Rivalsa INAIL: che cosa rischia il datore di lavoro?

Nell’ambito delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, c’è un rischio spesso sottovalutato ma di estrema rilevanza per le imprese: la rivalsa INAIL. Quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l’INAIL può chiedere al datore di lavoro il rimborso delle somme erogate al lavoratore, se viene accertata una violazione delle norme di sicurezza.

 

Cosa prevede la normativa?

Secondo il D. Lgs. 81/2008 e l’art. 10 del DPR 1124/1965, l’INAIL può esercitare un’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Questo significa che, oltre alle sanzioni amministrative e penali, l’imprenditore può essere chiamato a rimborsare direttamente all’INAIL importi anche molto elevati.

 

Quanto può costare un infortunio?

I rimborsi richiesti dall’INAIL possono variare sensibilmente in base alla gravità dell’infortunio o della malattia professionale. Ecco alcuni esempi indicativi:

  • Inabilità temporanea: oltre 10.000 € per casi prolungati.
  • Postumi permanenti: da 20.000 € a oltre 100.000 €, in base alla percentuale di invalidità.
  • Spese sanitarie: migliaia di euro per visite, ricoveri, interventi e riabilitazione in caso di necessità di cure prolungate e complesse.

 

La responsabilità del datore di lavoro

Anche in presenza di comportamenti imprudenti da parte del lavoratore, la responsabilità del datore non viene automaticamente esclusa. Solo condotte abnormi e imprevedibili possono interrompere il nesso causale.

 

Essere in regola non basta

In un contesto normativo in continua evoluzione – basti pensare alle recenti novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria – non è sufficiente avere documenti aggiornati. Serve un impegno concreto, continuo e documentato nella prevenzione.

 

Come proteggersi?

ISAQ Consulting offre un audit gratuito per verificare il livello di conformità della tua azienda alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un piccolo passo che può fare una grande differenza.

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Protezione dei lavoratori da calore e radiazione solare: le nuove Linee di indirizzo della Regione Toscana

Con la Delibera n. 806 del 16 giugno 2025, la Giunta Regionale della Toscana ha approvato le nuove Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Questo importante documento, frutto della collaborazione tra Regione Toscana, INAIL, CNR-IBE e le Aziende USL toscane, rappresenta un riferimento tecnico-operativo fondamentale per tutte le aziende che devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Perché è importante proteggere i lavoratori dal calore e dalla radiazione solare?

Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature estive rendono sempre più urgente la protezione dei lavoratori esposti a condizioni microclimatiche critiche, sia all’aperto che in ambienti indoor non climatizzati. Le nuove linee guida regionali forniscono strumenti concreti per valutare e gestire il rischio da calore e radiazione solare, con particolare riferimento agli articoli 28 e 181 del Testo Unico sulla Sicurezza.

 

Quali obblighi per il Datore di Lavoro?

Le aziende sono tenute a:

  • Valutare il rischio specifico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), utilizzando indici climatici internazionali come WBGT e PHS, e strumenti tecnici disponibili sul Portale Agenti Fisici e su Worklimate.
  • Adottare misure preventive di tipo organizzativo, tecnico e procedurale, tra cui:
    • Limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata;
    • Garantire pause in aree ombreggiate e ventilate;
    • Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come copricapo, indumenti anti-UV e occhiali protettivi;
    • Assicurare una corretta idratazione e una formazione adeguata sul rischio da stress termico.

Queste indicazioni si applicano anche agli ambienti chiusi non climatizzati, dove le condizioni termiche possono essere influenzate dal clima esterno.

 

Come adeguarsi alle nuove Linee di indirizzo?

È raccomandato aggiornare il DVR aziendale alla luce delle nuove linee guida, per garantire la conformità normativa ed evitare sanzioni.

Gli esperti ISAQ Consulting sono al fianco delle imprese per:

  • Valutare il rischio da microclima e radiazione solare;
  • Definire e implementare le misure preventive più efficaci;
  • Fornire formazione e consulenza personalizzata.

Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza, contatta il tuo consulente di fiducia oppure scrivici a info@isaqconsulting.it o chiamaci allo 0573 308142.

SEMINARIO con Ispettorato del Lavoro 15/07/2025 | Le figure della sicurezza in azienda

Conosci i compiti e le responsabilità delle varie figure della sicurezza in azienda?

