È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n° 119, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Accordo 59/CSR), approvato il 17 aprile scorso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il nuovo testo normativo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, entra in vigore alla stessa data della pubblicazione, quindi il 24 maggio 2025.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione.
Come interviene il nuovo Accordo?
- Accorpa tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016);
- Ridefinisce durata, contenuti e periodicità della formazione obbligatoria;
- Introduce nuovi obblighi formativi e rinorma le modalità di erogazione della formazione.
La formazione obbligatoria per il datore di lavoro
Tra le principali novità, il nuovo Accordo stabilisce che tutti i datori di lavoro, anche senza ruolo di RSPP, dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza.
- Tempo per svolgere questo corso: entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
- Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 5 anni dalla prima formazione.
L’Accordo introduce aggiornamenti anche per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP.
La nuova formazione per i preposti
Il nuovo Accordo:
- Aumenta la durata del corso di formazione: dalle attuali 8 ore a 12 ore.
- Aumenta la frequenza dell’aggiornamento obbligatorio: ogni 2 anni(non più entro 5 come nel precedente assetto normativo).
- Cambia la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning.
La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri
Per i Dirigenti, di qualsiasi tipologia di impresa, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso può essere sempre svolto anche in e-learning.
Il nuovo Accordo introduce il modulo “Cantieri”: un modulo formativo obbligatorio di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito da:
- Dirigenti
- Datori di Lavoro,
di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
La nuova formazione dei lavoratori
L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta per lo più invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.
Un nuovo sistema della formazione della sicurezza
L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.
In breve:
- Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
- Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
- Viene normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
- Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
- Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.
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