Sostenibilità e parità di genere. Le opportunità delle certificazioni per le PMI

Le piccole e medie imprese che implementano e certificano sistemi di gestione per la sostenibilità ambientale e la parità di genere possono beneficiare di numerosi vantaggi. Queste certificazioni non solo migliorano l’immagine aziendale, ma facilitano anche l’accesso a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. Le PMI certificate sono spesso preferite nei processi di selezione per bandi e gare d’appalto, poiché dimostrano un impegno concreto verso pratiche sostenibili e inclusive.

 

Sostenibilità ambientale: i vantaggi della certificazione UNI EN ISO 14001:2025 per le PMI

La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2025 attesta che un’azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale efficace, riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo può tradursi in una maggiore efficienza operativa, riduzione dei costi e miglioramento della reputazione aziendale.

Le aziende certificate possono dimostrare ai clienti e agli stakeholder il loro impegno verso la sostenibilità, aumentando così la fiducia e la fedeltà del cliente. Inoltre, molte amministrazioni pubbliche e organizzazioni richiedono questa certificazione come requisito per partecipare a bandi e gare d’appalto. Un esempio su tutti sono i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che premiano le aziende con certificazioni ambientali con punteggi aggiuntivi, facilitando l’accesso ai fondi.

Nel caso specifico della Regione Toscana, sono numerosi i casi di bandi e contributi che hanno facilitato e facilitano le imprese con certificazioni di sostenibilità ambientale. Tra questi, i contributi del Programma regionale FSE+ 2021-2027 per la Transizione Digitale ed Ecologica, e il recente bando PR FESR 2021-2027 azione 1.3.2. “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a 50 mila euro”, che prevede una specifica linea di sovvenzioni per progetti “green”.

 

Parità di genere: i vantaggi della certificazione UNI/PDR 125 per le PMI

La certificazione di un sistema di gestione della parità di genere UNI/PDR 125, invece, dimostra l’impegno dell’azienda nel promuovere l’uguaglianza di genere e creare un ambiente di lavoro inclusivo.

Questa certificazione prevede l’adozione di specifici indicatori di performance (KPI) in sei aree di valutazione, tra cui cultura e strategia, governance, processi, risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa e tutela della genitorialità.

Le aziende certificate possono accedere a contributi e agevolazioni specifiche, oltre a ottenere punteggi più alti nei bandi pubblici. Ad esempio, la Regione Lombardia offre contributi significativi alle PMI per coprire i costi di certificazione e migliorare la loro competitività; la Regione Puglia ha lanciato bandi che premiano le aziende con certificazioni di parità di genere, facilitando l’accesso ai finanziamenti. La Regione Toscana ha lanciato negli ultimi anni vari bandi a sostegno delle imprese che hanno deciso di implementare sistemi di gestione certificati UNI/PDR 125, nell’ambito del Programma regionale FSE 2014-2020 e del PNRR.

 

Altri vantaggi per le PMI delle certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere

Oltre ai vantaggi diretti in termini di accesso a finanziamenti e agevolazioni, le certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere possono anche migliorare la competitività delle PMI sul mercato. Le aziende certificate sono percepite come più responsabili e affidabili, attirando così nuovi clienti e partner commerciali. Inoltre, l’adozione di pratiche sostenibili e inclusive può portare a un miglioramento del clima aziendale, aumentando la soddisfazione e la produttività dei dipendenti.

In sintesi, le certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere rappresentano un investimento strategico per le PMI, migliorando la loro competitività e facilitando l’accesso a opportunità di finanziamento e agevolazioni. Le aziende che scelgono di certificarsi dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità e l’inclusione, ottenendo così un vantaggio competitivo significativo nel mercato odierno.

Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.

Finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali

La regolamentazione sulla finanza sostenibile ha introdotto obblighi informativi tanto estesi e complessi da richiedere un solido quadro di supporto tecnico per la loro implementazione. Questo supporto è essenziale per aiutare imprese e investitori a comprendere a fondo i contenuti e le modalità per generare le informazioni ambientali necessarie in conformità con i nuovi standard.

Il Documento Tecnico di ISPRA La sfida ambientale per la finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento operativo che offre supporto metodologico e orientamento nella rendicontazione della sostenibilità ambientale. Questo strumento è progettato per essere in linea con i nuovi standard europei, garantendo così che i dati prodotti siano affidabili e comparabili.

