IL COMFORT ACUSTICO NEI RISTORANTI

Sempre più spesso la scelta di un ristorante, oltre che dalla qualità del cibo e del servizio, è influenzata dall’atmosfera, da luci, suoni e, più in generale, da una sensazione di “benessere” che vi si ritrova.

Tra tutti questi fattori, viene quasi sempre trascurato il rumore che è presente all’interno del proprio esercizio, che può disturbare i commensali e rendere meno piacevole una serata da trascorrere in compagnia.

Una “cattiva” acustica può far perdere delle opportunità di fidelizzazione e di pubblicità anche ai migliori locali. Sempre più spesso, infatti, le persone stanno ponendo importanza a “come si sta” nel locale: al fatto di potersi parlare senza dover alzare la voce, nel trovare una certa intimità ai tavoli, senza dover “sorbirsi” i discorsi dei vicini o la musica ad alto volume.

È risaputo che un elevato livello di rumore produce un’esperienza che viene vissuta come negativa da parte dei clienti, specialmente nei locali dove gli stessi vorrebbero passare una piacevole serata in compagnia di amici, famigliari, colleghi, ecc., senza dover alzare la voce per farsi capire.

Sono sempre più numerose le recensioni online che, magari apprezzando il livello della cucina e del servizio proposto, lamentano tuttavia «una cagnara indescrivibile», oppure un locale «molto chiassoso» e sappiamo bene quanto possano essere commercialmente nocivi i giudizi e le valutazioni non positive sulla qualità generale della location, includendo certamente il comfort acustico tra i parametri che hanno assunto una progressiva evidenza.

Risulta quindi evidente che curare l’acustica del proprio locale diventa un fattore importante per una buona pubblicità, delle buone recensioni ed un buon fatturato… un locale con un giusto studio del “fonoassorbimento” dà ai clienti un’esperienza intima, confortevole e degna di essere pubblicizzata!

 

COME INTERVENIRE PER MIGLIORARE L’ACUSTICA DI UN RISTORANTE

Gli interventi di correzione acustica di un locale per la ristorazione prevedono di intervenire sul cosiddetto RIVERBERO che è un parametro fisico misurabile, e altro non è che la componente del suono che viene riflessa svariate volte dalle superfici lisce della stanza, sommandosi al suono originario.
I passi da seguire nella progettazione degli interventi sono sostanzialmente 3:

1 Individuare il valore esistente del Tempo di Riverberazione (in genere tecnicamente definito T60 e misurabile in secondi) e confrontarlo con i valori noti di riferimento per il comfort acustico in quel tipo di ambienti.

2 Calcolare il numero esatto di metri quadrati di pannelli da installare per raggiungere l’obiettivo acustico.

3 Individuare una gamma di prodotti che oltre a soddisfare le prestazioni acustiche richieste, sappia anche integrarsi in termini di estetica e design con gli allestimenti presenti nel locale.

 

MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO –

La Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza nella Manutenzione

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall’INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL dal titolo “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.

Come si legge nella Prefazione, l’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.

In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:

  • da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
  • dall’altro, l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.

Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.

Il documento dell’Inail si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l’impatto sulla sicurezza, prendendo in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:

  • la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
    • l’esternalizzazione della manutenzione e
  • i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

 

IL RISCHIO LEGIONELLOSI…COSA FARE?

A seguito dei recenti fatti di cronaca e dei sempre più frequenti controlli degli organi ispettivi ricordiamo a tutti la necessità di applicare rigorosamente le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, onde evitare sanzioni e gravi responsabilità in caso di violazione degli obblighi e conseguente danno causato a terzi

Nel provvedimento viene indicato l’OBBLIGO da parte delle strutture a rischio di procedere alla valutazione del rischio da Legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo.

QUALI SONO LE STRUTTURE A RISCHIO?

Le strutture considerate a rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema immunitario deficitario o alterato (strutture sanitarie, case di riposo, etc.).

