SEI SICURO DI AVERE LA SCARPA GIUSTA?

L’art. 74 del D.Lgs 81/08 sancisce l’obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche quando ricorrono le condizioni riscontrabili nell’allegato VIII del D.Lgs 81/08, oltre ogni qual volta risulti prevedibile un rischio di lesione al piede.

In commercio si trovano tantissimi modelli e tipologie di scarpe antinfortunistiche e Tu, sei sicuro di avere quelle giuste? Che lavoro svolgi?

Sei nel campo della ristorazione o gastronomia? Allora dovranno esser comode, impermeabili e resistenti a certe temperature.
Sei un autista o un magazziniere? Allora dovranno esser ergonomiche, che permettono di lavorare sul muletto o alla guida di un mezzo di trasporto.
Lavori in un’azienda edile? Allora dovranno resistere a grossi pesi
Lavori a stretto contatto con il fango? O con l’acqua? Allora dovranno essere impermeabili, parzialmente o completamente
O ancora.. lavori con impianti elettrici? Oppure in cantieri stradali?

Dicci il lavoro che fai e scegliamo insieme la scarpa giusta per Te.

Nota tecnica a cura dell’ Ing. Erica Morandi

Come è possibile accedere alla riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE)?

Come ormai noto l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020,  la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.

Tra gli interventi che permettono di acquisire punti per accedere allo sgravio (nello specifico 40 punti) assume grande rilevanza l’adozione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) con la conseguente formazione del personale addetto all’eventuale utilizzo.

Riportiamo integralmente la voce relativa richiamata nelle linee guida Inail:

C-8 40 punti : L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)

 

Tra gli interventi integrativi che permettono il raggiungimento della soglia dei 100 punti necessari per accedere potenzialmente allo sgravio segnaliamo, inoltre, a titolo non esaustivo i seguenti:

C-4   60/50/40/20 punti a seconda del gruppo tariffario.  L’azienda ha raccolto ed analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.

C-3 20 punti  Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST

C-7 50 Punti  L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente

C-15 40 punti: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno

C-9 20 punti: Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro

C13 30 punti USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi, tenuti da personale sanitario, volti all’educazione di migliori stili di vita

C-16 50 punti: RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive

E-2 20 punti L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi effettuando per ogni scenario una prova di emergenza

E-4 20 punti: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare

E-8 50/40/30/20 punti a seconda del gruppo tariffario, LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

E-17 40 punti: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

 

La riduzione è confermata, per le PAT(Posizione Assicurativa Territoriale) attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza specifica in merito agli interventi adottabili per l’ottenimento della riduzione.

Chiamate i nostri uffici al numero 0573/308142 per maggiori informazioni!

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003

 

Partiamo dal Gruppo A:

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.

 

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

 

Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  con il seguente contenuto minimo :

 

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione  con il seguente contenuto:

 

 

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

 

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.

Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:

  • mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
  • integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.

 

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Ricordiamo infine che i  farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.

Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di  prescrizione sanitaria

 

 

 

Privacy – Violazione dei dati personali (Data Breach)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio scorso, pubblicato sul sito dell’Autorità, ha stabilito che i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali (Data Breach), nell’adempiere l’obbligo di cui all’art. 33 del Regolamento 679/2016, devono fornire tutte le informazioni contenute nel modello di notifica predisposto e allegato al provvedimento

L’Autorità precisa che l’obbligo di notificare sussiste per tutte le violazioni dei dati personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, anche nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. La notifica non può, però, includere i dati personali oggetto di violazione; non devono, ad esempio, essere fornite informazioni sui nomi dei soggetti interessati dalla violazione.

Il modello predisposto è particolarmente dettagliato e richiede, in più punti, la descrizione della violazione. Nella Sez. C vengono, infatti, richieste informazioni di sintesi sulla violazione, quali ad esempio la natura, la causa e le categorie dei dati oggetto di violazione; mentre nella Sez. D sono richieste informazioni di dettaglio sull’incidente di sicurezza alla base della violazione, sulla descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione, nonché sui sistemi e sull’infrastruttura IT coinvolta nell’incidente etc.

Vengono, inoltre, richiesti i dati del soggetto che effettua la notifica, i dati del titolare del trattamento, la data della violazione o di quando il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione, i dati di contatto per le informazioni relative alla violazione, se vi sono ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento, le possibili conseguenze e gravità della violazione, nonché le misure adottate a seguito della violazione e l’eventuale comunicazione agli interessati etc.