Il Documento Tecnico è stato creato per facilitare il processo di autovalutazione dei portatori di interesse. Esso assicura un approccio metodologico uniforme e scientificamente validato, che incrementa la trasparenza e l’affidabilità dei dati raccolti. Questo è fondamentale per migliorare la comparabilità delle informazioni ambientali tra diverse organizzazioni, promuovendo una maggiore coerenza nel reporting della sostenibilità.

 

Scarica il documento tecnico:

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/documenti-tecnici/finanza-sostenibile

 

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Lista di Conformità INL e controlli in azienda

L’attestato di merito al datore di lavoro virtuoso è rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) se, chiusa un’ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la sicurezza sul lavoro, non siano emerse violazioni o irregolarità.

 

Lista di Conformità INL: che cos’è e come funziona?

L’attestato comporta l’iscrizione nella Lista di conformità INL, online, pubblicamente consultabile e mette il datore di lavoro al riparo dalla duplicazione delle visite ispettive.

Infatti, per un periodo di 12 mesi dall’iscrizione alla Lista, non è sottoposto a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle stesse materie oggetto dell’accertamento che ha dato luogo al rilascio dell’attestato. Fanno eccezione le verifiche sulla sicurezza del lavoro e le richieste d’intervento, nonché le attività d’indagine disposte dalla procura della Repubblica.

Qualora venga a conoscenza di violazioni o irregolarità durante il periodo di validità dell’attestato, l’INL dispone l’immediata cancellazione dalla lista del datore di lavoro.

 

Lista di conformità INL: da quando è in vigore?

È quanto prevede l’art. 29, c. 7-9, DL 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo 2024 e in vigore dallo stesso giorno.

La lista di conformità, al momento, non è ancora operativa. È prevista l’emanazione di un provvedimento specifico da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornirà informazioni specifiche circa la struttura dell’elenco e la gestione operativa.

 

I vantaggi dell’attestato di merito

Con questo decreto PNRR, si intende premiare le aziende virtuose in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero che quelle che, a fronte di una visita ispettiva, siano risultate in regola e immuni da violazioni legali e contrattuali.

Oltre all’ “immunità” di 12 mesi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’INL del nome dell’impresa virtuosa, si intende inoltre offrire un vantaggio in termini di reputazione. Chiunque può, infatti, consultare l’elenco, utilizzandolo come strumento di selezione delle imprese che possono essere ritenute più affidabili.

L’attestato di merito al datore di lavoro virtuoso è, dunque, anche uno strumento per rafforzare la credibilità dell’impresa e potenziarne, quindi, la competitività sul mercato.

 

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Reporting di sostenibilità: standard e organismi internazionali

Nel contesto dell’attuale scenario globale, la sostenibilità è diventata un concetto chiave per le aziende, le istituzioni e la società nel suo complesso. Con l’aumentare della consapevolezza sui problemi ambientali, sociali ed economici, c’è stata una crescente pressione per le organizzazioni affinché rendano conto del loro impatto e delle loro pratiche sostenibili.

In risposta a questa esigenza, sono emersi numerosi organismi internazionali finalizzati al reporting di sostenibilità, fornendo linee guida, standard e framework per aiutare le organizzazioni a comunicare in modo trasparente e coerente i loro sforzi in materia di sostenibilità.

 

Cosa è il reporting di sostenibilità

Il Reporting di Sostenibilità è il processo attraverso il quale un’organizzazione misura, comunica e rende pubblici i propri impatti ambientali, sociali ed economici. Questo tipo di reporting va oltre i tradizionali rendiconti finanziari, includendo informazioni sulle pratiche aziendali in ambiti come la gestione delle risorse naturali, le condizioni di lavoro, l’impatto sulla comunità e la governance aziendale.

 

Obiettivo del reporting di sostenibilità

L’obiettivo del reporting di sostenibilità è fornire una visione olistica delle prestazioni aziendali, evidenziando sia i successi sia le aree di miglioramento, al fine di promuovere una maggiore trasparenza, responsabilità e fiducia tra gli stakeholder.

 

Chi sono gli Organismi Internazionali e quale è il loro ruolo

Gli organismi internazionali dedicati al reporting di sostenibilità sono enti e istituzioni che sviluppano, promuovono e implementano standard e linee guida per la rendicontazione delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche delle organizzazioni.