Pertanto, tra le realtà maggiormente interessate troviamo le strutture turistico-ricettive e termali, ad esempio: alberghi, hotel, pensioni, rifugi, campeggi, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi, piscine, palestre, stabilimenti termali, spa e wellness, ma in realtà la procedura si applica anche  in tutte le realtà lavorative con presenza di docce, servizi igienici e impianti di condizionamento, in virtù degli obblighi previsti specificatamente  dal d,gls 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

COSA FARE PER PREVENIRE IL RISCHIO LEGIONELLOSI?

Per un’efficace prevenzione, la linea guida per il controllo della legionellosi prevede l’obbligo per il gestore di ogni struttura turistico-recettiva nonché per qualunque datore di lavoro soggetto agli adempimenti del d.lgs 81/08 di:

  • effettuare la Valutazione dei rischio legionellosi con periodicità definita in funzione del rischio (biennale, preferibilmente annuale). Tale valutazione prevede una analisi del rischio al fine di verificare la possibilità che nella struttura possano verificarsi casi di malattia.
  • Individuare una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività di prevenzione;
  • Redigere un piano di monitoraggio e controllo nel quale vengano evidenziati i campionamenti da effettuare, la periodicità, gli interventi da porre in essere in caso di positività.

SISTEMI DI GESTIONE: COSA SONO E A COSA SERVONO?

COS’É UN SISTEMA DI GESTIONE ?

Un sistema di gestione (SG) è un insieme di regole e procedure che una organizzazione o azienda può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti, quali ad esempio:

  • la soddisfazione del cliente;
  • il miglioramento continuo delle prestazioni dell’organizzazione;
  • la capacità di dimostrare a terzi (ossia a clienti o potenziali clienti, organismi di controllo, fornitori o altri soggetti esterni all’azienda), la capacità dell’organizzazione di mantenere con continuità i propri impegni e soddisfare con continuità i requisiti dei clienti.

Possono esserci diversi sistemi di gestione, a seconda del settore cui si applicano. Ed in riferimento ad alcuni di questi  è possibile applicare una particolare norma internazionale, che definisce le regole cui il Sistema deve rispondere.

Tra i più famosi sistemi di gestione esistenti, eventualmente “Certificabili”:

  • ISO 9001: per i Sistemi di Gestione della Qualità;
  • ISO 14001: per i sistemi di gestione ambientali;
  • UNI CEI EN ISO 50001: per i Sistemi di Gestione dell’Energia;
  • ISO 45001: per i sistemi di gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
  • SA 8000: impatto sull´etica e sul sociale

L’adozione di un sistema di gestione è volontaria, e quindi è una scelta dell’azienda o organizzazione che assume questa decisione. L’obiettivo generalmente è quello di attuare strumenti che consentono all’azienda di tenere sotto controllo i propri processi e le proprie attività.

A COSA SERVE UN SISTEMA DI GESTIONE ?

L’obiettivo di un SG è di rendere l’organizzazione cosciente dei propri obiettivi e dei modi in cui opera, scrivendo delle regole (procedure e istruzioni operative) che descrivono il modo di operare.

Periodicamente vengono istituiti degli obiettivi, specifici per ciascuna funzione aziendale, e altrettanto periodicamente viene esaminato il loro raggiungimento. In seguito a queste attività (riesame) si provvede a fissare obiettivi nuovi per il periodo successivo, e così si procede. Gli obiettivi stabiliti, inoltre, devono prevedere un sistema di misura per poter verificare la misura in cui essi sono stati raggiunti; di qui la necessità di fissare delle grandezze misurabili, dette INDICATORI, per consentire di tenere sotto controllo l’andamento dell’attività aziendale.

Tutte le attività aziendali, infine, devono essere dimostrabili: gli indicatori, i riesami, gli obiettivi, la loro misura, ecc. Tutto ciò che ha un impatto sul funzionamento dell’azienda deve essere sostenuto da evidenze, in quanto deve essere possibile dimostrare che la propria attività soddisfa i requisiti della norma verso terzi.

Un sistema di Gestione Serve “di fatto” a DEFINIRE REGOLE e PROCEDURE utili al perseguire un OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO, nel metterle in atto e ri-analizzarle periodicamente al fine di un “MIGLIORAMENTO CONTINUO”.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN BUON SISTEMA DI GESTIONE ?