Sai che cosa è cambiato, in conseguenza ai più recenti aggiornamenti normativi?

Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Medico Competente, Addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

Per ognuna di queste figure ci sono precise mansioni e responsabilità che è importante conoscere per garantire la conformità in azienda e tutelare la sicurezza dei propri collaboratori.

 

🗓️ Martedì 15 luglio 2025

⏰ dalle 14:30 alle17:00

📍 a Pistoia, presso la sede di Confcommercio

risponderemo a queste e altre domande grazie al contributo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia.

 

Gli Ispettori ci aggiorneranno in merito alle responsabilità delle varie figure deputate alla sicurezza sul lavoro e approfondiranno le questioni più rilevanti per le imprese, con particolare riferimento ai processi di vigilanza e controllo.

Un’opportunità da cogliere al volo per rendere più sicure le nostre aziende.

 

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

È richiesta la prenotazione.

 

Iscriviti al seminario compilando il modulo (clicca qui).

 

Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n° 119, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Accordo 59/CSR), approvato il 17 aprile scorso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il nuovo testo normativo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, entra in vigore alla stessa data della pubblicazione, quindi il 24 maggio 2025.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione.

 

Come interviene il nuovo Accordo?

  1. Accorpa tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016);
  2. Ridefinisce durata, contenuti e periodicità della formazione obbligatoria;
  3. Introduce nuovi obblighi formativi e rinorma le modalità di erogazione della formazione.

 

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Tra le principali novità, il nuovo Accordo stabilisce che tutti i datori di lavoro, anche senza ruolo di RSPP, dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza.

  • Tempo per svolgere questo corso: entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
  • Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 5 anni dalla prima formazione.

 

L’Accordo introduce aggiornamenti anche per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP.

 

La nuova formazione per i preposti

Il nuovo Accordo:

  • Aumenta la durata del corso di formazione: dalle attuali 8 ore a 12 ore.
  • Aumenta la frequenza dell’aggiornamento obbligatorio: ogni 2 anni(non più entro 5 come nel precedente assetto normativo).
  • Cambia la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning.

 

La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri

Per i Dirigenti, di qualsiasi tipologia di impresa, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso può essere sempre svolto anche in e-learning.

Il nuovo Accordo introduce il modulo “Cantieri”: un modulo formativo obbligatorio di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito da:

  • Dirigenti
  • Datori di Lavoro,

di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

 

La nuova formazione dei lavoratori

L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta per lo più invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.

 

Un nuovo sistema della formazione della sicurezza

L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.

In breve:

  • Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
  • Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
  • Viene normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
  • Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
  • Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.

 

Per maggiori informazioni, contatta gli esperti ISAQ Consulting allo 0573 308142 o scrivendo a info@isaqconsulting.it

 

WEBINAR 21/05/2025 | Il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

La  Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Accordo sostituisce integralmente gli accordi precedenti e apporta importanti cambiamenti alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

In particolare:

  1. È stato introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro, anche qualora non svolga direttamente il ruolo di RSPP;
  2. Sono stati rivisiti durata, contenuti minimi e modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo;
  3. Sono state definite le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria.

 

Per approfondire e valutare l’impatto di queste novità sulle nostre imprese, abbiamo organizzato per mercoledì 21 maggio dalle 14:30 alle 17:00, un seminario online gratuito con i nostri esperti.

Sarà un’importante occasione per fare chiarezza insieme e apprendere informazioni utili per la conformità di lavoratori e datori di lavoro relativamente ai più recenti obblighi formativi.

 

Iscriviti al seminario compilando il modulo al link seguente:

https://forms.office.com/e/1udELgGsPv  

 

Webinar Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Piscine a uso pubblico: come preparale alla nuova stagione

In vista della prossima apertura della stagione estiva, è utile ricordare come gestire correttamente le piscine a uso pubblico e/o collettivo, elencando che cosa è necessario e che cosa è vietato fare.