Tra i più rilevanti ci sono il Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), il Carbon Disclosure Project (CDP) e la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Il loro ruolo principale è quello di fornire framework standardizzati che le organizzazioni possono utilizzare per misurare e comunicare i loro impatti sostenibili. Questi organismi lavorano per garantire che le informazioni divulgate siano complete, accurate e comparabili, facilitando così la trasparenza, la responsabilità e la fiducia tra gli stakeholder globali. Inoltre, promuovono la consapevolezza e l’adozione di pratiche sostenibili a livello internazionale, contribuendo a guidare la transizione verso un’economia più sostenibile e resiliente.

 

Gli Organismi Internazionali chiave

Global Reporting Initiative (GRI)

Fondato nel 1997, il GRI è diventato uno dei principali standard per il reporting di sostenibilità a livello globale. Il suo framework fornisce linee guida esaustive per la comunicazione di informazioni ambientali, sociali ed economiche, consentendo alle organizzazioni di identificare, misurare e gestire i loro impatti sostenibili in modo coerente.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Il SASB si concentra sull’integrazione delle informazioni finanziarie e non finanziarie per fornire una visione completa delle prestazioni aziendali in materia di sostenibilità. I suoi standard sono settoriali e consentono alle aziende di comunicare in modo efficace l’impatto delle loro attività su questioni specifiche legate alla sostenibilità.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Il CDP si focalizza sull’analisi e sulla divulgazione dei dati relativi alle emissioni di gas serra e al cambiamento climatico. Le aziende che partecipano al CDP forniscono informazioni dettagliate sulle loro emissioni e sulle strategie per mitigare il loro impatto ambientale.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Creato dal Financial Stability Board (FSB), il TCFD fornisce linee guida volontarie per la divulgazione di informazioni finanziarie relative al clima. Le sue raccomandazioni incoraggiano le aziende a rivelare come le considerazioni climatiche influenzano la loro strategia, la governance, la gestione del rischio e le metriche di performance.

 

Vantaggi del reporting di sostenibilità

  • Migliora la trasparenza: Il reporting di sostenibilità fornisce un quadro chiaro delle pratiche aziendali e dei relativi impatti sulla sostenibilità.
  • Guida alla gestione del rischio: Identifica rischi e opportunità legati alla sostenibilità, consentendo alle organizzazioni di sviluppare strategie di gestione del rischio più efficaci.
  • Attrattiva per gli investitori: Le aziende che comunicano in modo trasparente le loro prestazioni sostenibili sono più attraenti per gli investitori che considerano l’impatto ambientale e sociale come parte integrante delle decisioni di investimento.
  • Promuove l’innovazione: La divulgazione di informazioni sostenibili incoraggia le aziende a sviluppare soluzioni innovative per affrontare sfide ambientali e sociali.

 

Conclusioni

Gli organismi internazionali finalizzati al reporting di sostenibilità svolgono un ruolo fondamentale nel fornire linee guida e standard per aiutare le organizzazioni a comunicare in modo trasparente e accurato le loro prestazioni sostenibili.

Adottare pratiche di reporting di sostenibilità non solo favorisce la trasparenza e la responsabilità, ma può anche portare a vantaggi tangibili come una migliore reputazione aziendale, l’attrazione di investimenti e la stimolazione dell’innovazione. In un mondo sempre più consapevole della necessità di proteggere l’ambiente e promuovere il benessere sociale, il reporting di sostenibilità è diventato un elemento chiave per la creazione di valore a lungo termine per le aziende e la società nel suo complesso.

 

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Nuovi valori limite per piombo e diisocianati

In vigore dall’8 aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 “recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati”.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026.

 

Piombo e suoi composti inorganici

Il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico del piombo e dei suoi composti inorganici indicati nella Direttiva 98/24/CE e nella Direttiva 2004/37/CE non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale a tali sostanze, che sono reprotossiche ossia possono nuocere alla riproduzione.

 

Diisocianati

I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie con possibili effetti nocivi sulla salute respiratoria, nonché causare malattie cutanee professionali. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 98/24/CE, e attualmente per essi non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio a livello dell’Unione.

 

I nuovi valori limite per piombo e diisocianati

La recente Direttiva (UE) 2024/869 va a modificare le direttive n. 98/24/CE sugli agenti chimici e n. 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici stabilendo nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati, aggiornando le normative esistenti sugli agenti chimici e cancerogeni.