I principali vantaggi di un Sistema di Gestione sono chiaramente quelli legati al raggiungimento nel medio lungo termine degli obiettivi previsti dal Sistema stesso ma tuttavia non occorre trascurare aspetti quali:

  • VISIBILITA’: un sistema certificato permette di poter esibire all’esterno tale aspetto dimostrando di “gestire al meglio” le tematiche proprie che il sistema persegue
  • ORGANIZZAZIONE: un sistema di gestione permette di gestire rapporti interni ed esterni, risolvere problematiche, sapere chi fa cosa, gestire i ruoli interni, ecc. favorendo organizzazione e clima aziendale
  • OPPORTUNITA’: un sistema di gestione, specie se certificato, risulta spesso requisito preferenziale per la partecipazione a bandi di gara, appalti pubblici, collaborazione con grandi aziende, accesso a finanziamenti, ecc.
  • RISPARMIO: indipendentemente dal tema trattato un Sistema di Gestione mira a far emergere criticità evidenziando sprechi, ottimizzando i processi e determinano a medio lungo termine una “Ottimizzazione”
  • SISTEMA ESIMENTE: per alcune tematiche specifiche, quali ad esempio la Sicurezza sul Lavoro, un Sistema di Gestione può essere considerato SISTEMA ESIMENTE per la Responsabilità Amministrativa della persona giuridica

REGOLAMENTO PISCINE

Regolamento PISCINE

Ormai da diversi anni, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.GG.R. 26/02/2010 n. 23/R è divenuta operativa e pertanto obbligatoria nella sua applicazione la L.R.T. n. 8 del 09/03/2006 recante le: “NORME IN MATERIA di REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO.

La normativa in oggetto, sebbene operi una distinzione e diverse applicazioni tra Piscine Pubbliche o Private aperte al pubblico, Piscine Private ad uso Collettivo, (ad esempio quelle inserite all’interno di strutture ricettive, di palestre, campeggi, strutture alberghiere, ecc.) ed Impianti finalizzati ai giochi acquatici, risulta sempre obbligatoria ogniqualvolta vi sia presenza di una vasca il cui accesso è consentito al pubblico od alla clientela esterna. Sono escluse dall’applicazione, poiché regolate da specifica legge, soltanto le piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.

La suddetta norma prevede requisiti atti alla tutela degli ospiti sia in termini di requisiti igienico-ambientali per la tutela della salute (igiene degli ambienti, qualità e trattamento delle acque, ecc.) sia in termini di incolumità fisica (tutela dagli infortuni, requisiti ambientali/strutturali, ecc.); i principali aspetti di tale norma possono essere così riassunti:

  1. Requisiti impiantistici e strutturali
  2. Pratiche formali con redazione di appositi piani di controllo delle procedure adottate
  3. Applicazione di controlli e di analisi periodiche sulle acque di approvvigionamento e di vasca
  4. Presenza obbligatoria di “FIGURE QUALIFICATE” all’interno della struttura.

 

  1. Requisiti Strutturali:

L’obbligo previsto per il 20/03/2015 di adeguare gli impianti a quanto indicato dalla L.R.T. n. 8/06 (già prorogato  precedentemente di 2 anni rispetto alla scadenza del 20/03/2013) è stato, con l’ultima modifica intercorsa a fine 2014, INTEGRATA con ALCUNI ULTERIORI ADEMPIMENTI e NUOVAMENTE POSTICIPATA FINO AL 31/03/2016.

Occorre chiarire per precisione che tale Proroga riguarda soltanto le piscine “già in esercizio” al momento dell’entrata in vigore della suddetta delibera e pertanto al 05/03/2010, che per poter usufruire della DEROGA dovevano presentare ISTANZA AL SUAP del Comune di riferimento entro il 30 settembre 2015; l’ultima stesura della legge riporta modifiche alle disposizioni minime di adeguamento e riguarda soltanto questo caso specifico.

Il regolamento è invece operativo e pertanto ritenuto adempiuto per le piscine che, aprendo a seguito del 20/03/2010, devono di fatto aver adempiuto alla Delibera Regionale risultando pertanto sanzionabili in caso di mancati requisiti. Elemento su cui porre attenzione la “Chiusura dell’esercizio” in caso di non rispondenza ai requisiti della legge.