L’Autorità, lo scorso 5 agosto, per agevolare la comprensione della violazione dei dati personali, ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa, in cui vengono forniti esempi di casi che possono ricadere nella violazione dei dati (Data Breach)

L’accesso, l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali, la deliberata alterazione di dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus etc, la perdita la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, la divulgazione non autorizzata dei dati personali, sono tutti casi riportati dal Garante come esempio di violazione dei dati.

In caso di violazione dei dati il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante a meno che non sia improbabile che la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il regolamento, tuttavia, contempla la possibilità di procedere alla notifica oltre il suddetto termine, purchè vi sia un motivo che giustifichi il ritardo. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica, deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo ad esempio un apposito registro.

Nel chiarire la tipologia di violazione dei dati che devono essere notificate, il Garante precisa che vanno notificate unicamente le violazioni dei dati personali che possono avere effetti negativi sugli individui causando danni fisici, materiali e immateriali. Tra gli esempi forniti il Garante richiama la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

La notifica deve essere, poi, inviata al Garante tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa, presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario. L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

Infine, nel caso in cui sia stata rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, l’Autorità può prescrivere misure correttive (art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679). Nel documento informativo il Garante ricorda che il Regolamento comunitario contempla sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo.

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NEI LUOGHI DI LAVORO…..FACCIAMO CHIAREZZA!!

Tra gli innumerevoli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per le imprese pubbliche e private spicca una mancanza che appare quasi paradossale, e fa pensare quanta enfasi si dia, a volte, agli aspetti burocratici, tralasciando, per motivi onestamente incomprensibili aspetti pratici, come se una vita umana potesse essere salvata da un foglio di carta in più e non invece dalla presenza di supporti tecnologici adeguati, funzionali ed efficaci nonché, peraltro, di facile utilizzo come ad esempio, appunto…i DAE , defibrillatori semiautomatici esterni

L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa che ha previsto la diffusione dei DAE in ambito extraospedaliero, (ad esempio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche) non prevede la dotazione obbligatoria dei DAE da parte delle aziende;

Ma perché invece sarebbe estremamente  importante la presenza dei DAE sui luoghi di lavoro per proteggere i propri dipendenti, nonché i collaboratori familiari e i clienti?

Vediamo qualche dato:

Ogni anno muoiono per arresto cardiaco 400mila persone in Europa e circa 70mila nel nostro Paese; E molti muoiono per non aver ricevuto tempestivamente i soccorsi

Un arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque – uomo, donna, giovane o anziano, ovunque, in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro

Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il -10% le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo dieci minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili, ecco perché la presenza ed il pronto utilizzo di un DAE sul luogo di lavoro può essere provvidenziale e sarebbe auspicabile che questi strumenti fossero percepiti all’interno di una azienda come “indispensabili” e disponibili all’uso in caso di necessità quanto i sistemi antincendio, ossia estintori ed idranti.

In questo articolo vogliamo quindi dare qualche indicazione, a chi fosse interessato, su cosa è il Dae, come organizzarne il posizionamento nella propria azienda e quali procedure sia necessario  attuare per un suo corretto utilizzo

 

Che cosa è il DAE? A cosa serve?

Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive applicate sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore.

Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia.

 

Dove posizionarlo

Per rendere accessibile il DAE questo deve essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire l’intervento entro 5 minuti.

Non esistono per contro zone dove la collocazione dello stesso non sia attuabile; occorre solo porre particolare attenzione al tipo di microclima, che se avesse caratteristiche “di umidità estrema” farebbe propendere per modelli di DAE con grado IP 54 o superiore (grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e liquida).

Avvertenza importante, le zone classificate a rischio secondo le direttive ATEX vanno interdette dall’utilizzo del DAE all’interno dell’area a rischio; all’erogazione della scarica elettrica sul paziente, è possibile possa formarsi infatti una scintilla di innesco.

 

Procedure per un un uso corretto

I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.

 

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.

 

Formazione

Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

I corsi di formazione che dovranno essere svolti da Centri di formazione accreditati, metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

 

Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere infine collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.

 

Quali sono i costi di un DAE?

Sul mercato sono presenti diversi defibrillatori prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano dai 700 ai 2.000 euro. Ma allora, quale defibrillatore scegliere? Certamente NON QUELLO PIÙ ECONOMICO! Poiché si tratta di dispositivi salvavita, è il rapporto QUALITÀ/PREZZO che va assolutamente valutato, in quanto non tutti i defibrillatori DAE hanno le stesse performance e le stesse garanzie. E non tutti i defibrillatori DAE disponibili in commercio sono semplici da utilizzare.