 

Normativa di riferimento

La normativa che disciplina i requisiti delle piscine a uso natatorio è di ambito regionale. Nel caso della Toscana, il testo di riferimento è il Regolamento 54/R/2015, che non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica

 

Riempimento e svuotamento delle piscine

  • È vietato utilizzare l’acquedotto per il riempimento delle piscine, salvo possibile deroga del gestore per le strutture pubbliche o aperte al pubblico o per uso collettivo;
  • Lo svuotamento completo della vasca può non avvenire con periodicità annuale, ma triennale, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti;
  • Questa modifica è stata introdotta per favorire il risparmio idrico, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dei progressi tecnologici nel monitoraggio della qualità dell’acqua.

 

Requisiti per lo svuotamento triennale delle piscine

Per poter usufruire dello svuotamento triennale, è necessario garantire:

  • L’utilizzo di sistemi di copertura adeguati durante il periodo di chiusura.
  • La pulizia regolare del fondo e delle pareti della vasca.
  • La sanificazione periodica dell’area di battente.
  • La limitazione dell’uso di disinfettanti contenenti acido isocianurico.

 

Controlli obbligatori sull’acqua

I controlli sull’acqua devono seguire le frequenze minime stabilite dall’allegato B del regolamento, in conformità con le procedure di valutazione dei rischi e il piano di autocontrollo.

Per gli impianti ad apertura stagionale, è obbligatorio un controllo di tutti i parametri igienici almeno 15 giorni prima dell’apertura.

 

Se ho una piscina privata cosa devo fare?

È vietato riempire la piscina privata non aperta al pubblico  con acqua dell’acquedotto pubblico.

Gli utenti interessati possono utilizzare acqua proveniente da pozzi/sorgenti (rivolgendosi alla Regione) o rifornirsi con autobotti (di cui si deve mantenere fattura di acquisito e/o documento di trasporto).

 

Contatta i nostri esperti

Per maggiori informazioni e assistenza, gli esperti ISAQ Consulting sono a disposizione delle imprese associate. Contattali allo 0573 099925 oppure scrivendo a info@isaqconsulting.it

Il Piano nazionale d’azione per il radon

Il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con il Dpcm 11 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n° 43, come previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2010 n° 101 in recepimento della cosiddetta Direttiva Euratom.

L’obiettivo del Piano è prevenire i rischi per la salute umana derivanti dall’esposizione al radon, attraverso strategie volte alla misurazione, alla prevenzione e alla limitazione dell’esposizione della popolazione.

 

Che cos’è il radon e dove si trova

Il radon è un gas radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio che proviene dal suolo, dai materiali da costruzione e dall’acqua e può trovarsi nell’aria in quantità variabile. Essendo molto diffuso nella crosta terrestre, rappresenta la maggior fonte di rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti di origine naturale.

Eccessive concentrazioni in ambienti chiusi aumentano il rischio di tumore polmonare; il rischio varia in base sia al livello di concentrazione in aria sia al tempo trascorso in ambienti con presenza di questo gas.

 

Il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 in sintesi

Il Piano individua, in particolare:

  1. a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
  2. b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
  3. c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra;
  4. d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

 

Le azioni di previste dal Piano nazionale per il radon 2023-2032

Di rilievo è la parte terza del Piano che delinea le azioni e gli assi per prevenire, limitare o rimuovere i rischi dovuti all’esposizione al radon.

Tra essi sono ricompresi:

  • Esecuzione di indagini sulle concentrazioni di radon in ambienti chiusi o concentrazioni di gas radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio della roccia o del suolo).
  • Classificazione delle aree prioritarie e determinazione di altri parametri che possano essere utilizzati come indicatori specifici di situazioni caratterizzate da un’esposizione al radon potenzialmente elevata.
  • Identificazione delle tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici, ad esempio scuole, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro o edifici pubblici ubicati in determinate zone in cui sono necessarie misurazioni della concentrazione di radon sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, ad esempio, delle ore di occupazione.
  • Identificazione delle tipologie di attività lavorative per le quali i lavoratori effettuano prestazioni in uno o più luoghi di lavoro, gestiti anche da terzi, la cui esposizione cumulativa al radon può comportare un rischio che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione;
  • Determinazione di livelli di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro. Se del caso, determinazione di diversi livelli di riferimento per i diversi usi degli edifici (abitazioni, edifici pubblici, luoghi di lavoro) e per gli edifici esistenti e nuovi.
  • Assegnazione di responsabilità (governative e non governative), meccanismi di coordinamento e risorse disponibili per la messa in atto del Piano d’azione nazionale radon.
  • Strategie per la riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni.
  • Strategie volte a facilitare interventi di risanamento dopo la costruzione.
  • Strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per prevenire l’ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa l’identificazione di materiali da costruzione con esalazione di radon significativa.
  • Strategia per la comunicazione finalizzata a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e a informare i responsabili delle decisioni a livello locale, i datori di lavoro e i dipendenti in merito ai rischi del radon, anche associati al consumo di tabacco.
  • Orientamenti riguardanti i metodi e gli strumenti per le misurazioni e gli interventi correttivi.
  • Orientamenti per la qualificazione dei servizi di dosimetria e degli esperti in interventi di risanamento da radon.
  • Sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del radon e agli interventi di risanamento, soprattutto per quanto concerne le abitazioni private con concentrazioni di radon estremamente elevate.