Si raccomanda pertanto di procedere il prima possibile ad una verifica dei requisiti della propria piscina in riferimento al regolamento in oggetto in modo tale da definire e programmare gli interventi necessari, alcuni dei quali anche a livello impiantistico.

  1. Pratiche Formali:

Il corretto funzionamento delle piscine deve essere controllato sia internamente che esternamente.

I controlli interni sono svolti dal responsabile della piscina, quelli esterni sono di competenza USL.

I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo, a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento di valutazione del rischio in cui deve essere considerata e valutata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività e della balneabilità delle acque. Le piscine con accesso al pubblico o le strutture che hanno in esercizio piscine con accesso agli ospiti hanno obbligo di dotarsi di un documento contenente:

  • Valutazione del rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti
  • Requisiti tecnico-funzionali dell’impianto
  • Registro degli interventi di manutenzione
  • Registro dei controlli operati in vasca
  • Regolamento interno della Piscina
  • Registro delle analisi delle acque
  1. Controlli sulle acque:

Per le piscine non approvvigionate da Pubblico Acquedotto deve essere effettuata analisi chimica dell’acqua di approvvigionamento atta a garantire conformità ai parametri indicati dalla norma; in caso di non rispetto dei parametri occorre agire affinché sia garantito quanto richiesto.

Devono inoltre essere programmate analisi periodiche delle acque al fine di mantenere sotto controllo quanto indicato e definito nelle procedure di cui al precedente punto.

  1. Figure qualificate e Requisiti del Personale:

All’interno della struttura o dell’impianto devono essere definite le figure di:

  • Responsabile della Piscina,
  • Addetto agli impianti Tecnologici,
  • Assistente Bagnanti.

Per le piscine inserite in strutture adibite ad attività ricettive come alberghi, campeggi, agriturismi e simili, accessibili ai soli ospiti, clienti o soci della struttura stessa  non è obbligatoria la presenza dell’Assistenza Bagnanti (il responsabile della piscina deve però informare gli utenti che la piscina è priva dell’assistenza e deve attrezzare l’area in modo tale da impedire l’accesso incontrollato ai minori di 14 anni per salvaguardarne l’incolumità).

Le figure di Responsabile ed Addetto, eventualmente riconducibili anche al solo Titolare dell’attività, sono invece sempre e comunque obbligatorie e devono essere formate con specifici percorsi, da effettuarsi nell’ambito del sistema di formazione Regionale; in data 28 Aprile 2011 la stessa Regione Toscana ha approvato i percorsi formativi relativi alla “Formazione obbligatoria per Responsabile di Piscina e Addetto Impianti Tecnologici ed i relativi percorsi formativi abbreviati”. Tali corsi di formazione possono essere effettuati esclusivamente da ente riconosciuto o da Agenzia Formativa Accreditata al Sistema della formazione della Regione Toscana.

Ai corsi previsti di:

  • Responsabile della Piscina: 30 ore
  • Responsabile degli Impianti Tecnologici: 20 ore

Si è aggiunto il “PERCORSO UNIFICATO” per chi intende ricoprire entrambi i ruoli con un corso di: 38 ore.

Le suddette Figure possono essere gestite anche da personale esterno qualificato, che pertanto frequentato i suddetti corsi od è in possesso di Laurea Triennale in “Tecnico della Prevenzione”.

CERTIFICAZIONE BRC…LO STANDARD PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Una certificazione necessaria per lavorare con la Grande Distribuzione e con l’Estero

L’obiettivo principale della certificazione BRC FOOD è avere a disposizione uno strumento operativo comune per selezionare i fornitori di prodotti alimentari a marchio sulla base di sicurezza, legalità e qualità. Lo standard BRC assicura la presenza di questi requisiti imponendo il controllo sistematico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ambienti produttivi e risorse che interagiscono nei processi.

Cosa richiede la Certificazione?

Lo standard richiede:

  • l’adozione di un sistema HACCP secondo I principi del Codex Alimentarius;
  • l’adozione di un sistema documentato di gestione della qualità;
  • il controllo dell’ambiente produttivo, del prodotto, del processo e del personale

Quanto tempo si impiega per avere la certificazione?

