Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n° 119, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Accordo 59/CSR), approvato il 17 aprile scorso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il nuovo testo normativo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, entra in vigore alla stessa data della pubblicazione, quindi il 24 maggio 2025.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione.

 

Come interviene il nuovo Accordo?

  1. Accorpa tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016);
  2. Ridefinisce durata, contenuti e periodicità della formazione obbligatoria;
  3. Introduce nuovi obblighi formativi e rinorma le modalità di erogazione della formazione.

 

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Tra le principali novità, il nuovo Accordo stabilisce che tutti i datori di lavoro, anche senza ruolo di RSPP, dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza.

  • Tempo per svolgere questo corso: entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
  • Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 5 anni dalla prima formazione.

 

L’Accordo introduce aggiornamenti anche per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP.

 

La nuova formazione per i preposti

Il nuovo Accordo:

  • Aumenta la durata del corso di formazione: dalle attuali 8 ore a 12 ore.
  • Aumenta la frequenza dell’aggiornamento obbligatorio: ogni 2 anni(non più entro 5 come nel precedente assetto normativo).
  • Cambia la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning.

 

La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri

Per i Dirigenti, di qualsiasi tipologia di impresa, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso può essere sempre svolto anche in e-learning.

Il nuovo Accordo introduce il modulo “Cantieri”: un modulo formativo obbligatorio di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito da:

  • Dirigenti
  • Datori di Lavoro,

di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

 

La nuova formazione dei lavoratori

L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta per lo più invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.

 

Un nuovo sistema della formazione della sicurezza

L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.

In breve:

  • Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
  • Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
  • Viene normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
  • Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
  • Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.

 

Per maggiori informazioni, contatta gli esperti ISAQ Consulting allo 0573 308142 o scrivendo a info@isaqconsulting.it

 

La bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sta per completare il suo percorso di approvazione, avviato nel maggio 2022. Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la “bozza definitiva”, in attesa dell’approvazione finale durante la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome e della sua pubblicazione ufficiale. Questo nuovo atto legislativo sostituirà e unificherà i vari Accordi attualmente in vigore, creando un “Accordo Quadro” o un “Testo unico degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza”.

 

Principali novità

  • La bozza prevede una revisione completa dei corsi di formazione obbligatori, aggiornandone contenuti e durata per renderli più efficaci e adatti alle specifiche esigenze dei diversi settori lavorativi.
  • Introduce una maggiore flessibilità nella formazione a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme e-learning, a patto che rispettino standard tecnici e di contenuto per garantirne la qualità.
  • Rafforza l’importanza dell’aggiornamento periodico dei lavoratori già formati, ridefinendo frequenza e contenuti per mantenere competenze al passo con le normative e le tecnologie in evoluzione.
  • Impone criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, richiedendo esperienza professionale e didattica specifica oltre a continui aggiornamenti delle competenze.
  • Introduce nuove misure di monitoraggio e controllo per garantire la qualità della formazione erogata, con verifiche regolari degli enti formativi per il rispetto degli standard.

 

Obiettivi dell’Accordo

L’Accordo mira a migliorare la qualità della formazione in materia di sicurezza, adattare i contenuti formativi alle specificità dei diversi settori, promuovere l’uso delle nuove tecnologie nella formazione, garantire la qualificazione e l’aggiornamento costante dei formatori, nonché a monitorare continuamente la qualità della formazione erogata.

 

Implicazioni per le Aziende

Le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini stabiliti dalla bozza definitiva, rivedendo i propri programmi di formazione e, se necessario, selezionando nuovi enti formativi conformi agli standard definiti dall’Accordo.

 

Il Percorso di Approvazione

Iniziato a maggio 2022, il percorso di approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni è ormai vicino alla conclusione. La bozza definitiva, resa disponibile dal Ministero del Lavoro, attende solo l’approvazione finale e la pubblicazione ufficiale per entrare in vigore e sostituire i precedenti Accordi sulla formazione in materia di sicurezza.

 

Percorsi Formativi Previsti

Il nuovo Accordo prevede la revisione e l’accorpamento degli Accordi attualmente in vigore relativi alla formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione e protezione, delle attrezzature di lavoro, e dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Verrà anche abrogato l’Accordo sulle “Linee applicative” degli Accordi precedenti.

 

Nuovi Percorsi Formativi

La bozza introduce nuovi requisiti formativi per diverse categorie di destinatari, specificando durata e contenuti minimi per i corsi destinati a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, operatori di attrezzature di lavoro con specifiche abilitazioni, e per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

Aggiornamenti dell’Accordo

L’Accordo prevede anche l’aggiornamento dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e stabilisce le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

 

Soggetti Formatori

I soggetti formatori possono essere istituzionali (come Università, INAIL, INL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ordini e collegi professionali), accreditati (enti di formazione con accreditamento regionale), o altri soggetti quali Organismi Paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, e Fondi Interprofessionali di settore. I soggetti accreditati devono dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza.

 

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.