Il Piano nazionale d’azione per il radon sarà aggiornato con cadenza almeno decennale.

 

Il rischio radon negli ambienti di lavoro

Per concludere, è utile ricordare che il radon è un gas impercettibile dai sensi umani, in quanto inodore e incolore; dunque sono necessari appositi strumenti e personale qualificato per il rilevamento.  È importante misurarne la presenza affidandosi a professionisti, soprattutto qualora si vive o si operi in una zona a rischio.

L’attuale normativa di riferimento sul radon è il D.Lgs. 101/2020 che stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e contiene le disposizioni relative all’esposizione del radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.

La soglia di riferimento di concentrazione di radon (LdR) è stabilita dall’art. 12 del D.Lgs. 101/2020 e consiste in:

  • 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro;
  • 300 Bq/m3 per le abitazioni costruite antecedentemente al 31 dicembre 2024;
  • 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

L’art. 244 del D.Lgs. 101/2020 ha modificato il c. 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08, rendendo obbligatorio per il datore di lavoro includere nel DVR la valutazione del rischio di esposizione al radon.

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.

Sicurezza delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)

Il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso la circolare esplicativa n. 7 del 12 settembre 2024, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nell’utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE). Il documento è stato pubblicato in risposta all’aumento degli incidenti sul lavoro legati all’impiego di queste attrezzature, richiamando i principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

 

Indicazioni per la progettazione e costruzione delle PLE

Una delle raccomandazioni principali è rivolta ai produttori di PLE, i quali devono assicurarsi che le macchine rispettino i più alti standard di sicurezza durante la progettazione e costruzione.

In particolare, devono garantire che le PLE soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme armonizzate applicabili, al fine di ridurre i rischi durante l’uso.

 

Obblighi per gli utilizzatori delle PLE

Gli utilizzatori delle PLE devono rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso. In particolare, queste includono:

  • Limiti d’uso: le PLE devono essere utilizzate solo entro i limiti stabiliti dal produttore.
  • Controlli e manutenzione: è obbligatorio eseguire periodicamente controlli e interventi di manutenzione, registrando ogni operazione nell’apposito registro di controllo.

 

Verifiche periodiche e controlli non distruttivi

Soggetti Pubblici e Privati abilitati alle verifiche periodiche (come ASL, ARPA, INAIL) devono prestare particolare attenzione allo stato di conservazione delle PLE. La circolare sottolinea l’importanza di considerare non solo l’età della macchina, ma anche il suo stato di manutenzione e la presenza di usura sui componenti chiave.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario sospendere la verifica e procedere con controlli non distruttivi per esaminare l’integrità dei componenti più sollecitati.

 

Controlli da parte degli Organi di Vigilanza

Gli Organi di Vigilanza come ASL e INL hanno il compito di verificare che le PLE siano sottoposte a regolari controlli e che tutte le operazioni di manutenzione siano state annotate nel registro. Il mancato rispetto di queste indicazioni può portare alla sospensione dell’uso delle attrezzature fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.

Lista di Conformità INL e controlli in azienda

L’attestato di merito al datore di lavoro virtuoso è rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) se, chiusa un’ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la sicurezza sul lavoro, non siano emerse violazioni o irregolarità.

 

Lista di Conformità INL: che cos’è e come funziona?