L’iter da seguire è il seguente:

  • Richiesta all’ente certificatore
  • Sopralluogo in azienda
  • Incontri mensili in azienda con il consulente
  • Audit di certificazione
  • Consulenze periodiche per gestione e controllo documentazione

Quali vantaggi ho dalla certificazione BRC?

  • avere riconoscibilità internazionale in materia di sicurezza alimentare;
  • ampliare il ventaglio dei propri clienti, essendo la certificazione BRC FOOD sempre più spesso un prerequisito essenziale per accedere al mercato;
  • tutelare l’immagine di chi immette i prodotti sul mercato;
  • garantire le aspettative e tutelare la salute del consumatore finale;
  • sfruttare sinergie ed elementi comuni ai sistemi di gestione per la qualità secondo le ISO 9000 e il metodo HACCP;
  • ridurre i tempi e i costi delle verifiche ispettive

GDPR E SANZIONI PRIVACY: DAL 20 MAGGIO FINITO IL PERIODO DI GRAZIA…!!!

Si informa che a partire dal 20 Maggio 2019 è cessato il periodo di grazia per le inadempienze al nuovo regolamento previsto dall’art. 22 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Come previsto dall’articolo, il Garante deve tenere conto nei primi 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto – nella comminazione delle sanzioni amministrative – della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Trascorso tale periodo, e quindi a partire dallo scorso 20 Maggio 2019, il Garante potrà applicare le sanzioni previste dal GDPR per l’inosservanza al corretto trattamento dei dati. Le aziende e le PA dovranno pertanto essere pronte a sostenere eventuali controlli o ispezioni da parte del Garante tramite la Guardia di Finanza.

Si ricorda che per la conformità al GDPR, enti ed organizzazioni devono configurare un c.d. «sistema privacy» che si evolve nel tempo, costituito dai seguenti componenti:

1) Registro dei Trattamenti
2) Informative
3) Lettere di Designazione
4) Procedure
5) Registro Data Breach
6) Analisi dei rischi e DPIA Data Protection Impact Assessment

MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI….MOCA !

Decreto legislativo 29/2017 – decreto sanzionatorio MOCA

Il 2 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29/2017 del 10 febbraio, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

CAMPO APPLICATIVO

Gli adempimenti, oggetto del decreto sanzionatorio riguardano:

  • le aziende che producono o trasformano materiali destinati al contatto con alimenti;
  • le imprese produttrici di macchinari industriali destinati al contatto con alimenti;
  • le aziende che si occupano della realizzazione di packaging, imballaggi, contenitori, arredi e mobilio destinati a contenere prodotti alimentari;
  • i produttori di stoviglie, posate, pentole, casalinghi, elettrodomestici ed altri oggetti destinati ad entrare a contatto con alimenti.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Ciascuna azienda interessata nella filiera di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di MOCA deve:

  • dichiarare la propria attività all’Autorità sanitaria territorialmente competente;
  • istituire e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità e validato dal relativo controllo, garantendo che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme sulle GMP (Good Manufacturing Practices);
  • elaborare e/o farsi rilasciare dai produttori/fornitori la scheda tecnica dei materiali impiegati e/o prodotti, che deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’azienda e deve essere supportata da idonea documentazione (documentazione di supporto);
  • garantire un efficace sistema di rintracciabilità che permetta di ricostruire il percorso dei materiali lungo tutta la filiera;
  • garantire un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale in oggetto.
  • gestire o redigere dichiarazioni di conformità dei MOCA nel rispetto delle normative specifiche per materiale (es. Regolamento n.10/2011 per i materiali plastici, Decreto Ministeriale del 21/03/1973, ecc.)  e per Paese di destinazione.

SANZIONI

Il Decreto Legislativo 29/2017 prevede sanzioni amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) che variano da € 1500   fino a € 80.000 per casi in cui si riscontrasse un rischio per la salute umana.

231….RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE !!

LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – IL D.LGS. 231/2001

Premessa

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, in via di assoluta novità per il nostro ordinamento, la responsabilità amministrativo-penale degli Enti che si va ad aggiungere a quella personale del materiale esecutore della condotta costituente reato. In pratica, mentre per le persone fisiche riconosciute penalmente responsabili di un reato, si applicano le pene detentive e/o pecuniarie, per gli Enti sono previste sanzioni economiche ed interdittive ( ad es. sospensione/chiusura dell’attività, revoca di licenze e/o autorizzazioni, etc.). Con gravi ripercussioni per tutti coloro che vi lavorano, l’Azienda viene colpita nella sua intima essenza: l’attività e le risorse economiche.

 Campo di applicazione

Le disposizioni in esso previste si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica ed alle Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 Condizioni per l’applicabilità del provvedimento

La responsabilità Amministrativo-penale dell’Azienda, si configura se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione stessa, dai soggetti posti in posizione apicale, persone che, per l’ente o per una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale rivestono funzioni di rappresentaza, amministrazione, direzione, gestione e controllo anche di fatto, o dai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi soggetti apicali, ossia i dipendenti, i collaboratori esterni, i franchisees, i concessionari di vendita e, più in generale, tutti coloro che si trovano ad operare nell’Ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purchè sottoposti alla direzione e vigilanza altrui.

 Sanzioni a carico delle Aziende

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 I reati previsti dal D.Lgs. 231/01

Le ipotesi di reato previste nel D.Lgs. 231/01, per le quali l’Azienda può essere chiamata a  risponderne, sono molto ampie (attualmente circa 100 diverse fattispecie) e vanno dai reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, truffa, indebita percezione di erogazione, etc.), ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), nonché ai reati Ambientali.

Ai sensi dell’articolo 25 septies del D. Legisl, 231/2001 (come modificato dall’articolo 130 del D. Legisl. 81/2008), l’accertamento della responsabilità dell’ente comporta, oltre alle sanzioni penali a carico del materiale esecutore del reato, l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell’ente:

  • in caso di omicidio colposo, la sanzione pecuniaria varia da circa 62.500 euro a circa 750.000 euro (1.500.000 nei casi in cui è obbligatorio un SPP interno); le sanzioni interdittive sono applicabili per un periodo variabile da 3 mesi fino ad un anno;
  • in caso di lesioni colpose gravi o gravissime, la sanzione pecuniaria può variare fino a circa 375.000 euro; le sanzioni interdittive sono applicabili per un periodo variabile fino a 6 mesi;

Inoltre, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121  che recepisce le direttive 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente, entrato in vigore il 16 agosto p.v., dà seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite ed ha esteso, in particolare, la responsabilità amministrativa delle imprese agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente

Esimente della responsabilità

L’Azienda è esentata dalla predetta responsabilità amministrativo-penale, se prova, nel corso del procedimento avviato a suo carico, che:

a) l’organo dirigente (direzione aziendale) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza-ODV)

c) le persone che hanno commesso il reato, hanno eluso fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione adottato dall’Ente;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di vigilanza.

 

MODELLO 231/01

Dalla prevenzione penale alla Gestione Aziendale

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (in breve “Modello 231”), prevede esplicite scelte “organizzative” atte a dimostrare la concreta volontà aziendale di impedire/prevenire i reati. L’Azienda, da un lato, contribuisce concretamente alla diffusione, al suo interno, della cultura della responsabilità e della prevenzione, dall’altro si pone in condizione di dimostrare che il reato, eventualmente commesso, non è imputabile ad una sua cattiva organizzazione.

In pratica, tramite l’adozione del Modello 231, l’Azienda esplica in quali rischi può incorrere (Risk assessment) e previene i comportamenti illeciti dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori.

Il Modello 231 deve, pertanto, individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; deve prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicato nel modello stesso. Dotandosi di questo “Modello” e del relativo Organismo di Vigilanza, l’Ente sarà in grado di individuare le responsabilità dei singoli individui, salvaguardando il bene complessivo dell’Azienda, cioè di tutte le altre persone che in essa lavorano.

Il “Modello 231” rappresenta per l’Impresa, un’occasione per trasformare l’obbligo in opportunità di miglioramento organizzativo e gestionale per aumentare la propria capacità competitiva sul mercato.

