, trovandosi ad affrontare un processo di certificazione più lungo e con costi più elevati.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 11 marzo  2019 il il D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 concernente “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE”.

Si riportano di seguito i principali aspetti.

Mercato dei DPI

Il nuovo art. 3 del D.Lgs. n.475/1992 prevede che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (Categorie di DPI) e 5 (Procedure di certificazione CE).

Sono conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione prevista (di cui all’art. 15 e all’allegato III “Documentazione del fabbricante” del Regolamento DPI) nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del Regolamento DPI.

Procedura di valutazione della conformità

In base al nuovo art. 5 del D.Lgs. n.475/1992 (Procedura di valutazione della conformità) per tutti i DPI, viene richiesto al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (dettagliata nell’ art.19) e redigere la documentazione tecnica (di cui all’allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza.

Nell’art. 6 si specifica che le attività di valutazione della conformità vanno effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del Regolamento DPI, tramite domanda di autorizzazione presentata al Ministero dello sviluppo economico.

Tale domanda ha come presupposto l’accreditamento, che viene rilasciato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del Lavoro, dietro corresponsione di tariffa.

Le autorità che rilasciano l’autorizzazione provvedono poi alla vigilanza sull’attività degli organismi notificati autorizzati, svolgono ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal Regolamento.

Vengono fatti salvi gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE.

Marcatura

L’art.12 del D.Lgs. n. 475/1992, rimanda per la marcatura CE a quanto previsto dagli art.16 e 17 del Regolamento europeo sui DPI.

Viene fatto riferimento alla Documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, istruzioni e avvertenze devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Vigilanza del mercato DPI

il nuovo art. 13 demanda l’attività di vigilanza al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze. Gli stessi potranno avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, qualora riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del Regolamento, provvederanno ad informare il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Sanzioni

Vengono previsti importi sanzionatori maggiorati rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 475/92.

Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonché l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi a tali requisiti è punito:

CATEGORIA DPI SANZIONE
Prima categoria (DPI di progettazione semplice, ma in grado di tutelare il lavoratore da danni fisici di lieve entità, ad es. per la protezione degli occhi, della testa, delle mani, dei piedi etc.) sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro
Seconda categoria (DPI residuali, non appartenenti alla prima, né alla terza categoria) arresto sino a sei mesi o  ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
Terza categoria (DPI noti come “salvavita”, per la protezione dai rischi mortali, progettati per proteggere le vie respiratorie, DPI anticaduta, protezione del corpo da rischio elettrico etc.) arresto da sei mesi a tre anni.

 

 

Vengono dettagliate poi le sanzioni per distributori e chiunque metta a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE:

CATEGORIA DPI SANZIONE
Prima categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro
Seconda categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro
Terza categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro

 

 

MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO –

La Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza nella Manutenzione

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall’INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL dal titolo “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.

Come si legge nella Prefazione, l’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.

In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:

  • da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
  • dall’altro, l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.

Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.

Il documento dell’Inail si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l’impatto sulla sicurezza, prendendo in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:

  • la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
    • l’esternalizzazione della manutenzione e
  • i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

 

IL RISCHIO LEGIONELLOSI…COSA FARE?

A seguito dei recenti fatti di cronaca e dei sempre più frequenti controlli degli organi ispettivi ricordiamo a tutti la necessità di applicare rigorosamente le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, onde evitare sanzioni e gravi responsabilità in caso di violazione degli obblighi e conseguente danno causato a terzi

Nel provvedimento viene indicato l’OBBLIGO da parte delle strutture a rischio di procedere alla valutazione del rischio da Legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo.

QUALI SONO LE STRUTTURE A RISCHIO?

Le strutture considerate a rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema immunitario deficitario o alterato (strutture sanitarie, case di riposo, etc.).

Pertanto, tra le realtà maggiormente interessate troviamo le strutture turistico-ricettive e termali, ad esempio: alberghi, hotel, pensioni, rifugi, campeggi, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi, piscine, palestre, stabilimenti termali, spa e wellness, ma in realtà la procedura si applica anche  in tutte le realtà lavorative con presenza di docce, servizi igienici e impianti di condizionamento, in virtù degli obblighi previsti specificatamente  dal d,gls 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

COSA FARE PER PREVENIRE IL RISCHIO LEGIONELLOSI?

Per un’efficace prevenzione, la linea guida per il controllo della legionellosi prevede l’obbligo per il gestore di ogni struttura turistico-recettiva nonché per qualunque datore di lavoro soggetto agli adempimenti del d.lgs 81/08 di:

  • effettuare la Valutazione dei rischio legionellosi con periodicità definita in funzione del rischio (biennale, preferibilmente annuale). Tale valutazione prevede una analisi del rischio al fine di verificare la possibilità che nella struttura possano verificarsi casi di malattia.
  • Individuare una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività di prevenzione;
  • Redigere un piano di monitoraggio e controllo nel quale vengano evidenziati i campionamenti da effettuare, la periodicità, gli interventi da porre in essere in caso di positività.