Sopra i 1.000 euro di spesa, si inizia a parlare di defibrillatori di qualità

 

In ogni caso trattasi di un investimento auspicabile che da anche la misura dell’attenzione riservata dal datore di lavoro alla salute dei propri clienti e  collaboratori e sostenuto dalle recenti  disposizioni INAIL che prevedono la possibilità di usufruire di  una riduzione sui tassi del  premio inail per le aziende che se ne dotano.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

Gas Fluorurati, nuovi obblighi dal 24 settembre 2019

Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;

– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;

– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

 

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

  1. a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
  2. b) anagrafica dell’operatore;
  3. c) data e luogo di installazione;
  4. d) tipologia di apparecchiatura;
  5. e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  6. f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
  7. g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  8. h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  9. i) eventuali osservazioni.

INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!

L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione  anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale  requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente  con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA NORMA UNI ISO 45001

PREMESSA

La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, pubblicata il 12 marzo 2018, definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo, definendo un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di aumentare le performance aziendali

E’ di fatto la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e rappresenta un importante momento di crescita e sostanziale progresso rispetto alla OHSAS 18001, ad oggi lo standard di riferimento in materia.

A CHI SI APPLICA LA UNI ISO 45001

La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o tipologia di attività svolta, ed è strutturata per essere integrata nei processi già esistenti, adottando infatti la stessa “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS) delle altre norme Iso come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).

QUALI SONO I VANTAGGI

La UNI ISO 45001  consente alle organizzazioni di gestire meglio i rischi e migliorare le prestazioni attraverso la creazione e l’attuazione di politiche ed obiettivi efficaci

I vantaggi di una corretta applicazione del modello sono in realtà molteplici sia in termini ORGANIZZATIVI, che ECONOMICI, tra cui citiamo a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

  • Razionalizzazione e armonizzazione del modus operandi aziendale sui vari livelli di riferimento, con modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo.
  • Maggior coinvolgimento e una più diretta partecipazione di tutti gli “attori” dell’organizzazione al fine di favorire le segnalazioni di quasi incidenti e “near miss”
  • Efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal Decreto Legislativo 231/01, come recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/2008, integrando opportunamente il SGSSL conforme alla norma ISO 45001 e  con la previsione ulteriore di nominare un Organismo di Vigilanza specifico che controlli l’efficace attuazione del modello organizzativo medesimo
  • Accesso alla riduzione del premio annuale INAIL mediante la compilazione del modello OT24. Adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro (SGSSL) è infatti un modo efficace per acquisire tutti i 100 punti necessari per ottenere le agevolazioni con la percentuale prevista a seconda del numero di dipendenti
  • Abbattimento dei costi della non sicurezza derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali.  In questo modo vengono limitati gli effetti negativi determinati, tra gli altri, dalla mancata produttività del lavoratore, dall’interruzione dei processi, dall’onere della sostituzione del lavoratore, dai danni alle strutture, agli impianti e/o alle attrezzature a seguito di un evento infortunistico, dalle azioni di rivalsa da parte degli enti assicurativi e dall’aumento dei premi assicurativi.
  • Possibilità di usufruire con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla normativa.
  • Possibilità di ottenere incentivi di sostegno alle imprese (bandi ISI-INAIL).

TEMPI DI APPLICAZIONE

Dopo tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che quindi dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.

Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.

In ogni caso, a seguito della pubblicazione della ISO 45001, coloro che sono già dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo il vecchio standard, dovranno adeguare il proprio sistema alla nuova norma entro e non oltre i 3 anni dalla pubblicazione della stessa e qualora non lo adeguassero in tempo vedranno annullato il proprio certificato e dovranno ripristinare la certificazione ISO 45001 “da zero”, trovandosi ad affrontare un processo di certificazione più lungo e con costi più elevati.

 

Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)

Comitato Nazionale Albo e Gestori Ambientali – Emanazione delibere

Deliberazione del 25 giugno 2019 n. 03 –  Modifiche alla deliberazione del 30 maggio 2017 n. 06 (requisiti del responsabile tecnico)

Viene prevista l’aggiunta di due nuovi commi all’art. 2 della  delibera del 30 maggio 2017.

In particolare:

il comma 2-bis dispone che il soggetto già in possesso dell’idoneità della verifica iniziale può sostenere ulteriori verifiche relative al moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni. E’ possibile partecipare nella stessa sessione fino ad un massimo di 3 verifiche per moduli specialistici;

il comma 4-bis dispone che nel caso in cui, scaduto il quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio, viene a mancare il requisito di idoneità anche per quei casi in cui sia ancora in corso la validità quinquennale per i vari moduli di specializzazione conseguiti.

° ° °

Deliberazione del 25 giugno 2019 n. 04 – Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici

Sedi e date delle verifiche

Sono pubblicate entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle verifiche sul sito dell’Albo (www.albonazionalegestoriambientali.it).