Tuttavia, poiché la realizzazione del “Modello231”, la specificità del progetto, l’operatività e le esigenze organizzative e gestionali dell’Azienda, richiedono l’assistenza di competenze multidisciplinari (con una visione “sistematica” imprenditoriale), nonché di esperti del settore: consulenti d’organizzazione, avvocati, tecnici esperti in sistemi di sicurezza e qualità, commercialisti, l’ISAQ CONSULTING mette a disposizione delle Aziende uno staff tecnico/legale altamente qualificato per la realizzazione del “Modello231”, quale indispensabile strumento di prevenzione  penale nonché di gestione aziendale.

NOVITA’ AMBIENTALI 2019

Il 2019 è stato caratterizzato da importanti novità inerenti le tematiche ambientali e, in particolare, la gestione dei rifiuti.

Per l’impatto e l’importanza delle disposizioni riteniamo utile riassumere in un’unica comunicazione il nuovo quadro normativo e adempimentale.

 

Divieto commercializzazione cotton fioc in plastica

Una disposizione della vecchia legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 545) prevedeva il divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie con supporto in plastica o, comunque, in materiale non biodegradabile e compostabile. Questo divieto è diventato operativo dal 1 gennaio 2019. La biodegradabilità e compostabilità dovrà essere certificata in base ai criteri previsti dalla norma UNI EN 13432:2002. Sempre dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore anche l’obbligo, per il produttore, di indicare, sulle confezioni dei bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

Essendo disposizioni risalenti alla fine del 2017, i produttori hanno avuto un anno di tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi informativi e i commercianti hanno potuto smaltire le scorte dei vecchi cotton-fioc. Importante sottolineare come per questi divieti non siano, comunque, previste sanzioni.

 

Abrogazione del Sistri

Il Dl “Semplificazioni” del 14 dicembre 2018, n. 135, ha previsto l’abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri a partire dal 1 gennaio 2019. Conseguentemente, non sono più dovuti i contributi annuali previsti. A fronte della soppressione del sistema Sistri, e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1 gennaio 2019 i soggetti prima tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri, effettueranno tali adempimenti secondo i tradizionali documenti “cartacei” (registri e formulari di trasporto), potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione “digitale” degli stessi.

Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi “vuoto normativo” e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità già vigenti e conosciuti da tempo. Le uniche sanzioni che saranno in vigore saranno quelle previste inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico e scarico, e la loro tenuta (articolo 258 del Dlgs 152/2006).

 

Conai

Con le nuove disposizioni introdotte dal Conai  (Cfr. Nostra nota del 29 novembre u.s.), entrate a regime dal 1° gennaio, i commercianti di imballaggi vuoti vengono equiparati al produttore dell’imballaggio e all’importatore e, conseguentemente, il prelievo del contributo è spostato al momento in cui l’imballaggio viene trasferito all’utilizzatore (inteso come il soggetto che acquista o riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci).

I commercianti di imballaggi vuoti dovranno quindi applicare il contributo con le modalità di “prima cessione” nelle fatture, esplicitando l’importo dello stesso in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.

Non rientrano nell’applicazione delle nuove disposizioni specifiche categorie del commercio quali le centrali di acquisto, i cash and carry, le reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci diretti o indiretti, i negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti (ad es. shoppers) per il confezionamento delle merci vendute al consumatore.

Tali soggetti continueranno a pagare il contributo ambientale Conai ai fornitori e  dovranno riportare sulle fatture la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto“. Restano escluse dall’ obbligo della dicitura le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori. Per le tipologie di aziende sopra indicate, pertanto, nulla cambia in merito alla gestione del contributo ambientale – rispetto alle regole già previste oggi – ad eccezione della nuova dicitura da inserire in fattura.

Tari

La disposizione (articolo 1, comma 1093) presente all’interno della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) proroga di un ulteriore anno (sin a tutto il 2019) la facoltà per i Comuni di adottare, per la determinazione della tassa rifiuti (Tari), i coefficienti potenziali di produzione (metodo normalizzato) previsti dal D.P.R. 158/1999, con ciò implicitamente differendo l’entrata in vigore della c.d. “tariffa puntuale” (ovvero della tariffa da determinarsi in relazione alla effettiva e non potenziale quantità e qualità di rifiuti prodotti).