 

In particolare:

 

  • il limite di esposizione professionale per il piombo viene abbassato a 0,03 mg/m³ (era 0,15 mg/m³) in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, e il limite biologico a 30 µg Pb/100 ml di sangue, che verrà ridotto ulteriormente dal 1° gennaio 2029 a 15 µg Pb/100 ml.
  • per i diisocianati, fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m³ in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m³. Dal 1° gennaio 2029 saranno introdotti nuovi limiti di esposizione giornalieri e per brevi periodi, rispettivamente pari a 6 μg NCO/m³ sul periodo di riferimento delle 8 ore e a 12 μg NCO/m³ sulla breve durata di 15 minuti.

La definizione di “agente mutageno”

La definizione di “agente mutageno” indicata all’articolo 2, lettera b) della direttiva 2004/37/CE è stata aggiornata dalla nuova Direttiva (UE) 2024/869 per includere sostanze o miscele che influenzano le cellule germinali.

Di seguito riportiamo una tabella di confronto tra la definizione precedente e quella nuova:

 

Direttiva 2004/37/CE (precedente definizione)  Direttiva (UE) 2024/869 (nuova definizione) 
b) «agente mutageno»:

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

  • nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, o
  • nell’allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;
b) «agente mutageno»:

i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all’allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato;

 

Inoltre, la Commissione si impegna a valutare l’interazione tra vari agenti chimici per potenziali linee guida comunitarie e a rivedere periodicamente i limiti di esposizione per il piombo e i suoi composti, oltre a stabilire protocolli per la sorveglianza sanitaria, specialmente per la protezione delle lavoratrici in età fertile.

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F-GAS: nuove regole dal 1° gennaio 2025

L’11 marzo 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/573 concernente i gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-GAS), che abroga il precedente regolamento (UE) 2014/517, con l’obiettivo di eliminare progressivamente questo tipo di gas con impatto climalterante e incentivare l’uso di alternative naturali e a basso impatto climatico.

Tra le novità più importanti, si evidenzia il fatto che, ai sensi dell’articolo 19 del nuovo regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (es. gli inalatori per asma e malattie respiratorie), caricati con idrofluorocarburi HFC (principalmente si tratta del R134a) non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell’ambito del sistema di quote. Questa specifica applicazione era finora esentata dal sistema quote CO2 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, comma 2, lettera f) del regolamento (UE) 517/2014, che però è abrogato.

Secondo l’articolo 37 del nuovo regolamento, le “disposizioni transitorie” sono le seguenti:

  • l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014, concernente le norme di “etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature” con F-GAS applicabile il 10 marzo 2024, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, comma 2 (disposizioni sulla “Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi”) e l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 (disposizioni sulle “Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso” di F-GAS) applicabile il 10 marzo 2024, continuano ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • la quota assegnata a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del nuovo regolamento;
  • come scritto in precedenza, l’esenzione degli idrofluorocarburi usati per inalatori medici di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applica fino al 31 dicembre 2024.

Si rimanda al nuovo regolamento (UE) 2024/573 per ulteriori approfondimenti.

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Patente a crediti nei cantieri edili dal 1° ottobre 2024

Al via dal 1° ottobre 2024 la “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

A seguito della pubblicazione del DM 18 settembre 2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

 

Riferimenti normativi

Articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge 29 aprile 2024, n. 56

D.M. 18 settembre 2024 n. 132

Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024

 

Soggetti interessati

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

 

Esclusioni

Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

 

Requisiti richiesti

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva incorso di validità’;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Modalità operative

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024.

In una prima fase, in attesa dell’operatività del portale, sarà comunque possibile presentare, utilizzando il modello predisposto da INL, una autocertificazione del possesso dei requisiti: l’autocertificazione dovrà essere inviata tramite la propria PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Tale modalità ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale INL entro la stessa data.

A partire dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile, per operare in cantiere, aver effettuato la richiesta tramite il portale anche se è stata inviata precedentemente la PEC.

 

Attribuzione dei crediti

La patente al momento della richiesta è dotata di un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino al massimo di 100 crediti secondo i criteri stabiliti dal DM 18 settembre 2024 n. 132.

 

Decurtazione dei crediti

È prevista la decurtazione del punteggio dei crediti nel caso in cui siano accertati provvedimenti definitivi, ovvero le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive, nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi previsti all’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui il punteggio dei crediti sia inferiore a 15 non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo completare le attività in corso di esecuzione se i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

 

Sanzioni per crediti insufficienti

L’impresa o il lavoratore autonomo che operi in cantiere senza la patente o con un patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, potrà essere oggetto di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a € 6.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.