SISTEMI DI GESTIONE: COSA SONO E A COSA SERVONO?

COS’É UN SISTEMA DI GESTIONE ?

Un sistema di gestione (SG) è un insieme di regole e procedure che una organizzazione o azienda può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti, quali ad esempio:

  • la soddisfazione del cliente;
  • il miglioramento continuo delle prestazioni dell’organizzazione;
  • la capacità di dimostrare a terzi (ossia a clienti o potenziali clienti, organismi di controllo, fornitori o altri soggetti esterni all’azienda), la capacità dell’organizzazione di mantenere con continuità i propri impegni e soddisfare con continuità i requisiti dei clienti.

Possono esserci diversi sistemi di gestione, a seconda del settore cui si applicano. Ed in riferimento ad alcuni di questi  è possibile applicare una particolare norma internazionale, che definisce le regole cui il Sistema deve rispondere.

Tra i più famosi sistemi di gestione esistenti, eventualmente “Certificabili”:

  • ISO 9001: per i Sistemi di Gestione della Qualità;
  • ISO 14001: per i sistemi di gestione ambientali;
  • UNI CEI EN ISO 50001: per i Sistemi di Gestione dell’Energia;
  • ISO 45001: per i sistemi di gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
  • SA 8000: impatto sull´etica e sul sociale

L’adozione di un sistema di gestione è volontaria, e quindi è una scelta dell’azienda o organizzazione che assume questa decisione. L’obiettivo generalmente è quello di attuare strumenti che consentono all’azienda di tenere sotto controllo i propri processi e le proprie attività.

A COSA SERVE UN SISTEMA DI GESTIONE ?

L’obiettivo di un SG è di rendere l’organizzazione cosciente dei propri obiettivi e dei modi in cui opera, scrivendo delle regole (procedure e istruzioni operative) che descrivono il modo di operare.

Periodicamente vengono istituiti degli obiettivi, specifici per ciascuna funzione aziendale, e altrettanto periodicamente viene esaminato il loro raggiungimento. In seguito a queste attività (riesame) si provvede a fissare obiettivi nuovi per il periodo successivo, e così si procede. Gli obiettivi stabiliti, inoltre, devono prevedere un sistema di misura per poter verificare la misura in cui essi sono stati raggiunti; di qui la necessità di fissare delle grandezze misurabili, dette INDICATORI, per consentire di tenere sotto controllo l’andamento dell’attività aziendale.

Tutte le attività aziendali, infine, devono essere dimostrabili: gli indicatori, i riesami, gli obiettivi, la loro misura, ecc. Tutto ciò che ha un impatto sul funzionamento dell’azienda deve essere sostenuto da evidenze, in quanto deve essere possibile dimostrare che la propria attività soddisfa i requisiti della norma verso terzi.

Un sistema di Gestione Serve “di fatto” a DEFINIRE REGOLE e PROCEDURE utili al perseguire un OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO, nel metterle in atto e ri-analizzarle periodicamente al fine di un “MIGLIORAMENTO CONTINUO”.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN BUON SISTEMA DI GESTIONE ?

I principali vantaggi di un Sistema di Gestione sono chiaramente quelli legati al raggiungimento nel medio lungo termine degli obiettivi previsti dal Sistema stesso ma tuttavia non occorre trascurare aspetti quali:

  • VISIBILITA’: un sistema certificato permette di poter esibire all’esterno tale aspetto dimostrando di “gestire al meglio” le tematiche proprie che il sistema persegue
  • ORGANIZZAZIONE: un sistema di gestione permette di gestire rapporti interni ed esterni, risolvere problematiche, sapere chi fa cosa, gestire i ruoli interni, ecc. favorendo organizzazione e clima aziendale
  • OPPORTUNITA’: un sistema di gestione, specie se certificato, risulta spesso requisito preferenziale per la partecipazione a bandi di gara, appalti pubblici, collaborazione con grandi aziende, accesso a finanziamenti, ecc.
  • RISPARMIO: indipendentemente dal tema trattato un Sistema di Gestione mira a far emergere criticità evidenziando sprechi, ottimizzando i processi e determinano a medio lungo termine una “Ottimizzazione”
  • SISTEMA ESIMENTE: per alcune tematiche specifiche, quali ad esempio la Sicurezza sul Lavoro, un Sistema di Gestione può essere considerato SISTEMA ESIMENTE per la Responsabilità Amministrativa della persona giuridica

231….RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE !!

LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – IL D.LGS. 231/2001

Premessa

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, in via di assoluta novità per il nostro ordinamento, la responsabilità amministrativo-penale degli Enti che si va ad aggiungere a quella personale del materiale esecutore della condotta costituente reato. In pratica, mentre per le persone fisiche riconosciute penalmente responsabili di un reato, si applicano le pene detentive e/o pecuniarie, per gli Enti sono previste sanzioni economiche ed interdittive ( ad es. sospensione/chiusura dell’attività, revoca di licenze e/o autorizzazioni, etc.). Con gravi ripercussioni per tutti coloro che vi lavorano, l’Azienda viene colpita nella sua intima essenza: l’attività e le risorse economiche.

 Campo di applicazione

Le disposizioni in esso previste si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica ed alle Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 Condizioni per l’applicabilità del provvedimento

La responsabilità Amministrativo-penale dell’Azienda, si configura se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione stessa, dai soggetti posti in posizione apicale, persone che, per l’ente o per una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale rivestono funzioni di rappresentaza, amministrazione, direzione, gestione e controllo anche di fatto, o dai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi soggetti apicali, ossia i dipendenti, i collaboratori esterni, i franchisees, i concessionari di vendita e, più in generale, tutti coloro che si trovano ad operare nell’Ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purchè sottoposti alla direzione e vigilanza altrui.

 Sanzioni a carico delle Aziende

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 I reati previsti dal D.Lgs. 231/01

Le ipotesi di reato previste nel D.Lgs. 231/01, per le quali l’Azienda può essere chiamata a  risponderne, sono molto ampie (attualmente circa 100 diverse fattispecie) e vanno dai reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, truffa, indebita percezione di erogazione, etc.), ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), nonché ai reati Ambientali.

Ai sensi dell’articolo 25 septies del D. Legisl, 231/2001 (come modificato dall’articolo 130 del D. Legisl. 81/2008), l’accertamento della responsabilità dell’ente comporta, oltre alle sanzioni penali a carico del materiale esecutore del reato, l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell’ente:

  • in caso di omicidio colposo, la sanzione pecuniaria varia da circa 62.500 euro a circa 750.000 euro (1.500.000 nei casi in cui è obbligatorio un SPP interno); le sanzioni interdittive sono applicabili per un periodo variabile da 3 mesi fino ad un anno;
  • in caso di lesioni colpose gravi o gravissime, la sanzione pecuniaria può variare fino a circa 375.000 euro; le sanzioni interdittive sono applicabili per un periodo variabile fino a 6 mesi;

Inoltre, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121  che recepisce le direttive 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente, entrato in vigore il 16 agosto p.v., dà seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite ed ha esteso, in particolare, la responsabilità amministrativa delle imprese agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente

Esimente della responsabilità

L’Azienda è esentata dalla predetta responsabilità amministrativo-penale, se prova, nel corso del procedimento avviato a suo carico, che:

a) l’organo dirigente (direzione aziendale) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza-ODV)

c) le persone che hanno commesso il reato, hanno eluso fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione adottato dall’Ente;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di vigilanza.

 

MODELLO 231/01

Dalla prevenzione penale alla Gestione Aziendale

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (in breve “Modello 231”), prevede esplicite scelte “organizzative” atte a dimostrare la concreta volontà aziendale di impedire/prevenire i reati. L’Azienda, da un lato, contribuisce concretamente alla diffusione, al suo interno, della cultura della responsabilità e della prevenzione, dall’altro si pone in condizione di dimostrare che il reato, eventualmente commesso, non è imputabile ad una sua cattiva organizzazione.

In pratica, tramite l’adozione del Modello 231, l’Azienda esplica in quali rischi può incorrere (Risk assessment) e previene i comportamenti illeciti dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori.

Il Modello 231 deve, pertanto, individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; deve prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicato nel modello stesso. Dotandosi di questo “Modello” e del relativo Organismo di Vigilanza, l’Ente sarà in grado di individuare le responsabilità dei singoli individui, salvaguardando il bene complessivo dell’Azienda, cioè di tutte le altre persone che in essa lavorano.

Il “Modello 231” rappresenta per l’Impresa, un’occasione per trasformare l’obbligo in opportunità di miglioramento organizzativo e gestionale per aumentare la propria capacità competitiva sul mercato.

Tuttavia, poiché la realizzazione del “Modello231”, la specificità del progetto, l’operatività e le esigenze organizzative e gestionali dell’Azienda, richiedono l’assistenza di competenze multidisciplinari (con una visione “sistematica” imprenditoriale), nonché di esperti del settore: consulenti d’organizzazione, avvocati, tecnici esperti in sistemi di sicurezza e qualità, commercialisti, l’ISAQ CONSULTING mette a disposizione delle Aziende uno staff tecnico/legale altamente qualificato per la realizzazione del “Modello231”, quale indispensabile strumento di prevenzione  penale nonché di gestione aziendale.