L’attestato comporta l’iscrizione nella Lista di conformità INL, online, pubblicamente consultabile e mette il datore di lavoro al riparo dalla duplicazione delle visite ispettive.

Infatti, per un periodo di 12 mesi dall’iscrizione alla Lista, non è sottoposto a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle stesse materie oggetto dell’accertamento che ha dato luogo al rilascio dell’attestato. Fanno eccezione le verifiche sulla sicurezza del lavoro e le richieste d’intervento, nonché le attività d’indagine disposte dalla procura della Repubblica.

Qualora venga a conoscenza di violazioni o irregolarità durante il periodo di validità dell’attestato, l’INL dispone l’immediata cancellazione dalla lista del datore di lavoro.

 

Lista di conformità INL: da quando è in vigore?

È quanto prevede l’art. 29, c. 7-9, DL 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo 2024 e in vigore dallo stesso giorno.

La lista di conformità, al momento, non è ancora operativa. È prevista l’emanazione di un provvedimento specifico da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornirà informazioni specifiche circa la struttura dell’elenco e la gestione operativa.

 

I vantaggi dell’attestato di merito

Con questo decreto PNRR, si intende premiare le aziende virtuose in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero che quelle che, a fronte di una visita ispettiva, siano risultate in regola e immuni da violazioni legali e contrattuali.

Oltre all’ “immunità” di 12 mesi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’INL del nome dell’impresa virtuosa, si intende inoltre offrire un vantaggio in termini di reputazione. Chiunque può, infatti, consultare l’elenco, utilizzandolo come strumento di selezione delle imprese che possono essere ritenute più affidabili.

L’attestato di merito al datore di lavoro virtuoso è, dunque, anche uno strumento per rafforzare la credibilità dell’impresa e potenziarne, quindi, la competitività sul mercato.

 

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.

Nuovi valori limite per piombo e diisocianati

In vigore dall’8 aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 “recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati”.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026.

 

Piombo e suoi composti inorganici

Il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico del piombo e dei suoi composti inorganici indicati nella Direttiva 98/24/CE e nella Direttiva 2004/37/CE non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale a tali sostanze, che sono reprotossiche ossia possono nuocere alla riproduzione.

 

Diisocianati

I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie con possibili effetti nocivi sulla salute respiratoria, nonché causare malattie cutanee professionali. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 98/24/CE, e attualmente per essi non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio a livello dell’Unione.

 

I nuovi valori limite per piombo e diisocianati

La recente Direttiva (UE) 2024/869 va a modificare le direttive n. 98/24/CE sugli agenti chimici e n. 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici stabilendo nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati, aggiornando le normative esistenti sugli agenti chimici e cancerogeni.

 

In particolare:

 

  • il limite di esposizione professionale per il piombo viene abbassato a 0,03 mg/m³ (era 0,15 mg/m³) in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, e il limite biologico a 30 µg Pb/100 ml di sangue, che verrà ridotto ulteriormente dal 1° gennaio 2029 a 15 µg Pb/100 ml.
  • per i diisocianati, fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m³ in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m³. Dal 1° gennaio 2029 saranno introdotti nuovi limiti di esposizione giornalieri e per brevi periodi, rispettivamente pari a 6 μg NCO/m³ sul periodo di riferimento delle 8 ore e a 12 μg NCO/m³ sulla breve durata di 15 minuti.

La definizione di “agente mutageno”

La definizione di “agente mutageno” indicata all’articolo 2, lettera b) della direttiva 2004/37/CE è stata aggiornata dalla nuova Direttiva (UE) 2024/869 per includere sostanze o miscele che influenzano le cellule germinali.

Di seguito riportiamo una tabella di confronto tra la definizione precedente e quella nuova:

 

Direttiva 2004/37/CE (precedente definizione)  Direttiva (UE) 2024/869 (nuova definizione) 
b) «agente mutageno»:

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

  • nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, o
  • nell’allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;
b) «agente mutageno»:

i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all’allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato;

 

Inoltre, la Commissione si impegna a valutare l’interazione tra vari agenti chimici per potenziali linee guida comunitarie e a rivedere periodicamente i limiti di esposizione per il piombo e i suoi composti, oltre a stabilire protocolli per la sorveglianza sanitaria, specialmente per la protezione delle lavoratrici in età fertile.

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.