 

Recupero dei crediti

È possibile il recupero dei crediti in caso il punteggio sia inferiore a 15 tramite una procedura per cui è necessario ricorrere alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentati dell’INL e dell’INAIL.

 

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Bilancio di sostenibilità per le PMI: perché è importante?

La crescente consapevolezza dell’importanza della sostenibilità ha catalizzato un cambiamento significativo nel panorama aziendale degli ultimi anni. A essere al centro di questa trasformazione sono le Piccole e Medie Imprese (PMI), le quali stanno gradualmente abbracciando il concetto di bilancio di sostenibilità come una risorsa strategica piuttosto che una mera formalità.

 

Perché le PMI dovrebbero occuparsi di sostenibilità?

Le PMI, forse più delle grandi imprese, sono agili e capaci di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato. Questa flessibilità, combinata con una struttura organizzativa snella e una forte propensione all’innovazione, le posiziona come un pilastro cruciale dell’economia in molte nazioni. Nonostante le loro risorse limitate, le PMI dimostrano una resilienza sorprendente, e ciò le rende particolarmente adatte a cogliere le opportunità derivanti dalla sostenibilità.

 

Il bilancio di sostenibilità e le PMI

Ma cos’è esattamente un bilancio di sostenibilità e perché è diventato così rilevante per le PMI? Questo strumento va oltre la mera comunicazione finanziaria tradizionale, offrendo una panoramica completa delle performance ambientali, sociali ed economiche di un’azienda. È un documento che riflette l’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulla società, mostrando come essa gestisce le risorse e le relazioni per creare valore nel lungo termine.

 

Bilancio di sostenibilità: i vantaggi per le PMI

Per le PMI, adottare un bilancio di sostenibilità non è solo una dimostrazione di responsabilità sociale, ma anche una mossa strategica intelligente che porta numerosi vantaggi tangibili. Oltre a migliorare la reputazione e la fiducia presso clienti, fornitori e investitori, il bilancio di sostenibilità può facilitare l’accesso ai finanziamenti e stimolare l’efficienza operativa attraverso una maggiore consapevolezza delle performance ambientali e sociali.

Inoltre, essere in grado di dimostrare conformità normativa in un contesto sempre più regolamentato è un vantaggio non trascurabile per le PMI. La trasparenza e l’attenzione alla sostenibilità non solo garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma possono anche ridurre il rischio di sanzioni e migliorare la gestione complessiva del rischio aziendale.

In definitiva, il vantaggio più significativo del bilancio di sostenibilità per le PMI è la sua capacità di stimolare l’innovazione e la crescita. Le pratiche sostenibili non solo riducono l’impatto ambientale, ma possono anche aprire nuove opportunità di mercato e differenziare le PMI dalla concorrenza.

 

In conclusione, il bilancio di sostenibilità rappresenta una risorsa preziosa per le PMI che desiderano prosperare in un’economia sempre più orientata alla sostenibilità. Non è solo una questione di responsabilità sociale, ma anche di sopravvivenza e successo nel lungo termine.

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Formazione degli operatori alimentari: nuove norme della Regione Toscana

La Regione Toscana, con Delibera n. 540/2024, ha approvato le “Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi che sostituiscono integralmente le precedenti indicazioni normative.

La formazione deve essere idonea alla mansione del lavoratore.

 

Suddivisione degli operatori alimentari

La normativa suddivide il personale alimentarista in base alla mansione in:

  • Soggetti di livello 1 (attività di sola vendita, somministrazione, deposito e trasporto ma NON di manipolazione diretta)
  • Soggetti di livello 2 (attività di manipolazione diretta)
  • Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti

 

Articolazione e durata dei corsi

I corsi si articolano in uno o più moduli formativi:

  • Modulo A: Modulo accesso alimentare (M.A.A.) – per Addetti di cui all’elenco soggetti del livello 1 – durata 2h;
  • Modulo B: per Addetti alimentaristi di cui all’elenco soggetti del livello 2 – durata 4 h;
  • Modulo C: per Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti – durata 8 h.

 

La seguente tabella indica per quali soggetti sono obbligatori i moduli appena descritti e per quale durata oraria:

 

Personale coinvolto

Modulo A

Modulo B Modulo C

Tot. ore percorso

Soggetti livello 1

X

2

Soggetti Livello 2

X

X

6

Operatori, Responsabili del Piano di Autocontrollo o preposti

X

X

10

Legenda: X= obbligatorio

 

Aggiornamento del personale

L’aggiornamento periodico, per soggetti Livello 2 ed Operatori, responsabili del Piano nonché preposti, si deve effettuare ogni 5 anni e deve avere una durata di almeno 3 ore.

Gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della D.G.R. n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e dell’Unità Formativa 1 del Modulo C.

 

Termini per l’integrazione della nuova formazione

Entro il 05/06/2026 (entro 2 anni dalla pubblicazione delle linee guida) gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che hanno assolto all’obbligo formativo ai sensi della DGR 559/2008, dovranno integrare la loro formazione relativamente alla sola Unità Formativa 2 del Modulo C (di 4 ore) per acquisire le conoscenze delle tematiche gestionali, secondo le modalità indicate nelle stesse.

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Mancati infortuni: il nuovo modello di rilevazione e segnalazione di INAIL

Facendo seguito al protocollo d’intesa fra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA, con oggetto la realizzazione di progetti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, INAIL ha diffuso un nuovo report con l’obiettivo di “Sensibilizzare e supportare operativamente le aziende alle attività di segnalazione e analisi dei mancati infortuni (near-miss)”.

 

Che cosa sono i near-misses?

I cosiddetti near-miss sono i mancati infortuni o quasi infortuni cioè eventi che non hanno causato lesioni o malattie ai lavoratori ma che avrebbero potuto farlo. In pratica, sono situazioni potenzialmente pericolose e che, solo per casualità, non si sono tradotte in incidenti.

Per questo, si definiscono anche “precursori di incidenti”; perché, opportunamente rilevati, sono indicatori oggettivi dello scarso livello di sicurezza di ambienti o processi di lavoro. Evidenziano, infatti, luoghi e momenti nei quali è probabile che si verifichino incidenti.

 

Perché attivare una procedura per i near-misses?

L’attivazione di procedure aziendali, sostenibili anche per le piccole e medie imprese, per la rilevazione e segnalazione dei near-misses costituisce un valido aiuto per la valutazione complessiva di tutti i fattori di rischi che intervengono nelle fasi produttive, oltre a rappresentare un importante motore di partecipazione per più figure aziendali, nell’ambito della prevenzione.

Il documento edito da INAIL, in questo contesto, ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione fra le Associazioni d’impresa e le aziende per l’applicazione di pratiche preventive di sempre maggiore efficacia.

 

Near-misses: un modello di rilevazione utile anche per le piccole imprese

Nell’ottica di sostenibilità per le piccole imprese, il documento riporta le attività realizzate durante lo sviluppo e la sperimentazione di un modello di rilevazione dei near-misses, in modo tale che possano essere sfruttate come standard, proprio dalle piccole imprese. Il modello sviluppato e le relative attività sono stati riferiti a settori in cui frequenza e gravità degli infortuni sono più elevate: costruzioni, metallurgia, chimico, ceramiche sanitarie e alimentare.

 

Near-misses: i contenuti del documento INAIL

Il report apre delineando un quadro storico e statistico degli infortuni nei vari settori di studio, procedendo poi ad un approfondimento sui fattori causali che stanno alla base del verificarsi dell’infortunio grave o mortale, attingendo dagli archivi informatici di INAIL e dal database Infor.Mo.

A dare ulteriore completezza al quadro di cui sopra, un capitolo è dedicato all’analisi dei fattori del contesto territoriale, con lo scopo di incanalare ed informare meglio le scelte organizzative delle imprese, anche in base alla loro collocazione geografica sul territorio nazionale. I dati in questo caso sono stati ricavati aggregando questionari posti direttamente ai referenti territoriali di CONFIMI INDUSTRIA.

Il quarto capitolo del report si analizza lo stato di attuazione dei sistemi di gestione dei near-misses, insieme alle relative esigenze di formazione e informazione, il tutto campionando aziende degli stessi territori analizzati nel capitolo precedente.

Nel quinto capitolo si delineano, sulla base di esperienze sperimentali sulle aziende, un modello tecnico-organizzativo e una istruzione operativa di sicurezza, votati alla rilevazione e all’analisi dei near-misses.

Il report chiude con considerazioni sugli sviluppi futuri imperniate sulla collaborazione da parte delle aziende nella sperimentazione del modello e dello strumento operativo proposti, con lo scopo di rafforzare e diffondere la cultura della prevenzione nelle imprese.

 

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