 

Domanda di iscrizione, modalità d’invio e ammissibilità

La domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente per via telematica all’Albo nazionale gestori indicando la data, la sede di esame e il modulo/i per cui si intende sostenere la verifica.

Per essere ammessi alle verifiche è necessario:

  • essere cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti alla UE o cittadino di altro Stato a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto a cittadini italiani;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver provveduto al versamento del contributo di novanta euro alla Camera di commercio sede della sezione regionale dell’Albo.

Il candidato, che può iscriversi per un massimo di tre moduli specialistici nella stessa sessione di verifica, riceverà tramite mail  conferma dell’iscrizione, della data, della sede e dei moduli oggetto della verifica.

 

Commissione di esame

E’ composta dalla Sezione Regionale sede della verifica integrata  da un componente designato dal Comitato nazionale.

 

Svolgimento delle verifiche ed attribuzione dei punteggi

La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla (durata 60 minuti) per ciascun modulo.

Per ogni risposta sono assegnati  punteggi pari a:

+   1,00  (risposta esatta)

  • 0,50   (risposta errata)
  • 0,00   (risposta omessa)

 

Candidati idonei

Sono dichiarati idonei i candidati che hanno conseguito il punteggio di:

verifica INIZIALE verifica AGGIORNAMENTO
32 punti (modulo obbligatorio per tutte le categorie 28 punti (modulo obbligatorio per tutte le categorie)
 34 punti (modulo specialistico) 30 punti (modulo specialistico)

 

I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo ed è rilasciato loro  apposito attestato.

 

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e abrogazioni

Coloro che abbiano già conseguito l’idoneità iniziale prima dell’entrata in vigore della delibera – 19 luglio 2019 – possono iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici senza dover sostenere nuovamente il test relativo al modulo obbligatorio.

Sono abrogate le delibere del 30 maggio 2017 n. 7 e del 28 novembre 2017 n. 10.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 11 marzo  2019 il il D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 concernente “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE”.

Si riportano di seguito i principali aspetti.

Mercato dei DPI

Il nuovo art. 3 del D.Lgs. n.475/1992 prevede che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (Categorie di DPI) e 5 (Procedure di certificazione CE).

Sono conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione prevista (di cui all’art. 15 e all’allegato III “Documentazione del fabbricante” del Regolamento DPI) nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del Regolamento DPI.

Procedura di valutazione della conformità

In base al nuovo art. 5 del D.Lgs. n.475/1992 (Procedura di valutazione della conformità) per tutti i DPI, viene richiesto al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (dettagliata nell’ art.19) e redigere la documentazione tecnica (di cui all’allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza.

Nell’art. 6 si specifica che le attività di valutazione della conformità vanno effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del Regolamento DPI, tramite domanda di autorizzazione presentata al Ministero dello sviluppo economico.

Tale domanda ha come presupposto l’accreditamento, che viene rilasciato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del Lavoro, dietro corresponsione di tariffa.

Le autorità che rilasciano l’autorizzazione provvedono poi alla vigilanza sull’attività degli organismi notificati autorizzati, svolgono ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal Regolamento.

Vengono fatti salvi gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE.

Marcatura

L’art.12 del D.Lgs. n. 475/1992, rimanda per la marcatura CE a quanto previsto dagli art.16 e 17 del Regolamento europeo sui DPI.

Viene fatto riferimento alla Documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, istruzioni e avvertenze devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Vigilanza del mercato DPI

il nuovo art. 13 demanda l’attività di vigilanza al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze. Gli stessi potranno avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, qualora riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del Regolamento, provvederanno ad informare il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Sanzioni

Vengono previsti importi sanzionatori maggiorati rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 475/92.

Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonché l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi a tali requisiti è punito:

CATEGORIA DPI SANZIONE
Prima categoria (DPI di progettazione semplice, ma in grado di tutelare il lavoratore da danni fisici di lieve entità, ad es. per la protezione degli occhi, della testa, delle mani, dei piedi etc.) sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro
Seconda categoria (DPI residuali, non appartenenti alla prima, né alla terza categoria) arresto sino a sei mesi o  ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
Terza categoria (DPI noti come “salvavita”, per la protezione dai rischi mortali, progettati per proteggere le vie respiratorie, DPI anticaduta, protezione del corpo da rischio elettrico etc.) arresto da sei mesi a tre anni.

 

 

Vengono dettagliate poi le sanzioni per distributori e chiunque metta a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE:

CATEGORIA DPI SANZIONE
Prima categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro
Seconda categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro
Terza categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro